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Riordino settore giochi: ok del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo per il riordino del gioco online previsto dalla legge delega per la riforma fiscale.

Approvato il 2 Marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.04.2024 serie generale n.78 il Decreto Legislativo n. 41/2024 contenente “disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza” in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 15 della Legge n. 111/2023). Il provvedimento mira a riordinare e aggiornare la normativa riguardante i giochi pubblici, ovvero quei giochi a distanza e non, che offrono vincite in denaro. Questa riforma, voluta per migliorare il controllo e garantire una maggiore sicurezza nel settore, introduce nuove regole e principi che tutti gli operatori del settore dovranno seguire. Il Decreto si articola in sei titoli principali, che spaziano dalle regole generali e principi, al rapporto concessorio per i giochi a distanza, alla tutela e protezione del giocatore, alla gestione dei giochi a distanza, al contrasto dell'offerta illegale di gioco, fino a disposizioni finali che includono aspetti transitori. Più in generale, il suddetto Decreto ribadisce che la gestione, l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici sarà affidata a soggetti Concessionari, selezionati tramite gara pubblica, i quali dovranno rispettare severi requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tecnica e, però, per operare in Italia, dovranno pagare tre CANONI sensibilmente aumentati: un ‘canone una tantum’ che passa dai precedenti 250mila euro a 7 milioni di euro (il 2.800% in più); un ‘canone annuale’ pari al 3% dei ricavi netti di ogni concessionario (il doppio rispetto al passato); una ‘fee annuale’ pari allo 0,2% dei ricavi netti dei concessionari per campagne informative e di comunicazione per il contrasto alla ludopatia. Viene anche disposto il rinnovo della gara del LOTTO (nel 2025) passando da una base d’asta di 700 milioni a un miliardo di euro. Si mette, inoltre, definitivamente la parola fine all’utilizzo del CONTANTE per i giochi online: chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash, infatti, “dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri“. Viene ribadita, poi, la tutela dei minori e la lotta al gioco d'azzardo patologico, con l'introduzione di misure specifiche per prevenire comportamenti di gioco problematici. Il Decreto, inoltre, introduce importanti innovazioni per promuovere il "GIOCO RESPONSABILE" e proteggere i giocatori più vulnerabili. Tra queste, spiccano: a) la possibilità per i giocatori di impostare limiti di spesa, tempo trascorso a giocare e la perdita di denaro, oltre a sistemi di autoesclusione per chi sente di avere un problema con il gioco; b) Investimenti in campagne informativa: i concessionari saranno tenuti ad investire una quota dei loro ricavi in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al gioco d'azzardo e promuovere comportamenti di gioco responsabile;  c) limitazioni basate su comportamenti di gioco: sono previste limitazioni sugli importi depositati sui conti di gioco individuali, basate sull'età del giocatore e sui suoi comportamenti di gioco al fine di personalizzare le misure di protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun giocatore; d) messaggi automatici di avviso: durante le sessioni di gioco, saranno inviati messaggi automatici che informano il giocatore sulla durata della sessione e sui livelli di spesa, specie al superamento di determinati limiti preimpostati; e) informazioni sul gioco problematico e supporto: i siti di gioco dovranno obbligatoriamente includere contenuti informativi sul gioco problematico, sulle modalità di prevenzione e sulle risorse di supporto disponibili per chi ne ha bisogno; f) strumenti di autoesclusione: sarà possibile per i giocatori autoescludersi dal gioco, sia temporaneamente sia per determinate categorie di prodotti, attraverso semplici procedure online; g) monitoraggio e controllo: il concessionario sarà dotato di strumenti avanzati per monitorare i livelli di rischio associati ai singoli giochi e controllare il grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico. Per garantire il rispetto delle nuove regole, il Decreto prevede un sistema di controllo e sanzioni per chi non si adegua, oltre a promuovere la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito. Per quanto concerne la I.A., il suo utilizzo è previsto per migliorare l’individuazione dei siti a cui inibire l’accesso, in quanto sprovvisti di concessioni per offrire gioco a distanza e dunque illegali. Infatti, all’ Art. 22 (Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione) comma 1 è previsto che “Con Regolamento sono stabilite le modalità per la esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonché, di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione”, mentre al comma 2 che “il regolamento di cui al comma 1 prevede altresì misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l’Agenzia, d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all'articolo 83 comma 15 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6”. L’utilizzo della I.A., quindi, è previsto per permettere all’ Agenzia Dogane e Monopoli (A.D.M.), d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all'art. 83 co. 15 decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, di svolgere le funzioni previste dal successivo Comma 3 del sopra citato art. 22, ossia:  a) redigere la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6; b) redigere, altresì, e aggiornare costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perché non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a.

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