Le prime prese di coscienza
Un esercente di gioco pubblico impugnava l’ordinanza n. 2016/00232 del 2 settembre 2016 a firma del Sindaco del Comune di Firenze, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 5 settembre 2016 avente ad oggetto “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro di cui all’art. 110 c. 6 TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”. Nell’ordinanza, oggetto di censura, veniva individuata una nuova disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale, prevedendo: a) per le sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. (escluse le sale biliardo e le sale bowling), l’esercizio delle attività di gioco nella sola fascia oraria 16,00-22,00, festivi compresi; b) per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S., presenti in esercizi autorizzati ex art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo; ecc.), l’esercizio delle attività di gioco nella più ristretta fascia oraria 16,00-20,00, festivi compresi. I ricorrenti lamentavano, al momento della preposizione del ricorso, il difetto d’istruttoria del provvedimento impugnato.
A tal proposito con estrema lucidità e puntualità il Tar toscano rileva, nel richiamare un precedente amministrativo (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415) in ordine alla necessità che il potere di limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento, e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento: “a questo proposito, si è ormai formato, a partire dalla sentenza 18 novembre 2011, n. 1784 della Sezione (per la verità, riferita ad un provvedimento contingibile ed urgente, ma affermante principi pienamente validi anche nell’ipotesi della regolamentazione sindacale degli orari di apertura), un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come l’intervento dell’autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484; T.A.R. Lazio, Latina, 16 settembre 2015, n. 616).
A questo proposito, l’ordinanza del Sindaco di Firenze, impugnata in questa sede, sembrerebbe essere assistita da un contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro dd. 4 maggio 2016 (senza numero di protocollo) che, in maniera sostanzialmente non dissimile dal caso deciso dal T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415, si presentava caratterizzata da una serie di insufficienze istruttorie e contraddittorietà che non potevano non inficiare la successiva determinazione degli orari di apertura delle sale gioco (peraltro viziata da ulteriori ed autonome contraddittorietà rispetto all’apporto istruttorio). A tal proposito il Collegio giudicante non poteva, infatti, mancare di rilevare: a) come completamente irrilevante appariva il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza dal gioco contenuto nel contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro del 4 maggio 2016, trattandosi di studi che si riferivano ad altro contesto (addirittura extracomunitario) e non potevano certamente evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Firenze; b) come la rilevazione in ordine all’aumento dei giocatori patologici trattati dai servizi dipartimentali (passati dai 123 del 2010 ai 222 del 2015, con un sostanziale aumento dell’80%) contenuta nel detto contributo istruttorio appariva sostanzialmente insufficiente ad evidenziare una situazione di sostanziale allarme o di abnorme incidenza del fenomeno sul territorio comunale, essendo evidentemente riferita all’intero Dipartimento (e non al territorio del Comune di Firenze) e non accompagnata da una stima percentuale e/o da una valutazione di normalità/abnormità con riferimento ai dati epidemiologici nazionali o regionali; c) come il giudizio di sostanziale problematicità della situazione presente nel quartiere delle Piagge (ove sarebbe presente una densità di una slot machine ogni 65 abitanti in luogo di una media nazionale di una su 166) appariva sostanzialmente basato solo su dati relativi al numero di apparecchi V.L.T. presenti e non su dati relativi all’incidenza nella detta area del fenomeno del gioco patologico; ed ancora, andando ad evidenziare i passaggi più importanti, come la disciplina particolarmente rigida riservata dall’ordinanza impugnata all’attività di gioco tramite apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S. (in sostanziale continuità con le rilevazioni contenute nel contributo istruttorio, come già rilevato, caratterizzate però, sul punto, da evidente difetto di istruttoria) appariva essere viziata da ulteriore ed evidente illogicità, derivante dall’aver accomunato nella stessa disciplina restrittiva le autorizzazioni ex art. 86 o 88 del T.U.L.P.S., con evidenti differenze proprio sotto il profilo dell’accessibilità ai minori (decisamente più agevole nel caso di apparecchi presenti in esercizi commerciali non specificamente destinati al gioco come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, ecc.) e del controllo degli accessi da parte del titolare. Ed ancora, a parere del Collegio, nell’ordinanza del Sindaco di Firenze impugnata era evidente la completa assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità.
Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti, apparivano più rilevanti in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (due terzi) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portavano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa potesse risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato.
La pronuncia dell’1 marzo u.s.- appena esaminata- di cui sono stati riportati i tratti più salienti, merita particolare attenzione in quanto finalmente dichiara che i Comuni stanno agendo senza alcun dato scientifico ed in completa assenza d’istruttoria a danno del gioco lecito.