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Il lavoro del nuovo esecutivo in materia di giochi e scommesse

Semplificazione e liberalizzazione: queste sembrano essere le parole d’ordine del nuovo esecutivo che sta cercando di riscrivere le regole, che ad oggi sono in parte all’esame del Parlamento.

Certo il lavoro è immane, ed il Governo nel cercare di dare un senso plausibile al nostro assetto economico ed istituzionale, emana un decreto al mese. In tema di gioco poi, le cose sono ancora più complicate a causa della pletora di riferimenti. E’ cosi che si e’ creato il primo caso, quello delle liberalizzazioni. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 l’art. 34 infatti recita: “Liberalizzazione delle attivita’ economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante”, prevede che “1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita’ ai beni e servizi sul territorio nazionale.” , ed ancora (...)8. “Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).”

Il menzionato decreto, convertito nella legge n. 214/2011, prevedeva – al fine di garantire la libertà di concorrenza, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, e di assicurare ai consumatori un livello minimo e uniforme di condizione di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale – la liberalizzazione dell’attività economiche, escludendo al comma 8 dell’art. 34 i servizi finanziari ed i servizi di comunicazione. Se ne deduceva che il sistema dei giochi e delle scommesse non rientrando nelle esclusioni,veniva di fatto liberalizzato, con tutte le conseguenze del caso. Ma ecco che nelle more della conversione del decreto Liberalizzazioni, interviene la conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n.216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con la Legge 24 febbraio 2012 n. 14, che all’art. 29, comma 12-bis) stabilisce: “ A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e’ stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonche’ al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno”. Un momento di respiro per i concessionari dunque, ed un importante presa di coscienza da parte del Legislatore che nel concedere questa proroga ha dato atto delle difficoltà oggettive degli operatori chestanno tentando di sopravvivere in un mercato secondo alcuni oramai di fatto liberalizzato (a prescindere da quanto sopra in merito al decreto Liberalizzazioni) dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Va peraltro notato che nella norma richiamata non vengono contemplati gli obblighi del Decreto c.d. Pisanu, che dal 2008 dava indicazioni in relazione all’apertura dell’attività degli internet point. Anche questa attività, se si tiene conto del dettato dell’art. 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, sembrerebbe essere “liberalizzata”, con le conseguenze che gli operatori del settore ben possono prevedere. Ma non basta: il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che dovrebbe essere convertito in legge entro la prossima settimana, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, all’art.12 “Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche” prevede che: “1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita’ economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita’ delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica (…).”, “(…) sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche’ i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano”. Approfondite riflessioni sul rapporto tra il menzionato articolo ed il precedente articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 si rendono necessarie:

a) vengono richiamati i servizi finanziari già oggetto dell’esclusione dal menzionato articolo 34;

b) non vengono richiamati i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 previsti sempre nell’articolo 34;

c) all’articolo 12 viene prevista per la prima volta l’esclusione dei giochi dal sistema delle semplificazioni.

Sarebbe interessante comprendere, in attesa delle conversioni in Legge (e non citiamo quello c.d. fiscale) quale sia il rapporto tra i due decreti (quello sulle semplificazioni e quello sulle liberalizzazioni), per comprendere se il gioco sia o meno (e forse meglio, in che misura) oggetto della liberalizzazione. La provocazione di molti e’ affermare che questa sia l’unica soluzione per permettere ai nostri operatori di rilanciare la loro attività e diventare competitivi rispetto ai loro antagonisti sul mercato, che per il momento stanno vincendo. Per dovere di cronaca si segnala altresì che anche il Decreto-Legge n. 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, si occupa del nostro settore introducendo alcune importanti novità riguardo l’adozione di misure di salvaguardia e di oneri in capo ai concessionari. Temi questi che abbiamo già affrontato. Anche in questo caso non resta che attendere la conversione del Decreto richiamato in Legge, sperando che il nostro Legislatore non sia troppo indaffarato ad organizzare il post-Monti, ed ascolti con attenzione operatori e regolatore prima di provvedere.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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