flag-it

Dettagli

Le sezioni unite e i CTD

Dopo esattamente cinque anni (aprile 2004) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali viene nuovamente chiamata a decidere sulla legittimità del nostro sistema concessorio e sul presunto contrasto tra la normativa italiana in materia di gioco e scommesse (legge n. 401/89 e art. 88 t. u.l. p.s.) e i principi cardine del Trattato della Comunità europea (libera circolazione di merci e servizi, e libertà di stabilimento).

Lo scorso 16 aprile u. s. i Giudici della III sezione penale della Suprema Corte, in camera di consiglio, con ordinanza (di cui ancora mancano le motivazioni) hanno rimesso le questioni legate agli affiliati di un noto bookmaker estero alle Sezioni Unite. Riguardano il ricorso delle Procure di Roma e Vibo Valentia contro altrettante decisioni del Riesame che disapplicano la normativa italiana, ed un ricorso presentato dagli indagati contro il Tribunale di Bari che aveva invece sanzionato l’attività dei gestori delle agenzie inglesi. Nel corso dell’udienza il Procuratore Generale della Cassazione chiedeva il rinvio alle Sezioni Unite; l’avvocato dei CTD affiliati al noto bookmaker chiedeva la disapplicazione della normativa penale italiana per il contrasto con il diritto UE, ed in secondo luogo il rinvio alla Corte di Giustizia Europea e alle Sezioni Unite della Cassazione, per un’interpretazione che dovrebbe essere quantomeno definitiva del presunto conflitto giuridico in corso. I giudizi in questione sono particolarmente importanti in quanto riguardano la compatibilità del sistema italiano della raccolta di gioco pubblico c. d. “post-Bersani”, con i richiamati principi comunitari. A onor del vero, la ricostruzione del quadro normativo fornita abilmente dal legale dell’operatore britannico è parca di riferimenti esatti e puntuali. La legislazione italiana in materia di gioco e scommesse appare sensibilmente diversa, sia nella disciplina normativa che negli effetti prodotti sul settore delle scommesse, rispetto a quanto rilevato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 marzo 2007 (nella cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica ed altri) Se si considera quale punto cruciale del ragionamento della Corte, il paragrafo 60, ove è riferito che “la questione della legittimità delle condizioni imposte nei bandi di gara del 1999 è lungi dall’essere stata privata di oggetto dalle modifiche legislative intervenute nel 2002, che consentono ormai a tutte le società di capitali, senza alcuna limitazione per quanto riguarda la loro forma, di partecipare alle gare al fine di un’attribuzione di concessioni. Infatti, come rileva il Tribunale di Teramo, poiché le concessioni attribuite nel 1999 erano valide per un periodo di sei anni e rinnovabili per un nuovo periodo di sei anni e poiché nessuna nuova gara era prevista nel frattempo, l’esclusione dal settore dei giochi di azzardo di società di capitali quotate nei mercati regolamentati nonché di intermediari quali gli imputati nelle cause principali che potrebbero agire per conto di tali società rischia di produrre effetti fino al 2011?, risulta lampante come la prospettazione della Corte è ferma all’epoca dei fatti contestati, e dunque al 1999. Contro questa prospettazione, fatta propria dalla Corte a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Teramo, va infatti chiarito che la normativa di settore non si componeva (già all’epoca della sentenza della Corte – 2007 –) soltanto delle “modifiche intervenute nel 2002?, ma anche di quelle intervenute nel 2005 e nel 2006; e che, in ogni caso, anche dopo la sola modifica del 2002 erano comunque possibili rilevanti mutamenti nella compagine societaria e nella titolarità del ramo d’azienda tali da consentire spazio sia al bookmaker estero che ai suoi affiliati. Quindi già a far data dal 2002 le società di capitali sia italiane che estere potevano acquisire concessioni per la raccolta di gioco pubblico. Quanto alle gare poi, l’art. 38 del decreto Bersani non solo ne ha lanciata una epocale, ma nel disciplinare ex novo il settore del gioco e delle scommesse lo ha di fatto liberalizzato, sia pure nei canali della legalità e nelle griglie del diritto positivo. non prevedendo peraltro più alcuna limitazione oggettiva e soggettiva alla partecipazione dei soggetti esteri ai bandi di gara. Tanto è vero che in seguito alle gare derivanti dall’attuazione del cd. “decreto Bersani” numerose società estere sono risultate assegnatarie dei diritti per l’attivazione dei punti di vendita dei giochi pubblici. Le critiche mosse dagli affiliati Stanley al nostro ordinamento alla luce di ciò appaiono assai sterili, e sembrano essere soltanto una scusa per non acquisire una concessione italiana, che tutelerebbe la fede pubblica ed i consumatori. Siamo pronti al dialogo ed al confronto anche davanti alle Sezioni Unite, ma senza manipolazioni di norme e di sentenze. In particolare, l’art. 14 ter della Legge 80/2005 ha abrogato, con l’art. 14 ter, tutte le previgenti disposizioni (i) che obbligavano l’intestazione a persone fisiche, ovvero a società in nome collettivo o in accomandita semplice, delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di società titolari di concessioni, (ii) che vietavano il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote e (iii) che vietavano la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta, indiretta o per interposta persona, di ippodromi o di agenzie ippiche e di concessioni per l’accettazione della scommessa tris. Ne deriva la possibilità che operatori (sia italiani sia esteri) costituiti in forma di società per azioni, anche quotate nei mercati regolamentari, siano titolari di concessioni per la raccolta di scommesse, attraverso l’acquisto – parziale o totale – di quote o azioni di società concessionarie operanti in Italia a seguito dei bandi di gara del 1999.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli