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La libertà di pensiero e l’esercizio di difesa

La scorsa settimana abbiamo riferito dell’attività di raccolta di gioco in assenza di concessione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, visto che la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con un’ordinanza – di cui si ignorano ancora le motivazioni – ha rimesso dopo cinque anni (aprile 2004; caso Gesualdi) la questione alla Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

Il fatto che le Sezioni Unite siano chiamate a decidere della questione, dopo che comunque a seguito della citata sentenza nell’aprile 2004 avevano posto fine alla diatriba ribadendo la legittimità del sistema concessorio italiano è un segnale positivo, in quanto il nostro legislatore con le riforme del 2002 e poi del 2006, primo fra tutti gli Stati Membri, si era mostrato particolarmente sensibile ai principi comunitari. Quindi nell’auspicare un confronto serio davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ci si è limitati a riportare, come è d’uso, dei dati riferimenti normativi. Ciononostante nella critica ricevuta all’articolo della scorsa settimana si afferma che: le gare del ‘99 sono state rinnovate (senza gara) sino al 2011-2012 nonostante le pronunzie di discriminazione ai danni di Stanley; le gare del 2006 (Bersani) non hanno sanato le precedenti discriminazioni; i limiti e i vincoli imposti a Stanley con le nuove gare hanno aggravato le discriminazioni; il quadro normativo italiano e il sistema concessorio non sono conformi ai principi comunitari. E così, sotto la facciata di una piccata risposta, si riportano per intero delle tesi assolutamente tutte da dimostrare (peraltro spesso diffuse a mezzo stampa), cui si può anche replicare, sempre che non si ritenga di disporre del monopolio della controinformazione, mentre ai concessionari sarebbe precluso ogni diritto. Nel riportare le norme come sono, si ribadisce null’altro che la loro effettività, con buona pace di chi le contesta. La diffusione delle opinioni giuridiche infatti fa parte della professione ed il puntualizzare una consecutio piuttosto che ricordare una norma non citata non può e non deve essere deve essere causa di pubblico disappunto. Peraltro, avendo chiaramente esplicitato la posizione processuale, non v’è pretesa di parere super partes, seppure – ricordo ancora una volta – la presunzione di legittimità delle norme esistenti lo consenta. Ricordo infine che le gare del ‘99, se con ciò si fa riferimento alle concessioni su base ippica e su base sportiva, sono state rinnovate a seguito di due diversi provvedimenti, e più specificatamente dal decreto direttoriale n. Prot. n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 per lo sport (nelle premesse del citato provvedimento si legge che: – VISTO l’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 7 aprile 1999, di approvazione dello schema di convenzione-tipo che accede alle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive, che stabilisce che la convenzione è rinnovabile, su richiesta del concessionario, per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia;) e dal decreto interdirettoriale Prot. n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 (nella premesse del quale si legge che: “VISTO il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale che stabilisce che la convenzione è rinnovabile per una sola volta”) fino al 30 giugno del 2012, e se l’operatore d’oltremanica avesse voluto acquisire una concessione italiana lo avrebbe potuto fare seguendo l’esempio di altri operatori stranieri. Non riteniamo vi sia stata discriminazione nei confronti di operatori sia esteri sia italiani. La normativa italiana in materia di giochi e scommesse, anche a seguito del decreto Bersani, è all’avanguardia rispetto alla normativa degli altri Stati membri, che da qualche anno a questa parte ci prendono ad esempio, introducendo norme che regolamentano il gioco a distanza. Nel rispetto del giudizio di tutti, riteniamo si debba attendere l’esito di questo ulteriore appuntamento dinanzi le Sezioni Unite, che potrà sanare il contrasto giurisprudenziale che si riferiva alla situazione pre-Bersani.

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