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Legge di Bilancio 2022, ok dalla Camera

Nella Legge di Bilancio 2022 interventi anche nel settore giochi.

Con 355 voti favorevoli e 45 contrari.la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Nella Manovra sono contenute anche misure per il settore giochi. In particolare all'art. 1 “(…) 549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1972, n.670, sono apportate le seguenti mo­dificazioni: a) all’articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: «o di altri enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale»; 550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia";  “870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023". Per quanto riguarda la Sezione II – Approvazione degli stati di previsione – all’Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative) si legge: “16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni“. Infine, all’Art. 20 (Disposizioni diverse) si legge: “15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippicoper il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n.311 del 2004″.

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