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Una nuova rete per contrastare il gioco illecito

Il momento è di quelli difficili, lo sappiamo tutti. Ma è proprio in momenti come questo, dove si sente forte il bisogno di cambiamenti, che si possono stabilire le nuove regole.

Nel nostro settore il Legislatore già nella novella 44/12 (colma di novità, dalla competenza funzionale esclusiva in capo al Tar Lazio per le questioni connesse al settore del gioco incluso il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, alla nuova gara che stravolge l’assetto individuato dal precedente esecutivo con le manovre della scorsa estate) ha fatto qualche mossa verso la riforma integrale del settore, con allineamento di tutte le concessioni alla medesima scadenza al 30 giugno 2016. Mossa intelligente quella dell’allineamento, ma non sufficiente. Come anche quella di poter corrispondere l’imposta unica per le scommesse con cadenze annuali ex articolo 29, comma 12-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2012. Proseguendo questo percorso di ottimizzazione della rete pubblica, per cercare di prendere spunti ed essere innovativi sarà necessario anche guardare alla concorrenza sleale degli operatori che senza concessione offrono il gioco, canalizzandolo in circuiti privi di controllo da parte degli organi statali (da AAMS alla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato), e dove il consumatore non ha alcuna tutela garantita. Ad esempio liberalizzando il palinsesto (e qui già qualcosa si sta facendo) anche del “live”, prevedendo l’offerta di scommesse su eventi virtuali in tutti i punti di raccolta del gioco pubblico intesi questi i corner ed i negozi bersani, i negozi c.d. giorgietti, e certo i nuovi punti che verranno assegnati a seguito dell’indizione del bando di luglio. Ma non sarà ancora sufficiente. A detta di molti il settore, almeno quello terrestre, soffriva meno e contrastava di più la concorrenza sleale degli operatori fuori controllo, fino a quando i punti di commercializzazione (c.d. PDC) ed i totem erano regolamentati.

L’abrogazione del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, con il quale era regolamentata l’attività dei PDC, ha lasciato un vacuum normativo, ed uno assai più grande di mercato, che (ci sia consentito) era anche prevedibile, favorendo l’insorgere di fenomeni al limite (ed oltre) della illegalità, lasciando peraltro gli operatori del settore particolarmente vulnerabili, e senza strumenti per contrastare il gioco illecito. In questo momento i pdc, che ora si chiamano punti di sponsorizzazione, non sono illeciti ma non sono regolamentati. Seppure la strada tracciata abbia una sua inappuntabile e condivisibile logica, e per alcuni versi sia di beneficio a settori contigui (con il divieto dei totem si è voluta evitare la clonazione delle AWP), il dubbio è che il settore non si sia dimostrato maturo per la separazione così netta tra i due canali di raccolta, terrestre ed on line, che ha certamente favorito “i puri” del secondo, ma ha prodotto nel primo dei fenomeni ancora più ibridi, con conseguenti equivoci ed imbarazzi che penalizzano entrambi. E se tornare indietro potrebbe essere anche controproducente, lo step successivo a nostro avviso sarebbe quello di regolamentare anche questi fenomeni, che oggi abbiamo sufficientemente metabolizzato, sempre e solo al fine ultimo dell’ottimizzazione. In somma, riscrivere le regole per rilanciare il settore terrestre.

Qui invochiamo il Legislatore, poiché il Regolatore ne è ben consapevole ma non ha facoltà di decidere in autonomia. Questo nonostante la famosa ed ampia delega dell’agosto scorso, che risulta ben difficile utilizzare senza un consenso governativo. E se non ci pensa il Legislatore a fornire regole, la Corte di Cassazione ci mette del suo. A tal proposito in data 27 aprile 2012 i Giudici di piazza Cavour hanno stabilito che il gestore di un locale pubblico che offre puntate via internet, non può in nessun caso scommettere al posto del proprio cliente, né utilizzarne il conto di gioco online (ndr: finalmente!). Per la terza sezione penale della Cassazione l’esercente deve limitarsi a mettere a disposizione il computer e le apparecchiature ricevute dal concessionario di riferimento. Il gestore non può scegliere la partita o la gara, né cercare le quote per conto del cliente. In caso contrario potrebbe essere passibile di denuncia penale in violazione della legge n. 401/89, profilandosi «una vera e propria attività organizzata sotto forma di agenzia, come tale vietata».

Per la Cassazione infatti: «E’ necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l’apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell’ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all’agenzia concessionaria». Nei punti remoti, secondo la Suprema Corte della Cassazione, viene considerata attività lecita:

1) la promozione da parte del concessionario della propria attività mediante appositi centri di servizio incaricati di promuovere la vendita di schede telematiche, sempre però che siano a ricarica zero (anche la distribuzione del contratto di conto di gioco da parte del concessionario di riferimento può essere considerata attività lecita. ndr);

2) i punti remoti, i punti di sponsorizzazione possono comunque svolgere un’attività di mero supporto tecnico nei confronti dei loro consumatori-giocatori-scommettitori.

La Corte di Cassazione richiama quindi i principi del Decreto Direttoriale del 21 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, che nonostante l’intervenuta abrogazione essa sembra ritenere validi.

Ecco quindi che ancora una volta le regole del gioco le fa il giudice, sia esso nazionale che europeo. Ben venga, per carità, ma la competenza e l’esperienza maturata dal Regolatore può di certo fornire a chi di dovere tutti gli elementi per stabilire prima dell’intervento giudiziale e con efficacia una normativa dinamica (questa sarebbe la vera sfida..) capace di conciliare le esigenze del sociale – salute, infiltrazioni criminali e sicurezza in primis – con quelle di un mercato che, ricordiamolo sempre, pulsa e vive comunque. Purtroppo anche nell’illecito.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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