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Aspettando l'Europa

All’inizio della scorsa settimana sono stati pubblicati sul sito della Commissione Europea indicazioni riguardo due nuovi provvedimenti di AAMS che vanno ad ampliare l’offerta dei giochi pubblici in Italia.

Il primo Decreto Direttoriale è quello relativo alle “scommesse su simulazione di eventi da offrire sia su rete fisica, da parte dei concessionari già autorizzati all’esercizio delle scommesse sportive ed ippiche, che con mezzi a distanza, da parte dei concessionari autorizzati ai sensi dell’art. 24, comma 13, della legge 88 del 2009″. L’adozione del provvedimento notificato attua quanto stabilito dall’art. 1 comma 88 della legge 296/06 (c.d. Legge finanziaria per il 2007 “Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o piu’ provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
 d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco), in cui si prevede di introdurre la disciplina delle scommesse su simulazione di eventi, da offrire su rete fisica da parte dei concessionari già autorizzati all’esercizio delle scommesse sportive e ippiche, e con mezzi a distanza da parte dei concessionari autorizzati ai sensi dell’art. 24, comma 13, della legge 88 del 2009.

Si legge nel documento pubblicato sulla TRIS che: “La notifica pertanto viene effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE in quanto regola tecnica di un “prodotto” che verrà offerto mediante servizi della società dell’informazione, ma che sarà anche oggetto delle future concessioni per l’offerta di scommesse su rete fisica, il cui bando di gara è di prossima emanazione”. Tutti i concessionari dunque, terrestri ed on line, potranno offrire questa nuova tipologia di scommessa. E chissa’ che in qualche modo possa contribuire a mitigare le male sorti dell’ippica, nonostante la crisi sia davvero galoppante. Il secondo Decreto Direttoriale è sulle “Scommesse a distanza con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori”, e disciplina l’offerta di una tipologia di scommesse sportive a quota fissa esclusivamente a distanza, che prevede la possibilità di interazione diretta tra i singoli giocatori, e che quindi consiste nel mettere a raffronto i giocatori fra di loro, dove una parte praticamente assume il rischio (quindi “tiene il banco” al pari di un bookmaker), mentre l’altra assume il ruolo di scommettitore. Il gioco potrà essere offerto dai concessionari di cui all’art. 24, comma 13 delle legge 88 del 2009 (i concessionari ex bersani adeguati alla comunitaria, ed i nuovi soggetti che hanno ottenuto la concessione c.d. Comunitaria), i quali conseguiranno come compenso una percentuale sul movimento di gioco. Gli avvenimenti oggetto della nuova scommessa “peer to peer” sono gli stessi previsti dalla disciplina delle scommesse sportive a quota fissa ex Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 1 marzo 2006, n. 111. In attesa del semaforo verde ai nuovi provvedimenti, l’attenzione è rivolta all’attività della Corte di Giustizia Europea, che a breve (si parla di meta’ febbraio) si pronuncerà sul caso Costa-Cifone; per la terza volta in poco meno di dieci anni, dopo le sentenze Gambelli (2003) e Placanica (2007), la Corte di Giustizia Europea viene chiamata a pronunciarsi su questioni pregiudiziali, promosse da StanleyBet, che riguardano il sistema italiano delle scommesse. La Corte dovrà chiarire se nel settore del gioco pubblico i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi vengano di fatto rispettati, pur vigendo un regime di monopolio.

L’Avvocato Generale Pedro Cruz-Villalòn si è già espresso in merito alle cause riunite Costa e Cifone, suggerendo alla Corte di giudicare che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale come quella del Decreto e dei bandi Bersani, che perpetuerebbe nel tempo gli effetti dell’esclusione degli operatori comunitari dalle vecchie gare, prevedendo un indirizzo di favore per i vecchi concessionari affidato a poteri discrezionali dell’Amministrazione, limiti di attività e distanze minime dei punti di raccolta delle scommesse dei nuovi concessionari a vantaggio di quelli esistenti, limiti del palinsesto di gioco non fissati mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e suscettibili di un effettivo rimedio giurisdizionale e, soprattutto, l’imposizione agli operatori comunitari cross-border di una alternativa tra esercitare la libertà di stabilimento gareggiando per le concessioni Bersani, ma dovendo abbandonare l’attività transfrontaliera a scapito degli investimenti effettuati, ed esercitare la libertà di prestazione dei servizi mantenendo l’attività transfrontaliera, ma così squalificandosi dalle concessioni Bersani ed esponendosi alla decadenza dalle concessioni eventualmente aggiudicate. A prescindere dalla condivisibilita’, e senza voler in questa sede espletare difese d’ufficio, le conclusioni dell’Avvocato generale sembrano essere piuttosto critiche nei confronti del nostro sistema. Certo non tengono in conto che comunque il sistema aveva gia in gran parte recepito le indicazioni dell’Avvocato generale. Infatti le distanze sono state abolite, l’alternativa descritta in realta’ e’ altra cosa, ed i nuovi giochi stanno per essere introdotti. E’ inutile fare previsioni sull’esito della causa, che, visti i precedenti, potrebbero essere disattese. Peraltro, non essendo ancora definita, per la giusta scala delle priorità, una politica del nuovo governo sui giochi, gli indirizzi possibili all’esito della sentenza – che ricordiamo resta temporalmente circoscritta al caso di specie – saranno la chiave del futuro sistema: concessorio, autorizzatorio o misto. Sistema che potrebbe subire influenze dalla nuova ondata di liberalizzazioni del nuovo esecutivo. Oppure vedere confermata, con i dovuti aggiustamenti, la validità dell’impianto concessorio, che garantisce al meglio la tutela dell’ordine pubblico e soprattutto dei consumatori. L’occasione e’ ghiotta, e andrebbe sfrtuttata ad esempio per eliminare inutili, datate e dannose duplicazioni di competenze nel rilascio dei titoli, che sono all’origine della confusione in sede giudiziale. Di certo l’emananda sentenza avrà delle ripercussioni sul nuovo bando di gara che comunque dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2012, anche per evitare un blocco delle scommesse proprio nell’anno degli europei di calcio.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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