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Intervista di TS all’Avv. Stefano Sbordoni

Il testo della legge 9-ter. Nell’articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e’ aggiunta la seguente lettera: «q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorita’ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

Cosa pensa dell’emendamento al decreto fiscale che prevede la competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio in materia di gioco pubblico? Qual è la ratio del provvedimento?
L’art. 135 “Competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”, comma 1, del decreto legislativo n. 104/02 (c.d. “Codice del Processo Amministrativo”) individua tutte le controversie per le quali è competente “in via funzionale ed inderogabile” il Tar Lazio.
Rientrano tra queste anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ed infine le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’art. 2 del DL 31 maggio 1992 n. 332 convertito con modificazioni dalla legge n. 474/94 e successive modifiche ed integrazioni. L’intervento del Legislatore che ha voluto, con un’integrazione del richiamato art. 135, assegnare tutte le controversie in materia di gioco e scommesse al Tar Lazio, potrebbe avere diverse chiavi di lettura, ed infatti:
a) si potrebbe ipotizzare che il Legislatore ritenga che i provvedimenti emanati in tema di giochi e scommesse da parte di AAMS e/o del Prefetto, facciano riferimento ad un settore assai specifico, tale che le attività e le funzioni delle richiamate Autorità possano essere equiparate a quello svolte dalle altre AUTORITHY (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per cui già è peraltro competente il TAR LAZIO.
Lasciando ipotizzare una futura trasformazione di AAMS in una AUTORITHY, alla quale peraltro possano essere attribuite anche le competenze di cui alla licenza ex art. 88 TULPS;
b) oppure più semplicemente convergere il contenzioso per dare omogeneità alle interpretazioni di normative e regolamenti di uno specifico settore. Si pensi al disallineamento giurisprudenziale che ha seguito la sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012.

Il Tar Lazio è più tecnico su questa materia?
Sicuramente grazie all’esperienza che il Tar Lazio ha maturato in questi anni, essendo stato chiamato a decidere sulla maggior parte dei provvedimenti emessi da AAMS, nonchè sui bandi di gara promulgati dalla stessa Amministrazione – da ultimo anche il bando per l‘assegnazione delle concessioni c.d. -, potrebbe essere più competente e tecnico rispetto agli altri fori italiani. Pur se si tratta di una valutazione empirica, anche la vicinanza dell’Avvocatura di Stato potrebbe essere stato uno dei motivi della norma.

Nel raggio di applicazione del provvedimento rientreranno secondo lei anche i casi relativi al mancato rilascio delle Questure di licenza ex art.88 per Ced e CTD? Una questione prettamente legata al territorio oppure no?
Nell’emendamento al decreto legge, convertito in legge con la legge n. 42/12 che è entrato in vigore dal 29 aprile u.s., è previsto testualmente che il TAR Lazio sia chiamato a decidere anche riguardo “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti (...) emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. Sembrerebbe dunque, essendo la licenza ex art. 88 TULPS rilasciata dagli organi di polizia, che il Tar del Lazio dovrà decidere anche su tutto il contenzioso connesso al rilascio di dette licenze. Si evidenzia anche qui la connessione inscindibile tra licenza di polizia e concessione in tema di giochi, dove logica vorrebbe che la prima fosse un passaggio obbligato della seconda, senza assumere una valenza autonoma. Ci si chiede se il Tar Lazio potrà essere chiamato a decidere anche in relazione alle vicende successive al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS. Risposta che, in attesa dell’applicazione della norma appena entrata in vigore, non si può fornire, sebbene a parere dello scrivente non si possa scindere il processo di rilascio dalle vicende che conseguono al rilascio stesso. Dal che deve dedursi o un accorpamento di fatto dell’art. 88 tulps alla normativa sui giochi – e conseguentemente alle competenze di AAMS – o una anomalia della norma in esame, che così confligge con le competenze territoriali dei TAR regionali.
Al proposito va ricordato che i criteri per l’individuazione della competenza dei TAR sono indicati agli artt. 2 e 3 della L. n. 1034 del 1971.
Il TAR ha competenza generale a decidere sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro atti e provvedimenti degli enti pubblici non territoriali e territoriali nonchè avverso atti e provvedimenti degli organi centrali e periferici dello Stato.

A mente dell’art. 2 della Legge TAR, il primo criterio per l’individuazione della competenza territoriale dei TAR è quello della sede dell’ente o dell’organo emanante.
L’art. 3 della Legge TAR indica criteri ulteriori per l’individuazione della competenza dei TAR con riferimento agli atti e ai provvedimenti degli organi centrali dello Stato e di enti pubblici a carattere ultraregionale.
I criteri di cui agli artt. 2 e 3 possono porsi in contraddizione dando esiti differenti in ordine all’individuazione della competenza territoriale del TAR.
In ogni caso, con il nuovo codice del processo amministrativo, sono stati mantenuti i previgenti criteri di identificazione della competenza territoriale dei TAR , all’art. 13 (D.Lgs. n 104/2010 all n 1) ma è stata sancita l’inderogabilità della competenza territoriale e la conseguente rilevabilità d’ufficio della stessa da parte del Giudice che non potrà decidere l’istanza cautelare eventualmente proposta qualora si ritenga incompetente (si vedano, in tal senso, gli artt. 15 e 16 del codice ).
Sebbene quindi la questione non sia del tutto risolta, la volontà del Legislatore di inserire anche il tema connesso all’art. 88 TULPS – che continua ad avere una connotazione di natura squisitamente territoriale – potrebbe essere stata dettata dall’approssimarsi della nuova pronuncia della Corte di Giustizia che, a seguito dell’ordinanza dello scorso dicembre del Tar Toscana, sarà chiamata a decidere anche sulla portata normativa della licenza di cui all’art. 88 TULPS.

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