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Scommesse ippiche, da A.D.M. integrazioni e modifiche ai programmi di scommesse complementari

Novità da A.D.M. per l'’offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche. 

Marcello Minnenna, direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, con determinazione direttoriale dello scorso 9 dicembre, ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Direttoriale n. 61681 del 5 aprile 2019 riguardante “L’offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche". Ecco in sintesi il contenuto del provvedimento. All’articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole “gli esiti pronosticabili,” sono aggiunte le parole “il numero o i numeri degli esiti vincenti previsti,”. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, lettera a), punto 8), dopo le parole “modalità di partenza” sono aggiunte le parole “per le corse al trotto”; b) al comma 3, lettera a), punto 9), dopo le parole “cavalli partenti” sono aggiunte le parole “, e l’indicazione dell’eventuale partecipazione alla corsa in qualità di cavallo di riserva”; c) al comma 3, lettera b), punto 7), dopo le parole “modalità di partenza” sono aggiunte le parole “per le corse al trotto”. All’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole “comma 4” sono sostituite dalle parole “comma 5”; b) al comma 6, le parole “comma 4” sono sostituite dalle parole “comma 5”. Inoltre, l’articolo 14, comma 4 della suddetta determinazione del 2019 è stato così sostituito: “4. Il termine dell’accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), d) ed f) è fissato per la corsa antepost al momento della comunicazione ufficiale dei partenti della corsa e, comunque, non oltre il giorno antecedente allo svolgimento della stessa per le corse del programma complementare. Per la corsa manifestazione antepost il termine di accettazione è fissato al giorno antecedente allo svolgimento dell’ultima corsa antepost di cui si compone.” Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo: “ARTICOLO 14 bis – Cavalli di riserva, 1. I cavalli individuati nel programma complementare come cavalli di riserva sono considerati no betting, senza indicazione nel programma di accettazione della relativa quota; 2. I cavalli di riserva non concorrono alla determinazione degli esiti vincenti delle tipologie di scommessa offerte.” All’articolo 15, comma 1, lettera e), dopo le parole “modalità di partenza” sono aggiunte le parole “per le corse al trotto”. All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1bis. La riduzione da applicare è stabilita sulla base del numero dei possibili esiti vincenti previsti dalla tipologia di scommessa accettata e della quota del cavallo ritirato o dell’esito irrealizzabile come rilevata al momento dell’accettazione della scommessa a quota fissa.”; b) al comma 2, primo e ultimo rigo, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 2”; c) al comma 3, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 2”; d) al comma 4, dopo le parole “quota pattuita” sono aggiunte le parole “meno uno”. All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 2”; b) al comma 4, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 2”. Le disposizioni contenute nella presente determinazione si applicano decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

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