flag-itflag-en

Dettagli notizia

Regolamento comunale sul gioco ed efficacia retroattiva

Per il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  "Le previsioni regolamentari che estendono la loro efficacia anche ai soggetti già autorizzati risponde alla giustificabile esigenza di bilanciare l’interesse alla salvaguardia delle attività economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie". 

 

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con due recenti sentenze, ha respinto due ricorsi contro il Comune di Napoli nei quali veniva chiesto l’annullamento della delibera consiliare n. 74 del 21.12.2015 del Comune di Napoli con la quale è stato approvato il Regolamento su Sale da Gioco e Giochi Leciti e l’Ordinanza del Sindaco di Napoli n. 1, prot. n. 387, del 4 aprile 2016 su “Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate" di cui al suddetto Regolamento. I ricorrenti lamentavano la violazione del decreto legge n. 158/12 convertito con integrazioni e modificazioni in legge n. 189/12, della legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, della legge 11 marzo 2014, n. 23, della Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015), del principio di libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione, sotto il profilo dell’organizzazione dell’impresa, e dell’art. 117 della Costituzione, e, in particolare, del comma 2, lettera h) oltre alla violazione della normativa relativa alle raccolta delle scommesse a quota fissa, degli artt. 28, 30, 43, 49 CE e dell’art. 8 della Direttiva CE n 98/34, quanto alla libera circolazione delle merci” e alla “libera circolazione dei servizi”, degli art. 1, 4 e 35 Costituzione, dell’art. 2060 cod. civ. e dell’art. 1, lett. b del D.L. n. 112 del 25.6.2008, conv. in L. n. 133 del 6.8.2008, nonchè l' eccesso di potere. I giudici amministrativi campani, respingendo i predetti ricorsi e richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, affermano in primo luogo che le previsioni regolamentari che estendono la loro efficacia anche ai soggetti già autorizzati risponde alla giustificabile esigenza di bilanciare l’interesse alla salvaguardia delle attività economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie la quale, come sopra illustrato, rientra nell’ambito delle esigenze di tutela della salute, in linea con i principi fissati dall’art. 32 della Costituzione. In sostanza, l’estensione dell’applicazione a tutti gli operatori del settore, ivi compresi quelli già operanti, non implica una retroattività delle disposizioni ma è piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica con la sottrazione totale dei soggetti già autorizzati da ogni possibilità di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi di imparzialità e di par condicio tra operatori del settore. D’altronde, come viene evidenziato nelle sentenza in esame, la Corte costituzionale in più occasioni (sentenze n. 264 e n. 15 del 2012, n. 303, n. 238 e n. 93 del 2011, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 362 e n. 172 del 2008) ha rammentato che il legislatore, nei limiti del criterio di ragionevolezza e senza mai “incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, può valutare la scelta tra retroattività e irretroattività”. La stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottolinea il Tribunale Amministrativo Campano, non esclude radicalmente la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, incidano sull’andamento di giudizi in corso, quando sussistano esigenze di ordine pubblico o addirittura “motivi imperativi di interesse generale”. Inoltre, i giudici richiamano l’orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza secondo cui “L’esistenza di un’autorizzazione pregressa non può giustificare una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale....altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, attraverso la sorta di contingentamento e la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime” (v. Consiglio di stato, sentenza n.579 del 2016). Pertanto, concludono i giudice amministrativi campani, nel caso specifico la previsione regolamentare in discussione risponde alla ben chiara finalità di realizzare un contemperamento dell’interesse privato dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti e quello pubblico ad un controllo continuo e periodico in un settore sensibile, per i suoi rilevanti effetti sociali e sulla salute.

 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli