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Slot e criminalità organizzata, bastano elementi indiziari per la cancellazione dal RIES

Per il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sono sufficienti gli elementi sintomatici ed indiziari di ingerenza delle organizzazioni criminali per la cancellazione dal Registro degli Esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento – slot machines. 

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza, ha respinto recentemente tre ricorsi presentati contro in cui si chiedeva l’annullamento dei provvedimenti emessi dall'Agenzia Dogane e Monopoli di cancellazione dell’impresa ricorrente dal Registro degli Esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento – slot machines (RIES). Infatti, per i giudici amministrativi, richiamando l' orientamento prevalente in materia, il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un "ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti", sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v. Consiglio Stato, III, 5.9.2019, n.6105; Consiglio Stato, III, 30.1.2019, n. 758; Consiglio Stato, III, 3.5.2016, n. 1743). Si legge nella sentenza in esame che il Consiglio di Stato, nell'applicazione dell’istituto in commento, ha ripetutamente stabilito che  tale misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e, dunque, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti maturati in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose e, quindi, del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. In definitiva, per il tribunale amministrativo laziel, pur essendo necessario che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione, un provvedimento interdittivo di questo tipo può legitimamente fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e avvalersi dell’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

 

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