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Corte di Giustizia Europea: scommesse, ancora pronunce

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 23 agosto 2013 – causa Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato- veniva posta alla Corte di Giustizia Europea: “Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare”, e “se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti”.

Con questo primo rinvio, a cui ne sono seguiti e ne seguiranno altri anche da parte della Corte di Cassazione e di numerosi Tribunali di merito, si richiede alla Corte di Giustizia, che potrebbe non metterci tantissimo a pubblicare, se il c.d. bando Monti (rectius la “durata ridotta di 40 mesi” della concessioni Monti) possa essere compatibile con i richiamati principi del Trattato della Comunità Europea. Giova rilevare che grazie al menzionato Bando lo Stato italiano ha incassato circa 70 milioni di  euro, rispetto ai 22 milioni che erano stati preventivati.

Il noto bookmaker, fautore e promotore di tutti i giudizi che ci (Stato italiano) hanno visto protagonisti dinnanzi alla Corte di Giustizia per ben cinque volte (con il bando monti segniamo quota sei)  da qualche decennio, evidenzia le discriminazioni dell’ultimo bando di gara nei confronti dei nuovi entranti; in quanto, sempre secondo il  bookmaker, sono state poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, quando  invece la gara monti sarebbe dovute essere bandita proprio  al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti.

Ed ancora,  l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni potrebbe costituire giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite. Questi i presupposti dell’udienza del 22 ottobre u.s. nel corso del quale si sono tenuti otto interventi.

Naturalmente la difesa del bookmaker, nella veste di operatore discriminato dallo Stato Italiano, ha argomentato evidenziando come l’allineamento delle concessioni non possa giustificare restrizioni alle libertà fondamentali perché viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori, impedisce di rimediare alle discriminazioni subite negli ultimi 15 anni ed andrebbe a rafforzare  i privilegi concorrenziali ottenuti dai concessionari nazionali. Bizzarro sentire parlar di vantaggi concorrenziali degli operatori italiani, laddove chi ha goduto di un regime di immunità fiscale, come giustamente ha evidenziato  la commissione tributaria di Cagliari, sono proprio i CTD, che per decenni – e non risulta che stiano procedendo in tal senso pur essendo obbligati da una norma primaria –  non hanno provveduto a corrispondere all’erario  le tasse (imposta unica).

Del resto è  innegabile che l’operatore di origini anglosassoni  abbia una propria e consolidata rete su tutto il territorio nazionale, offrendo già da anni prodotti  (come le scommesse virtuali) che gli operatori, titolari delle concessioni rilasciate da ADM,  offrono solo da un pochi mesi.  Peccato però che questa circostanza, nel corso dell’udienza del 22 ottobre 2014 non sia stata colta dal rappresentante della Commissione Europea, che avrebbe evidenziato come un limite di durata che escluda in partenza la possibilità di recupero degli investimenti necessari costituisca un deterrente all`ingresso dei nuovi operatori tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, privando gli esclusi di uno strumento indispensabile per entrare nel mercato delle scommesse.

Le gare devono offrire, ad avviso della Commissione Europea, una possibilità reale di accesso ed esercizio dell’attività economica agli operatori illegalmente esclusi.  Naturalmente sono apprezzabili i suggerimenti della Commissione Europea che però non sembra aver colto in pieno quanto rilevato dalla Stato Italiano ed anche degli operatori presenti nel giudizio; dove il governo dell’ Europa  non ha tenuto  conto della realtà fattuale mercato italiano dove sono presenti entrambe le reti quelli gestite da ADM, legittime e controllate, e quelle gestite in via autonoma, che non sono sottoposte ad alcun regime di controllo.

Molto probabilmente anche la Gara Monti potrebbe, proprio per la sua breve vita –durata- essere oggetto dicensura da parte della Corte di Giustizia.  Ora però, nell’attesa che la Corte si pronunci sul punto ed anche sull’ulteriore motivo delle altre ordinanze di rimessione  (dove per esempio  il Tribunale di Frosinone, ad inizio agosto, quale  giudice nazionale ha richiesto “se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”) si dovrebbe aprire un tavolo di lavoro per organizzare la gara 2016 (dove si potrebbe valutare se esistano anche CTD propositivi), una sorta di stati generali degli operatori, che credono ancora in questo settore.

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