Tassa Salvasport: "Arretrati non dovuti dai concessionari di scommesse"
Secondo il Consiglio di Stato non sono dovuti gli arretrati della tassa extra per alimentare il fondo Salvasport richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Consiglio di Stato, con Sentenza pubblicata il 26 febbraio u.s., ha accolto gli appelli presentati da alcuni concessionari di scommesse contro la pronuncia del TAR Lazio dell'agosto 2023, la quale aveva confermato la validità della Determinazione Direttoriale prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023 con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva chiesto agli operatori del settore gli arretrati del prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse per alimentare il cosiddetto “Fondo Salvasport”, come previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) recante "misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19" convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 ed in vigore sino al 31 dicembre 2021. La controversia in esame, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, non concerne il pagamento degli importi dovuti, per il periodo di riferimento, fino al raggiungimento dei suddetti limiti di stanziamento, necessari a coprire la spesa di costituzione e funzionamento del Fondo (importi tutti già interamente versati e dei quali i concessionari non contestano la debenza), ma riguarda, invece, gli importi aggiuntivi loro richiesti in pagamento, calcolati sempre nella percentuale dello 0,5% per il periodo di riferimento, ma su tutte le complessive entrate provenienti dalla raccolta delle scommesse, a prescindere dal già avvenuto raggiungimento delle soglie di finanziamento del Fondo. In particolare, si legge nella sentenza, “ad avviso del Collegio, sono decisive in tal senso le considerazioni giuridiche ritraibili prima di tutto dal sistema normativo nazionale, e poi anche da quello euro-unitario, sulla base dei principi dei Trattati, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”. Sussistono, infatti, secondo il Collegio, “plurimi elementi, sia testuali, sia sistematici, tali per cui non devono nutrirsi dubbi circa il fatto che l’unica interpretazione corretta della disposizione recata dall’art. 217, decreto-legge n. 34/2020 sia quella che l’Amministrazione finanziaria ha seguito in fase di prima applicazione della norma, poi tuttavia dalla stessa abbandonata e sostituita da quella, opposta e qui impugnata, da ritenersi non conforme a legge, in quanto non rinveniente nel dato normativo la necessaria ‘base legale’ della pretesa impositiva”. Per il Consiglio di Stato, inoltre, "la necessità di rilanciare il settore dello sport e, in particolare, il mondo delle piccole associazioni sportive e dilettantistiche che vi operano, è stata una esigenza così sentita dallo Stato da indurlo a introdurre, nell’ultima parte del secondo comma del citato articolo 217, la previsione che 'Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" evento questo, non verificatosi nel caso in esame in quanto "le soglie di stanziamento del Fondo sono state ampiamente raggiunte”. Secondo i giudici di Palazzo Spada, quindi, “non si ravvede la ragione di assoggettare i concessionari dello Stato ad uno sforzo di contribuzione per esigenze solidaristiche (va ribadito, dagli stessi non contestato nei limiti necessari al raggiungimento delle soglie di stanziamento del Fondo) maggiore di quello al quale si sottoporrebbe lo Stato stesso nel caso in cui le suddette soglie non venissero raggiunte, dal momento che in questo caso è certo, per espressa previsione di legge, che la riduzione corrispondente della quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 opererebbe solo fino al raggiungimento delle soglie, e non oltre. Il che riconferma ulteriormente che l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, è esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”.