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La tassazione delle vincite: trattamenti fiscali a confronto

La scorsa settimana è stata pubblicata un’interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale per Lazio, sez. distaccata di Latina,  chiamata a decidere in secondo grado  se fosse giusto un’accertamento fiscale a carico  di un contribuente-italiano che aveva maturato una vincita presso un casinò straniero, nell’ambito del circuito “european poker tour” .

Le somme che un giocatore vince in un torneo di poker svoltosi  in una casa da gioco italiana non sono assoggettate a tassazione diretta come previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 600/73, il quale  recita “ (….) la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.”);  quindi per chi  vince nei quattro casinò nostrani  vale la non applicazione della ritenuta fiscale sui proventi poichè questa è assorbita dall’imposta sugli intrattenimenti e spettacoli che già grava sul casinò; si potrebbe parlare  di una tassazione alla fonte in quanto la vincita rimane netta, ovvero non subisce decurtazioni fiscali e non va indicata nella dichiarazione dei redditi.    Se invece, il torneo di poker è ospitato da una casa da gioco al di fuori dei confini nazionali,  come nel caso del contribuente bravo a poker, secondo l’Agenzia delle Entrate la vincita deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata con IRPEF e le addizionali.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non è però  condivisa dai giudici di Latina che rilevano quanto segue: “sottoponendo a imposte dirette un provento percepito all’estero, quando quello stesso provento, se percepito in Italia, non avrebbe subito alcun prelievo diretto in capo al percipiente, varrebbe a significare una discriminazione tra l’azienda europea e quella italiana, in favore di quest’ultima”. In tal modo “il cittadino italiano verrebbe portato a preferire il casinò italiano (dove la sua vincita è immune da decurtazione) rispetto al casinò europeo (sentenza n. 5316/40/14 della Commissione Tributaria Regionale per Lazio Sez. Staccata di Latina).

L’avviso di accertamento a carico del contribuente italiano vincitore di poker è stato per l’effetto annullato, in quanto  la tesi dell’Ufficio delle Entrate  non può essere  condivisa poiché contrasta con la normativa comunitaria che tutela la libera circolazione dei cittadini e dei servizi all’interno dell’Unione.  La pronuncia è sicuramente innovativa e sicuramente il collegio ha ben compreso che cosa significa per l’Italia far parte della Comunità europea. A tal proposito è d’uopo richiamare nel corso di questa breve analisi anche la famosa Sentenza 13 novembre 2003 della Corte di Giustizia Europea, causa C- 42/02. Diana Elisabeth Lindman c. Skatterättelsnämnden.

La Sig.ra Lindman, filandese, cittadina finlandese e residente a Saltvik (Åland), aveva comprato, in occasione di un viaggio in Svezia, un biglietto di una delle lotterie organizzate dalla AB Svenska Spel. L’estrazione, svoltasi a Stoccolma il 7 gennaio 1998, le procurava  una vincita di SEK 1 000 000. La vincita alla lotteria, pari a FIM 672 100, veniva inclusa nel reddito imponibile da lavoro ai fini dell’imposta sui redditi relativa all’anno fiscale 1998, e, a seguito di tale qualificazione, venivano prelevate dalla vincita un’imposta statale per lo Stato finlandese, un’imposta comunale per il comune di Saltvik, un’imposta sul culto a favore della parrocchia nonché un contributo assicurativo supplementare di malattia, applicato sulla base della legge sull’assicurazione malattia e collegato alla tassazione comunale dell’assicurato. La vincita non veniva ritenuta esente da imposta ai sensi dell’art. 852 della legge relativa all’imposta sui redditi, dal momento che l’esenzione riguarda esclusivamente le lotterie di cui all’art. 2 della legge sulla tassazione delle vincite alla lotteria, tra cui figurano solo lotterie organizzate in Finlandia. La Sig.ra Lindman non condivideva però quanto dettato dalla normativa del proprio Stato ed a seguito di un lungo percorso giudiziario arrivava a far valere le proprie ragioni davanti la Corte di Giustizia, che nell’accogliere le censure mosse dalla ricorrente a riguardo così si pronunciava: «L’art. 49 CE osta all’applicazione di disposizioni nazionali come quelle finlandesi secondo cui le vincite di lotterie organizzate in altri Stati membri vengono considerate, in sede di tassazione del reddito, come reddito imponibile del vincitore, mentre le vincite di lotterie organizzate nello Stato membro in questione sono esenti da imposte».

La presenza di diversi sistemi tributari nell’UE ha da sempre rappresentato un ostacolo alla realizzazione del mercato comune europeo. L’imposta sul reddito costituisce il principale esempio delle difficoltà esistenti in ambito UE nel giungere ad un’armonizzazione fiscale, atteso che ciascuno stato membro ha da sempre mostrato riluttanza sulla perdita, anche solo potenziale, di qualsiasi tipo di controllo sulla propria fiscalità. I principali motivi per cui ciascuno Stato membro sembrerebbe essere  riluttante a rinunciare al controllo dell’imposizione diretta sono rappresentati sia dal timore di perdere una fonte principale di entrata e dal venir meno di un potente strumento di politica economica e sociale. Chiaramente, sistemi fiscali diversi possono portare ad una distorsione dei comportamenti all’interno di un mercato comune. É indubbio però  che un minimo di armonizzazione possa portare solo dei benefici economici all’interno del mercato comune europeo.

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