Un esercente di gioco pubblico impugnava l’ordinanza n. 2016/00232 del 2 settembre 2016 a firma del Sindaco del Comune di Firenze, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 5 settembre 2016 avente ad oggetto “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro di cui all’art. 110 c. 6 TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”. Nell’ordinanza, oggetto di censura, veniva individuata una nuova disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale, prevedendo: a) per le sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. (escluse le sale biliardo e le sale bowling), l’esercizio delle attività di gioco nella sola fascia oraria 16,00-22,00, festivi compresi; b) per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S., presenti in esercizi autorizzati ex art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo; ecc.), l’esercizio delle attività di gioco nella più ristretta fascia oraria 16,00-20,00, festivi compresi. I ricorrenti lamentavano, al momento della preposizione del ricorso, il difetto d’istruttoria del provvedimento impugnato.
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