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Apparecchi da intrattenimento

Il perbenismo oscurantista

Ci consenta Pierluigi Battista (autore di un bellissimo e inquietante articolo sul Corriere del 21 gennaio u.s.) di utilizzare il concetto da lui espresso, per ciò che sta passando il settore dei giochi pubblici in Italia. L’occasione è data dall’emanazione delle modifiche approvate recentemente alla legge regionale Toscana n. 57/13, che nuovamente ci riporta in uno strano contesto, quello del perbenismo oscurantista.

Il qualunquismo del caso Piemonte

La legge regionale del Piemonte n. 9/2016, a far data dal 20 novembre prossimo, ha imposto la rimozione di tutte le slot installate negli esercizi commerciali, tra cui le tabaccherie, ubicate in prossimità dei luoghi sensibili quali scuole, ospedali, luoghi di culto e centri di aggregazione in generale.

Le modalità di riduzione delle AWP: scelta corretta?

L’art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  recita testualmente  che: “(….) con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu’ essere rilasciati dopo  il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31 dicembre  2019.

Cassazione e prima applicazione del Decreto Balduzzi

L’art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/12 –c.d. Decreto Balduzzi- recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con integrazione e modificazioni dalla Legge n.189/12,  vieta la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio commerciale di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, facendo salve le sanzioni previsti nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di  offerta di giochi con vincita in denaro.

La tutela del settore legale

In questo periodo di profonda crisi economica ed istituzionale il settore dei giochi leciti e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in special modo il comparto connesso agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 a) e b) T.U.L.P.S.,  è oggetto di vessazioni quotidiane, come se tutto quello che sta accadendo in Italia fosse la conseguenza della canalizzazione in circuiti leciti del gioco, in particolare di quell’intrattenimento che prima della legalizzazione viaggiava parallelo ai traffici illeciti favorendo le associazioni criminali.

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