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La legge di Stabilità per il 2015 e il gioco pubblico

Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 14 ottobre u.s. ha approvato il decreto contenente le disposizioni per la c.d. Legge di Stabilità 2015. Nel rispetto delle migliori tradizioni, anche quest’anno nella Legge che dovrebbe garantire la sopravvivenza del Paese l’esecutivo interviene in maniera decisa sul settore dei giochi e delle scommesse sperando di  fare cassa.

Ed infatti la legge di Stabilità interviene sul payout degli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6 a) b) TULPS, a partire dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguarda le slot “la percentuale destinata alle vincite (…) è fissata in misura non inferiore al 70 percento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 percento;” per le Vlt il payout è fissato “in misura non inferiore all’81 percento) e il prelievo “nella misura del 9 percento”.

Questa manovra non produrrà l’effetto sperato: non è che mungendo più una mucca al giorno che mangia comunque la stessa quantità di erba o concime si possa sperare di ottenere più latte.  Il ragionamento sicuramente è semplicistico e potrebbe apparire ovvio ma il risultato di un aumento del PREU, peraltro non accompagnato da altre misure che tutelino la rete di raccolta di gioco legale, anche dagli attacchi inutili e quotidiani da parte del governo del territorio che cavalca un oltremodo denigratoria campagna popolare contro  il gioco, potrebbe costituire un grave nocumento per l’industria sana del settore e favorire il ritorno all’illegalità facendo riapparire sul territorio apparecchi da divertimento ed intrattenimento non conformi alle regole. Si pensi alla provincia  di Bolzano dove sembrerebbero non esserci più gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, ma dove ora i promogames regnano sovrani. Le regioni poi la morale la facciano sulla sanità, dove vengono acquistati beni necessari alla pelle della gente a prezzi fino a dieci volte superiori a quelli veri, ed in quantità eccessive. Sarà quindi pur lecito pensare che si pompi la ludopatia per raggranellare altro denaro. L’altro aspetto “chiacchierato” di questo progetto di Legge di Stabilità è quello che riguarda i CTD.

Di seguito  alcuni passaggi della legge con riferimento all’attuale rete illegale di raccolta di gioco: “In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega fiscale (…) per assicurare parità di condizioni competitive tra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincita in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.

Il passaggio appare spericolato in quanto si potrebbe creare un’evidente disparità di trattamento correndo addirittura il rischio di uscirne con due reti: 1) la prima regolata dal modello concessorio,

2) la seconda riconosciuta da una Legge di Stabilità, e che potrebbe non avere alcun  vincolo.

Ecco alcune  delle misure che leggiamo, per regolamentare e controllare i CTD:

1) il decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;

2) viene  vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, dell’Adm;

3) viene vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10mila euro;

4) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta (…) deve comunicare  i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l’attività è avviata;

5) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 11’, comma 6, lettera a) e b) (…) e in ogni caso l’Adm non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

6)  l’imposta unica di cui al Dlgs 23 dicembre 1998 (…) è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.

L’imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o punto di raccolta. Le violazioni delle precedenti disposizioni sono punite con sanzioni pecuniarie o anche con la chiusura dell’esercizio o del punto vendita.

Gran parte delle misure, tutte certo di buona volontà, che magari il governo  ritiene innovative, sono già previste nel nostro ordinamento. Nel decreto legislativo in materia di antiriciclaggio sono già contemplati i CTD: la norma parla infatti di operatori privi di licenza. Un merito da riconoscere al nostro esecutivo deve essere quello di aver individuato il problema parlando apertamente per la priva volta di una rete parallela ed illegale e/o illecita. Chi scrive però ritiene che questi passaggi seppur   propositivi, non siano dirimenti, anzi.  Ed il motivo è che  non si possano creare due reti di raccolta scommesse: va almeno fatto il tentativo di progettare una nuova unica rete.  E allora vista l’urgenza perche non ipotizzare di anticipare la gara del 30 giugno 2016, magari a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014, specie nella denegata ma non remota ipotesi in cui ne esca censurato il bando Monti, nato peraltro già con gravi handicap.

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