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Le peculiarietà del sistema concessorio. Parola d’ordine: semplificazione

Chi pensava che con la pronuncia della Corte di Giustizia dello scorso 16 marzo i giudici europei non dovessero più occuparsi del settore giochi italiano si sbagliava.

Ed infatti il Tribunale Amministrativo per la Toscana con una domanda di pronuncia pregiudiziale del 27 dicembre 2011 ha richiesto ai Giudici della Corte di Giustizia se : “gli articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli articoli 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ” e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con 1. n. 73/2010, in base al quale” l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”; se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE si debbano interpretare nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 1. n. 248/2006, (…) .

Il  quesito attinente alla compatibilità con i surriferiti principi comunitari dell’art. 38, comma 2, cit., ha come oggetto esclusivo quelle parti della predetta disposizione in cui: a) si prevede un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo; b) vengono introdotti obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, che potrebbero finire, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti. Il quesito ha, inoltre, ad oggetto la generale interpretazione che dell’art. 38, comma 2, cit. ha fornito l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione (art. 23, comma 3) la clausola di decadenza (……..) per l’ipotesi di svolgimento diretto o indiretto di attività transfrontaliere assimilabili; in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l’art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento; in caso di risposta affermativa, nei termini specificati al punto precedente, se, nell’esame della proporzionalità di una simile restrizione, il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.”

Prima facie sembrerebbe che nell’ordinanza di remissione degli atti alla Suprema Corte vengano affrontati gli stessi temi rilevati ed evidenziati nella pronuncia della causa Costa Cifone. Verrebbe quasi di richiedere alla Corte di Giustizia di non pronunciarsi sulle richieste di cui all’ordinanza del 27 dicembre u.s. del tribunale amministrativo toscano, per risparmiare tempo (e denaro) e per non rischiare l’ennesima brutta figura davanti ai Giudici europei (che peraltro hanno dato ad intendere di non essere molto felici di occuparsi del nostro apparato normativo giochi). In realtà questa volta sull’ipotetico banco degli imputati c’è la licenza di cui all’art. 88 TULPS. Sembra un caso che di recente circoli una proposta di abolizione di questa licenza, che proprio ora potrebbe essere oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia. Che potrebbe ritenere – come sembra indicare il quesito del TAR Toscana – che la licenza dell’art. 88 TULPS possa sostituire in pieno, per coloro che già posseggono una autorizzazione in un altro Stato membro, la concessione rilasciata da AAMS. E qui sarebbe necessario un chiarimento da parte del legislatore, in quanto temiamo che i Giudici europei non avranno la sensibilità (senz’altro difficile da chiedere) di capire che l’art. 88 non può affatto sostituirsi alla concessione rilasciata da AAMS, il cui screening più profondo (non solo sotto il profilo della pubblica sicurezza) in capo ai potenziali candidati del sistema concessorio e’ una irrinunciabile garanzia. Semmai dovesse passare anche in sede UE la tesi della duplicazione delle autorizzazioni tra licenza ex art. 88 TULPS e la concessione rilasciata da AAMS, procedere con una radicale ristrutturazione del settore (tanto oramai vanno di moda i cambiamenti) ipotizzando l’eliminazione di una delle due autorizzazioni sarebbe d’obbligo. Meglio anticipare dunque, ma di questi tempi dove chi non parla male dei giochi e’ quantomeno un mafioso, e’ assai difficile portare avanti proposte strutturali logiche su questo settore. Se si dovesse scegliere (magari con un referendum per evitare responsabilita) sarebbe preferibile per la tutela dei consumatori eliminare la licenza ex art. 88 TULPS, mantenendo tutte le prerogative in capo alle questure competenti ma all’interno del procedimento di rilascio e mantenimento della concessione da parte di AAMS, oppure insistere sul sistema duale che vede concessione AAMS più licenza ex art. 88 TULPS?

Il nostro sistema è in una fase di forte stress, e non abbiamo certamente bisogno di un’altra pronuncia sfavorevole da parte della Corte di Giustizia, che creerebbe soltanto sfiducia con effetti ben al di la’ del settore giochi. E poiché sembra che si sia riusciti a ricostruire per lo meno una credibilità dell’Italia in ambito internazionale, centrare anche l’obiettivo di costruire un nuovo modello concessorio fruibile per l’Europa (ma nel quale vengano ben sostenuti e riaffermati sia la legittimità del nostro stato di diritto che la sovranità nazionale), male non farebbe. Del resto il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna con un’ordinanza del 16 marzo u.s. ha ribadito che il nostro sistema concessorio non è incompatibile con le direttive europee “Considerato che dalla giurisprudenza comunitaria, e in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012 della CGE in cause riunite Costa (c/72/10) e Cifone (c/77/10), non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni”. Lavorare per costruire dunque, non per distruggere, anche se si tratta di gioco.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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