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Il caso Betfair

Arte. 23, comma 3, del contratto di concessione relativo alla licenza di scommesse ippiche e sportive di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, modificato e modificato e convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, stabilisce che: "AAMS (...) ritira la licenza in caso di immediata sospensione cautelativa degli effetti se il licenziatario commercializza da solo o tramite società comunque associate ad esso, sul territorio italiano o tramite il sistema online connesso ai siti attraverso i confini nazionali, ai giochi assimilabili al gioco d'azzardo pubblico o ad altri giochi gestiti da AAMS, o ai giochi vietati dall'ordinamento italiano", e anche all'art. 17 del contratto di concessione recita: "inoltre AAMS, revoca la licenza, previa immediata sospensione cautelativa dei suoi effetti, qualora il titolare della licenza si commercializzi, per proprio conto o tramite società comunque ad esso collegate, sul territorio italiano o tramite il sistema online connesso a siti attraverso i confini nazionali, giochi assimilabili a scommesse a quota fissa o altri giochi gestiti da AAMS, o giochi vietati dall'ordinamento italiano".

Una legislazione primaria - legge n. 88/09 (la cosiddetta Comunitaria per il 2008) prevedeva l'obbligo per gli operatori che hanno una licenza in Italia di giocare legalmente che non consente ai consumatori residenti in Italia di accedere e quindi giocare su siti diversi da quelli gestiti dall'operatore / licenziatario che ha acquisito la nuova licenza, anche se gestita dallo stesso licenziatario, direttamente o tramite società controllate, controllate o consociate.
Queste regole prescrittive e regolamentari obbligano l'operatore licenziatario ad adottare misure e non ad offrire il gioco d'azzardo attraverso sistemi che non sono soggetti alla supervisione e al controllo dell'Autorità. Proprio in questa connessione, di recente, il licenziatario del gioco d'azzardo è stato ritirato da un noto bookmaker straniero. E l'Autorità per i Monopoli Italiani (in breve AAMS), all'inizio di novembre 2010, ha promulgato una disposizione che disciplina la disconnessione del totalizzatore e il ritiro del licenziatario al suddetto licenziatario che aveva violato le disposizioni stabilite nel contratto di concessione e in particolare i sopra citati arte. 23. Il licenziatario ha presentato ricorso al TAR. In prima istanza, il 26 novembre, emanava un decreto cautelare per sospendere la disposizione impugnata e quindi rinviava il caso alla giuria che il 17 dicembre 2010 emanava l'ordinanza n. 5457/2010 con cui il Tribunale amministrativo regionale non ha confermato la disposizione cautelare in quanto: "(...) la posta in gioco non è una scommessa computerizzata illecita con la quale le scommesse vengono riorientate dal portale del richiedente alla piattaforma digitale di una società che non è licenziataria AAMS" e considerando che "l'affermazione sembra essere infondata in quanto nessun soggetto a sostegno dell'ipotesi del ricorrente deriva dall'uso chiaramente tecnico della dicitura "controllando ... le società" come nell'art. 23, comma 3 del contratto all'interno del quadro giuridico che regola ogni rapporto tra il licenziatario e qualsiasi altra società che commercializza in modo illegale giochi non autorizzati da AAMS ", e considerando anche che:" (...) il vero significato della formulazione stessa è dare al ricorrente - entro i limiti di ragionevolezza e proporzionalità - l'onere di evitare azioni illegali o azioni sfruttabili da parte di società che, in un rapporto speciale con loro, approfittano della sua posizione per attirare clienti verso il gioco illegale o, piuttosto, non autorizzate dalle leggi della Repubblica".
Quindi il bookmaker ha appellato al Consiglio di Stato che il 25 gennaio 2011 emetteva un ordine che confermava la posizione del giudice di primo grado e affermava che "nei limiti della decisione semplificata, che è peculiare della fase precauzionale, il contratto impugnato la clausola deve essere interpretata secondo le regole di buona fede, intendendo l'impegno del licenziatario di evitare che qualsiasi attività illecita sia svolta da soggetti che sono comunque collegati legalmente al licenziatario stesso e che, nel caso in esame, anche se è non è vero che gli utenti sono stati riorientati dal sito nel momento giusto in cui si è svolta l'attività illecita, nella condizione attuale che è la situazione riconosciuta dall'Autorità (...) ". Alla luce di quanto sopra, è chiaro che se il licenziatario commercializza da solo o tramite società comunque associate ad esso, sul territorio italiano o tramite il sistema online collegato a siti attraverso i confini nazionali, giochi assimilabili a giochi a distanza pubblici o altri giochi gestito da AAMS, o giochi vietati dall'ordinamento giuridico italiano, il Consiglio di Stato è d'accordo con le sanzioni imposte da AAMS. Al di là di ogni possibile interpretazione della clausola contrattuale (vale a dire l'articolo 23 del contratto di concessione) relativa alle cosiddette licenze "Bersani", le disposizioni del TAR e del Consiglio di Stato meritano la nostra attenzione dal momento che riaffermano la legittimità del sistema di licenze. Vale anche la pena menzionare il fatto che il Consiglio di Stato ha menzionato il principio di buona fede in relazione all'esecuzione del contratto. Sotto l'art. 1375 del codice civile italiano "il contratto avrà un'esecuzione in buona fede" secondo la giurisprudenza l'obbligo di esecuzione in buona fede di un contratto è considerato come violato "non solo nel caso in cui una parte agisca con l'intenzione malevola di pregiudizio l'altra parte, ma anche quando il suo comportamento non è stato permeato dalla diligente correttezza e dal senso di solidarietà sociale che in effetti integrano il contenuto in buona fede ". Secondo il principio stabilito dall'art. 1375 c.c. il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che il bookmaker ha violato l'esecuzione del contratto a causa di inazione e negligenza e la sua attività è stata quindi censurata anche se il Giudice del Consiglio di Stato ha dichiarato che "(...) gli utenti non erano riorientati dal sito nel momento giusto in cui si è svolta l'attività illecita "(vedi ordinanza del 25 gennaio 2010).

Secondo l'art. 17, comma 3 del contratto di concessione relativo al licenziatario che prevede scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi da corse ippiche e su eventi non sportivi, approvato con il decreto direttoriale n. 22503 del 30 giugno 2006 ha anche previsto che l'autorità monopolistica italiana "ritiri la licenza, previa immediata sospensione cautelativa dei suoi effetti, se il titolare della licenza commercializza, da solo o tramite società comunque ad essa collegate, sul territorio italiano o attraverso il sistema online connesso a siti attraverso i confini nazionali, giochi assimilabili a scommesse a quota fissa o altri giochi gestiti da AAMS o giochi vietati dall'ordinamento italiano".
Art. 24, comma 17 lett. d della legge n. 88/09 "l'esclusione dei consumatori residenti in Italia dal gioco d'azzardo di cui al paragrafo 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai licenziatari conformi alla disposizione della licenza, anche se gestiti dallo stesso licenziatario, direttamente o tramite società controllanti, controllate o consociate".
AAMS L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Autorità Monopoli Italiane svolge attività di regolazione e controllo dell'intero comparto dei giochi, dopo aver acquisito funzioni statali nel 2002. Il Decreto Legislativo n. 2258 dell'8 dicembre 1927 creò l'Autorità Monopoli Italiana per l'esecuzione di "servizi monopolistici che riguardavano la produzione, l'importazione e la vendita di sale e tabacco, nonché la produzione e la vendita di chinino sponsorizzato dallo Stato". Negli anni '80 e '90 sono state gettate le basi per cambiamenti che avrebbero portato a una radicale trasformazione delle attività di AAMS.
Nell'ambito di una strategia volta a razionalizzare i diversi settori, AAMS ha assunto la gestione delle lotterie nazionali nel 1988 e del Lotto e dei giochi di lotteria istantanea (i cosiddetti "Gratta e vinci" - gratta e vinci) nel 1994, seguita da Bingo nel 2000 e Superenalotto nel 2002. Nel corso degli anni 2001 e 2002, AAMS è stato gradualmente assegnato la responsabilità per gli altri giochi che compongono il suo attuale portafoglio.
Il motivo della presenza dello Stato, nel settore dei giochi, è quello di garantire la riscossione delle tasse a un livello compatibile con la protezione degli altri interessi pubblici rilevanti: la protezione dei consumatori, quella dei minori e le fasce più deboli della popolazione, e la lotta contro l'illegalità.
Con Decreto n. 5090/10 del 26 novembre 2010, ha accettato ex parte il provvedimento cautelare in quanto i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare esistevano anche a causa del danno subito dal concessionario.
Decreto di precauzione n. 270/11 depositata presso l'ufficio del cancelliere il 25 gennaio 2011
Cass. 16 ottobre 2002 n. 14726
E la Corte di cassazione (Cass. II, 10 aprile 1986, 2500) ha anche sottolineato che "una inazione volontaria e deliberata nell'esecuzione del contratto è tale da ostacolare il godimento del diritto dell'altra parte, con conseguenze negative sul risultato finale incentrato sulle clausole contrattuali che sono in contrasto con l'obbligo della correttezza diligente e della buona fede e acquisisce importanza se è causa di una mancata esecuzione o dell'impossibilità vigilata di eseguire il contratto".

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