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Giurisprudenza nazionale

Prospettive d’autunno per i giochi pubblici

La stagione dei giochi non si è mai interrotta, ma alcune questioni in sospeso da prima dell’estate magari sono maturate ma non di certo risolte.
Per i punti di commercializzazione si attende ancora l’esito del giudizio di merito al TAR del Lazio. Esito affatto scontato, considerato che i ricorrenti hanno già ottenuto un provvedimento di sospensiva.

I punti di commercializzazione, l'Europa, la rete Bersani

Il 7 maggio u.s. davanti la seconda sezione del TAR del Lazio si è tenuta l’udienza di merito relativa al ricorso presentato da Microgame Spa ed altri, relativo all’annullamento del decreto del direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 25 giugno u. s. recante “Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie” disciplinate con Decreto direttoriale del 21 marzo 2006 n. 7902. La causa è stata trattenuta in decisione, la sentenza dovrebbe essere pubblicata tra un paio di mesi.

Il Moloch

Ancora una volta la Corte di Cassazione (Terza sezione penale) con sentenza n. 1150/07 è intervenuta sull’organizzazione della raccolta delle scommesse. I giudici di piazza Cavour hanno rilevato: la non conformità del regime italiano alla normativa comunitaria, dovuta alla previsione di un numero di concessioni limitato; l’esclusione delle società quotate in borsa dalla gara indetta dal Coni nel 1999.

Mc Creevy ed il sistema italiano dei giochi pubblici

Due membri del parlamento Europeo lo scorso 20 novembre hanno presentato un’interrogazione scritta, chiedendo alla Commissione di “pronunciarsi in maniera univoca e definitiva circa la conformità del sistema regolamentare afferente l’attività di esercizio e di raccolta delle scommesse adottato dallo Stato italiano rispetto alla prescrizioni del trattato UE e, conseguentemente, pronunciarsi, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento, circa il comportamento distorsivo della concorrenza attuato dall’operatore inglese Stanley, il quale in assenza di concessione, continua ad attivare in Italia punti di raccolta non autorizzati a scapito dell’osservanza di regole certe e condivise e a danno degli operatori che per esercitare il servizio hanno effettuato ingenti investimenti e prestato adeguato garanzie fideiussiorie?”.

La finanziaria 2007

Tra i buoni propositi del Governo c’è quello di rivedere radicalmente il meccanismo della legge finanziaria. Non è mai troppo tardi. Specie per un settore come quello del gioco che trova le proprie norme sparse ai quattro venti, in un rompicapo da veri professionisti o da totali ignoranti. Diverrebbe così più trasparente sia la normativa che l’attività di lobbying. Un altro gradino verso la crescita del paese.

I primi effetti

La legge finanziaria ed il relativo decreto d’attuazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 7 febbraio 2006, che come è noto aveva disposto l’interruzione dell’allacciamento alla rete internet dei siti gestiti da bookmaker, che operano “sine titulo” sono cioè privi di concessione, ha già prodotto i suoi effetti: l’ordinanza del Tar dell’Aquila del 29 marzo 2006 e la successiva ordinanza del Tribunale di Roma del 10 aprile 2006.

L’equivoco

La scelta del titolo di un articolo di giornale è spesso dettata da necessità attrattive e di estrema sintesi. Niente di più vero e di più falso nel nostro caso. Qui il tema è vitale per il futuro del settore scommesse, e questo titolo è il risultato di un ragionamento tecnico, giuridico e di mercato.

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