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Sentenza TAR Piemonte, Sezione II 20 maggio 2011

Regolamenti Comunali sull’utilizzo di apparecchi da gioco (circa la legittimità o meno di un regolamento che prescrive un limite orario all’utilizzo di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 TULPS).

TAR Piemonte- Sez. II 20 maggio 2011- Sentenza n. 513 – Pres. Salamone- Est. Masaracchia

(Omissis)

per l’annullamento 

A) del regolamento avente ad oggetto la “detenzione e il funzionamento di apparecchi di gioco o da intrattenimento presso i pubblici esercizi, per la disciplina di sale da giochi e trattenimenti musicali presso pubblici esercizi”, approvato con delibera Consiglio Comunale di Verbania 30 maggio 2005n. 86, in particolare  nella parte in cui prescrive che “ l’uso degli apparecchi di cui all’art. 110 com.6 e 7 TULPS è consentito dalla h.15,00 alle h. 22,00. Oltre tale orario tali apparecchi devono essere disattivati” (Punto 4, comma 6, secondo periodo Parte seconda) e le relative  previsioni sanzionatorie contenute nella parte Quinta, punti I e II del regolamento medesimo che stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive per il “mancato rispetto degli orari stabiliti per l’utilizzo dei giochi o dell’obbligo di disattivazione degli stessi oltre l’orario stabilito);

B) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi, per quanto occorre possa, i verbali di accertamento e contestazione elevati nei confronti della signora Vincenza Spataro nei giorni 16 novembre 2007 e 19 dicembre 2007 amente delle disposizioni regolamentari comunali richiamate sub A).

Nonché con i motivi aggiunti depositati il 21.05.2008, per l’annullamento

A) della nota 20 febbraio 2008 (P.G. 0007981 del 22 febbraio 2008) a firma del Sindaco e del Segretariato Generale del Comune di Verbania, depositata il 4 marzo 2008 presso la segreteria del TAR Piemonte;

B) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministro dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il Dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe le società ricorrenti – le quali esercitano l’attività di gestione di sala giochi e di raccolta delle relative giocate per conto del concessionario dello Stato – impugnano le norme del Regolamento del Comune di Verbania, approvato in data 30 maggio 2005, nella parte in cui pone limitazioni orarie all’uso degli apparecchi da gioco (imponendo, in particolare, la loro disattivazione dopo le ore 22:00) e prescrive le relative sanzioni pecuniarie ed interdittive per il mancato rispetto degli orari.

Sono, altresì, oggetto di impugnazione i verbali di accertamento e di contestazione elevati, in data 16 novembre e 19 dicembre 2007, nei confronti della sig.ra Spataro (legale rappresentante della società che gestisce la sala giochi) proprio per la mancata ottemperanza agli orari prescritti dal Regolamento comunale.

Con i motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2008, poi, i medesimi ricorrenti impugnano anche la nota informativa (datata 20 febbraio 2008) che il Comune di Verbania ha depositato in giudizio e con la quale il Sindaco ha offerto alcune precisazioni in ordine all’impugnazione principale.

2. I motivi addotti a sostegno dell’impugnativa sono, in sintesi, i seguenti:

1) Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, posto che, anzitutto, in base a quanto previsto dall’art. 117, comma 2, lett. h, Cost., la regolamentazione degli apparecchi da gioco non spetterebbe alla competenza regolamentare del Comune ma rientrerebbe nella materia “pubblica sicurezza” che è di competenza statale esclusiva; qui le ricorrenti evidenziano, altresì, che le impugnate disposizioni regolamentari sarebbero “sprovviste di qualsiasi copertura legislativa” e sarebbero tali da ledere la “libertà di intrapresa” garantita dall’art. 41 Cost. nonché “addirittura [...]gli interessi finanziari dello Stato”;

2) Violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, anche per effetto di una carenza di istruttoria in ordine agli elementi che avrebbero potuto suggerire l’adozione delle norme regolamentari contestate e perché non si comprenderebbero “gli interessi e le finalità pubbliche in vista delle quali dette previsioni sono state emanate”; si evidenzia, inoltre, che l’imposta disattivazione degli apparecchi da gioco contrasterebbe “addirittura con quanto previsto dalla vigente normativa statale giacché [...] tali apparecchi devono risultare sempre collegati alla rete telematica dell’AAMS”.

3. Il Comune di Verbania non si è costituito in giudizio.

Si è, invece, costituito il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, eccependo l’inammissibilità della sua vocatio in ius e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza n. 124 del 2008 questo TAR ha respinto la domanda cautelare formulata dalle ricorrenti, motivando circa l’assenza del fumus boni iuris.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 2611 del 2008, ha rigettato l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza n. 124 del 2008 di questo TAR.

5. Con memoria depositata il 31 marzo 2011 le società ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

6. Deve, preliminarmente, essere rigettata l’eccezione, formulata dalla difesa statale, concernente l’inammissibilità della vocatio in ius del Ministero dell’Interno.

L’eccezione è manifestamente infondata, posto che oggetto di impugnativa è anche il verbale di accertamento, datato 19 dicembre 2007, emesso dalla Questura del Verbano Cusio Ossola, ossia da un organo dello Stato facente capo proprio al Ministero chiamato in giudizio.

7. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Portata assorbente assume, in proposito, il primo motivo di gravame, laddove le ricorrenti hanno evidenziato sia la sussistenza della competenza statale in subiecta materia, sia la mancanza di una copertura legislativa per le norme regolamentari impugnate.

Mediante la previsione di un orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco, invero, il Comune si è arrogato una potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che, anzi, si svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato. La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale (sent. n. 237 del 2006, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia di Trento) che ha statuito che i profili relativi all’installazione degli apparecchi e congegni automatici da trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale giochi e circoli privati, peraltro compiutamente disciplinati dall’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, afferiscono alla materia “ordine pubblico e sicurezza” che l’art. 117, comma 2, lett. h, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Si tratta – ha precisato la Corte – di una materia che si riferisce alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, come tale comprendente non solo la disciplina dei giochi d’azzardo ma anche quella dei giochi consentiti che presentano elementi aleatori e che si caratterizzano per la distribuzione di vincite: ciò, per la conseguente forte capacità di attrazione e di concentrazione di utenti e per l’elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi.

Connesso al profilo dell’incompetenza è, peraltro, anche quello della mancanza di una legge di copertura, tale da consentire al Comune di incidere negativamente su situazioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica. Non può essere ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli esercizi pubblici, ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza pubblica, di competenza dello Stato.

8. In considerazione della natura della presente controversia, sono ravvisabili giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunziando,

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone,   Presidente

Manuela Sinigoi,        Referendario

Antonino Masaracchia,          Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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