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Il Poker terrestre tra TAR e Consiglio di Stato

Dall’agosto 2009, dopo la pubblicazione della c.d. “Legge Comunitaria”  (Legge n. 88/09) che aveva individuato gli estremi dell’emanando regolamento interministeriale (AAMS- Ministero dell’Economia e delle Finanze- di concerto con il Ministero degli Interni) sono trascorsi circa due anni, e per varie ragioni  il regolamento ancora non è stato pubblicato.

Questo vacuum legis ha dato vita alle piu svariate iniziative sia da parte dei privati (circoli, tornei sportivi, singole manifestazioni, etcc) che da parte delle autorità, competenti o presunte tali (sequestri, chiusure, sospensioni, ammende, etcc) immancabilmente sfociate davanti ai Tribunali amministrativi. Una delle ultime decisioni l’ha emessa il Tar della Puglia. Ecco brevemente i fatti.

La questura di Taranto, con nota in data 4 ottobre 2010, rigettava un’istanza per lo svolgimento di un torneo di poker in quanto “nelle more del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), lo svolgimento di tornei di poker sportivo texas hold’em non a distanza è da considerarsi attività illegale“. I destinatari del provvedimento di diniego adivano il Tar di Lecce “per violazione e falsa applicazione del citato art. 24, comma 27, della legge n. 88 del 2009, (…)”. Il Giudice amministrativo osservava in primis che “il provvedimento di rigetto” si fondava  “esclusivamente sulla assenza del regolamento applicativo di cui al comma 27 dell’art. 24 della legge n. 88 del 2009”. La normativa attualmente in vigore – l’art. 24, comma 27, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. legge comunitaria per il 2008) affida infatti la disciplina puntuale del c.d. “poker sportivo non a distanza” alla emanazione di un regolamento interministeriale per stabilirne le specifiche modalità di svolgimento. Rileva il Collegio giudicante  che “a distanza di quasi due anni dalla previsione legislativa con cui si autorizzano siffatti tornei, la persistente mancata adozione del predetto regolamento interministeriale (il quale peraltro si sofferma, circa l’organizzazione dei tornei medesimi, sul quomodo e non anche sull’an) non possa penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, pena la vanificazione del principio di effettività della legge”. Proprio per principio dell’effettività della Legge ed a causa di una lacuna regolamentare tuttora non colmata, sembra dunque possibile dare vita a tornei di poker sportivo a condizione che vengano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato (parere n. 3237 del 22 ottobre 2008), con riferimento al gioco da “torneo” e più specificatamente:

1)   l’iscrizione limitata ad un modico importo (indicato in € 30,00);

2)    divieto di ogni possibilità di rientro (c.d. rebuy);

3)    la previsione di premi non in denaro;

4)    l’impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località.

Dopo questo ennesimo precedente giurisprudenziale, la scorsa settimana il Consiglio di Stato in sede consultiva, ha sospeso “l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti richiesti all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato” in merito a quanto dall’ente richiesto sullo “Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, recante regolamento contenente la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo“. Il parere è stato richiesto dal MEF lo scorso 13 aprile. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, che reputano necessario “richiedere all’amministrazione riferente ulteriori riflessioni sul testo proposto“, lo schema del regolamento dovrà essere rivisto per sia per modifiche formali che per interventi sostanziali. Il Consiglio di Stato, nell’apprezzare l’intento di evitare fenomeni speculativi dell’esercizio del gioco del poker sportivo non  a distanza,  invita le Amministrazioni interessate:

a)    a precisare con maggiore determinatezza, una serie di norme per rafforzare l’ intento di evitare frodi nel poker sportivo. Ad esempio c’è un invito a rivedere ed integrare le definizioni di cui all’art. 1 (oggetto) (“sembrerebbe conveniente che quelle relative alle lettere d – diritto di partecipazione; e – formule di gioco del poker sportivo; f – organizzatore; i – palinsesto; siano utilmente ridefinite e precisate”), e anche la figura dell’organizzatore del torneo che, ai sensi del successivo art. 6, comma 5, si chiede sia titolare della licenza ex art. 86 tulps. I Giudici del CdS si chiedono il motivo per cui la licenza debba essere intestata agli organizzatori dei giochi e non dei concessionari. La licenza ex art. 86 TULPS è stata prevista per il ruolo che viene affidato dal concessionario all’organizzatore del gioco, come per coloro che in sale giochi installano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS. Anche qui, come per la specifica licenza ex art. 88 TULPS richiesta a chi installa apparecchi comma 6b (VLT) in aggiunta alla stessa eventualmente posseduta dal titolare dei locali, bisognerà capire se il CdS chiede ad AAMS che il regolamento appunto preveda una specifica licenza ex art 86 TULPS per gli organizzatori dei tornei di poker live (o addirittura dei concessionari). L’ulteriore licenza è richiesta a tutela del consumatore ed è connessa alla territorialità. Poi, sempre per le definizioni, “alla lettera i) il termine palinsesto meriterebbe di essere inquadrato in un preciso periodo temporale (mese o semestre o anno) in considerazione della previsione di cui al successivo articolo 4, comma 2 a cui, analogamente, occorrerebbe lo stesso riferimento

b)    a rendere più chiari i criteri e le modalità di partecipazione ai tornei la cui disciplina regolamentare – come previsto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 –   prescrive la determinazione dell’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione, una volta esaurita la predetta quota nonché l’impossibilità per gli organizzatori di più tornei nella stessa giornata. Riguardo l’importo, rileva il Consiglio di Stato “andrebbe riconsiderato l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo secondo il parametro del modico valore così come richiesto dal comma 27 dell’art. 24 della legge n. 88/2009. Ciò con riguardo anche al contenuto dell’allegato parere n. 3237 della prima sezione di questo Consiglio, reso (……) nell’adunanza del 22 ottobre 2008, laddove al paragrafo 11 viene richiamata la giurisprudenza della cassazione penale secondo cui il fine di lucro, caratteristica del gioco d’azzardo, vada escluso quando il valore della posta sia del tutto irrilevante o quando la posta sia talmente tenue da indurre a ritenere non sussistente lo scopo di conseguire un guadagno economicamente apprezzabile. Nello stesso parere e nello stesso paragrafo 11, si condivide la posizione dell’Amministrazione dell’interno che sembrerebbe attestarsi su una posta non superiore ad euro 30. In tal senso, potrebbe anche essere utile un confronto con l’importo massimo stabilito dalla disciplina dei giochi di abilità a distanza”. A prescindere dall’importo in se (30€ contro i 100€ indicati nella bozza di regolamento), non vediamo possibile alcun confronto. Se dovesse passare questo principio si rischia di snaturare il concetto di poker sportivo, che è ben diverso da quello dei giochi di abilità a distanza: non si possono fare collegamenti tra le due tipologie di giochi così diverse per storia e per normativa.

c)   a specificare cosa siano le spese sostenute dal concessionario per l’organizzazione del torneo, spese che – per regolamento – sono escluse (quindi da aggiungere NDR) dall’importo della quota di partecipazione. Chiede il CdS se sia il caso di porre un limite da indicare nel regolamento a tali spese.

Ora, a noi sembra che si cerchi disperatamente di trovare una economicità nell’attività di poker live, una quadratura di conti quasi forzata, tra aggiustamenti della quota di partecipazione e spese da addebitare. Tentativo che il CdS non apprezza (e ciò a prescindere da alcuni passaggi del parere che lasciano interdetti). Qui si tratterebbe di filosofia, ossia di aver chiaro lo scopo da dare a questo regolamento: considerati però gli esistenti limiti di legge e pareri relativi non resta poi tanto margine. E se qualcuno dichiara che così il poker live non ha appeal e rischia di favorire l’illegalità, può anche avere ragione ma ha poca speranza se non quella di vedere nel futuro un eventuale disciplina di poker a terra “non sportivo”.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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