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Le zone grigie della rete del gioco pubblico italiano

Con la circolare, recante oggetto “Totem e tipologie di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche”, pubblicata lo scorso 2 aprile 2014 sul proprio sito, l’Amministrazione ha fornito indicazioni tecnico-giuridiche nell’ipotesi in cui si dovessero rinvenire all’interno degli esercizi, oggetto d’ispezione, apparecchiature utilizzate per commercializzare il gioco.

L’incipit è interessante: “Negli ultimi tempi si sta assistendo al proliferare di diversificati fenomeni che costituiscono chiari tentativi di aggirare il sistema creato nel nostro Ordinamento relativamente ai giochi pubblici con vincita in denaro; infatti, sempre con maggiore frequenza, fattispecie inerenti tali giochi vengono attuate in dispregio delle norme dettate in materia, al di fuori da ogni controllo e contravvenendo ai divieti previsti. Tali fenomeni hanno ad oggetto, in particolare, l’offerta e la raccolta di giochi online, a seguito della diffusione, su tutto il territorio nazionale, di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche. La diffusione e l’utilizzo incontrollato di tali apparecchiature hanno indotto, pertanto, il legislatore nazionale a ripetuti interventi normativi inerenti la disciplina dei giochi in questione”.

Il Legislatore sarebbe quindi intervenuto più volte, ma, a modesto avviso di chi scrive, non centrando il tema ed in maniera inefficace. Peraltro gli interventi normativi puntualmente richiamati nella nota farebbero riferimento soltanto ai totem che commercializzano online il gioco autorizzato dall’Amministrazione; il Legislatore non è mai intervenuto per contrastare in maniera efficace i giochi promozionali, che canalizzano il gioco in circuti illeciti a danno dei consumatori, dell’Erario e della fede pubblica.

I giochi promozionali, che eludono la normativa italiana in materia di giochi e scommesse, vengono diffusi da anni sul territorio in modi subdoli ed “in punta di piedi”; sono presenti infatti soltanto in alcune zone, quasi periferiche e non sono affatto oggetto di campagne mediatiche al contrario dei CED e dei CTD.

Riguardo alla commercializzazione del gioco online, dopo che il decreto attuativo (9 marzo 2011) della Legge n. 88/09 ha abrogato il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, che come è noto regolamentava le modalità di commercializzazione dei giochi online all’epoca autorizzati prevedendo delle figure all’avanguardia come i punti di commercializzazione c.d. “pdc”, sembrerebbe che gli interventi del Legislatore abbiamo creato soltanto allarme senza raggiungere l’obiettivo (giusto o sbagliato che sia) che lo stesso Legislatore si era posto in essere: quello di separare i due canali di raccolta. Nelle norme ad oggi in vigore compreso il Decreto Balduzzi non vi è alcun divieto, per buona pace di tutti, di promuovere e/o sponsorizzare il gioco pubblico online attraverso il canale terrestre. Ed infatti con l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 si è disposto, in linea con tale modalità, che anche la commercializzazione del gioco online – intesa come attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori – avvenga esclusivamente mediante il canale prescelto; si parla di contrattualizzazione e non di promozione del gioco online attraverso la rete terrestre.

Anche all’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella legge n. 73/10 si fa riferimento esclusivamente al divieto di raccolta del gioco online nei punti terrestri ma non viene fatto divieto di sponsorizzare il gioco online all’interno della rete terrestre. Anche il richiamo alla disposizione del decreto Balduzzi non sembra possa essere invocato come deterrente del divieto di promuovere il gioco pubblico online nella rete fisica. L’art.7, comma 3 – quater, del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, (c.d. “Decreto Balduzzi”), convertito con l’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è infatti una norma che prevede un divieto, peraltro oggetto in senso critico anche di recenti pronunce della Corte di Cassazione. Peraltro la violazione di installare apparecchiature che permettano agli avventori degli esercizi commerciali di andare in rete non viene sanzionata, non essendo prevista nella norma in esame alcuna sanzione specifica.

Da evidenziare poi come il Decreto Balduzzi, che andrebbe di certo rivisitato, equipari la rete legale a quella illegale, con tutte le conseguenze del caso. Le due reti non dovrebbero essere sottoposte agli stessi divieti: si rischia di fare confusione e di accomunare due posizioni che sono in radice divergenti, avendo storie completamente diverse. Ed infatti riguardo il decreto Balduzzi è la stessa Amministrazione con la circolare in esame ad evidenziare che: “(…) relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet, p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web2)”.

Da ciò dunque si può dedurre che il gioco online possa essere promosso e sponsorizzato tramite il canale terrestre, e che questa ulteriore attività garantisca che il gioco venga canalizzato in circuiti leciti.

Sarebbe necessario però prendere atto che l’abrogazione del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 ha lasciato un vuoto normativo che deve essere assolutamente colmato con un nuovo regolamento che fornisca indicazioni chiare e precise e che eviti soprattutto che gli operatori, titolari di concessione rilasciata da ADM, siano vessati quotidianamente. Nella seconda parte della circolare si parla dei totem e dei giochi promozionali, che, a parere di molti sono un fenomeno allarmante che se non ostacolato fermamente rischia di costituire un altro cavallo di Troia per il sistema pubblico. Del resto è la stessa Amministrazione a sostenere che: “il fenomeno più eclatante di illegalità nella materia in esame risulta costituito da attività che rappresentano, nella maggior parte dei casi, modalità di offerta di giochi online con vincita in denaro attuata in contrasto con la normativa vigente (….)”. Coloro che utilizzano i totem per commercializzare i giochi impropriamente definiti “promozionali” per eludere il divieto, e per legittimare per l’effetto la presenza di tali specifiche apparecchiature presso esercizi pubblici, invocano con una “forzatura” la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, recepita con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70.

La Direttiva richiamata infatti esclude dal proprio campo di applicazione i giochi pubblici intesi come “giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse” (art.1, comma 5, lettera d) ed ammette l’effettuazione dei giochi promozionali, ma definiti come “giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi”.

Il nostro ordinamento con DPR n. 430/01 ha regolamentato le operazioni ed i concorsi a premi che sono caratterizzati dalla gratuità del servizio e che hanno come unico obiettivo quello di promuovere un prodotto o un servizio e non certamente quello di offrire il gioco dietro corrispettivo in denaro.

A tal proposito il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 17 febbraio 2012, prot. n. 34746 ha rilevato che “è assolutamente vietato prevedere che, per giocare, il consumatore debba inserire una somma di denaro in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n.430/2001, la partecipazioni ai concorsi ed alle operazioni a premi è gratuita”.

Il dato allarmante è però che coloro che utilizzano i giochi promozionali stanno ottenendo dei successi in alcuni Tribunali penali, con tutte le conseguenze del caso. L’esperienza dei CTD e dei CED dovrebbe far capire al Legislatore che di fronte a questi fenomeni che abilmente sfruttano principi della Comunità Europea è necessario intervenire immediatamente con norme di interpretazione autentiche che sanciscono in via definitiva il divieto anche per i giochi promozionali; sarebbe necessario quindi che la legge n. 401/89 e successive modifiche ed interpretazioni sia riformata in tal senso per non dare ancora spazio a situazioni equivoche che canalizzino il gioco in circuiti illeciti.

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