flag-it

Dettagli

L’inizio dell’anno giudiziario dei giochi: il TAR

In questo primo assaggio del 2010 sono già molte le tematiche aperte sul mondo dei giochi, e ancora una volta a il primo a discuterne è il Tar del Lazio, che a seguito dei ricorsi presentati da alcuni concessionari, a metà della scorsa settimana è stato chiamato a decidere su importanti vicende relative al sistema concessorio: i distacchi dal totalizzatore nazionale di alcuni concessionari, il concorso a premio legato al gioco del bingo, la legittimità del pagamento delle rate dei minimi 2000-2002.

Quanto a quest’ultima questione, la seconda sezione del Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un gruppo di concessionari, che chiedevano di sospendere il pagamento delle residue rateizzazioni per i minimi garantiti relativi al biennio 2000-2002. Si legge nell’ordinanza del TAR: “il ricorso per motivi aggiunti non pare assistito da profili di fondatezza posto che i versamenti di cui si controverte (ratei di minimo garantito per le annualità del 2000-2002) riguardano ratei già concordati nel 2003, rispetto ai quali l’imminente adozione delle misure di salvaguardia di cui al d.l. 223/2006 non pare rilevante”. Se ne dovrebbe dedurre – oltre al fatto che i concessionari devono versare le rate dei minimi scadute alla fine dello scorso mese di ottobre -, che AAMS stia attuando le misure di salvaguardia previste dal decreto c.d “Bersani”, a distanza di quasi quattro anni: la curiosità aumenta. Va detto che comunque siamo ancora nella fase cautelare, il Tar ancora non è entrato nel merito, e forse in quella sede potrebbe cambiare indirizzo. Le motivazioni scarne ma puntuali dell’ordinanza TAR ci dicono che i ratei di quelle annualità erano stati concordati ed accettati, mentre a quel tempo non avrebbero prodotto effetti le misure di salvaguardia ancora da adottare. Quindi, oltre a sapere che verranno adottate a breve, il TAR già ne conosce il contenuto? Lasciamo il dibattito al giudizio, ma da discutere di certo c’è ne è assai. Altra causa importante, discussa sempre il 13 gennaio u.s., è quella relativa al distacco dal Totalizzatore Nazionale, avvenuta alla vigilia di Natale, di un noto concessionario che secondo l’Amministrazione avrebbe violato la normativa dei punti di commercializzazione. Qui quello che rileva – per assurdo – non è tanto la vicenda in se, quanto l’intervento ad opponendum che un operatore d’oltremanica, oramai veterano delle nostre aule di giustizia, ha svolto nel giudizio; questi, aderendo alle tesi di AAMS, chiedeva che venissero rispettate le norme del settore (“la compagnia ha, infatti, un interesse preminente alla regolarità del sistema concessorio, alla regolarità della raccolta di scommesse e all’eliminazione di ogni forma di concorrenza sleale esercitata dai punti di commercializzazione irregolari”). Il bello (o il terrificante) è che lo stesso bookmaker quotidianamente cerca di delegittimare ed abolire il sistema concessorio italiano, sia nei fatti che negli atti. Atti esorbitanti che propone in tutte le sedi giudiziarie possibili. Ora, delle due l’una: o si riconosce la legittimità del sistema italiano in materia di gioco e scommesse oppure lo si combatte! Ma non con la disobbedienza civile, amministrativa e penale. Se non si accetta il sistema si sta fuori, non si aprono CTD a rotta di collo con l’assurda pretesa (che suona molto di presa in giro) di chiedere poi addirittura al TAR ..la regolarità del sistema concessorio… Ed infatti, il presidente della seconda sezione del Tar Lazio, sull‘intervento del bookmaker inglese (diremmo meglio maltese) si chiedeva ironicamente quale ne fosse l’interesse, se tale società fosse già una concessionaria italiana o se avesse intenzione di diventarlo, concludendo per la non ammissibilità dell’intervento. Quanto al distacco, il Tar evidenziava che: “(….) il distacco appare illegittimo poiché disposto senza termine, cosi sostanziando un intervento che contraddice la chiara natura cautelare” e “al contempo fissando all’Amministrazione 15 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza per l’adozione delle definitive determinazioni” . Un pareggio, calcisticamente parlando.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli