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Ignorantia legis non excusat

Nel leggere la missiva del lettore di Matera, mi animano due distinti sentimenti. In primis i complimenti perchè egli, convinto delle sue idee e del suo status di operatore lecito, ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto e di passare attraverso quelle nebbie che hanno costituito il vero motivo del proliferarsi ed il relativo successo dei centri di trasmissione dati (c. d. CTD).

Il gestore dell’allibratore britannico, fermamente convinto delle proprie ragioni, ci manda un messaggio ben preciso: la licenza Stanley in Italia ha lo stesso valore delle concessioni che sono sottoposte al controllo attento e vigile di AAMS. La questione è assai calda, e nelle aule i dibattimenti iniziano a farsi frequenti e combattuti. Non vorrei inoltrarmi in una disquisizione tecnico-giuridica, che proprio nelle aule di giustizia trova la sua sede naturale. Quello che posso dire al lettore è che non è tutto oro quello che luccica, e che comunque le vicende che lo hanno visto imputato al Tribunale di Matera, non le avrebbe subite un soggetto dotato di concessione ed autorizzazione amministrativa. Allego al proposito dei brani di una mail ricevuta da altro lettore, gestore di un corner Bersani, che scrive: ” Peccato però, che il signore di Matera a differenza degli suoi colleghi in possesso della licenza ex art. 88 tulps rilasciata dalla questura e di un titolo autorizzatorio e/o concessorio, non versa l’imposta unica ed il canone di concessione ed i minimi per l’ippica, e che i suoi soldi vadano finire nella casse di un altro Paese membro, e che la raccolta effettuata attraverso gli strumenti tecnici in sua dotazione non può essere oggetto di controllo costante e lecito, non essendo le giocate effettuate presso il suo centro registrate al totalizzatore nazionale. Forse il giudice di Matera avrebbe potuto guardare un po’ di pubblicità televisiva ed ascoltare gli spot alla radio, se non intendeva – come non ha fatto – studiarsi la situazione di oggi nel mercato dei giochi, per verificare che è pieno di operatori stranieri, non solo comunitari, che hanno preso parte alla gara Bersani del 2006/7: ” Da parte mia, nel valutare il provvedimento posso dire che il Tribunale di Matera non sembra aver preso contezza del diritto positivo vigente, quando afferma che: “la Suprema Corte ha affermato che non possono applicarsi sanzioni o misure restrittive reali alle persone indagate per avere svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse qualora risulti che tale attività di raccolta di scommesse sia stata svolta per conto di società che non hanno potuto o non avrebbero potuto partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni in Italia e che, invece, nel paese membro ove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni o abbiano, comunque, adempiuto alle prescrizioni previste dall’ordinamento del Paese stesso. Ciò posto deve rilevarsi che gli scarni elementi posti a disposizione assolutamente silenti sul primo punto (nulla essendo riferito circa la possibilità per la società estera in questione di partecipare all’aggiudicazione delle concessioni in Italia) ma consentono di ritenere senz’altro accertato che l’indagata era (…) autorizzata dalla Lotteries & Gaming Autority di Malta”. E’ del tutto assente nella ricostruzione normativa del giudice lo ius superveniens in materia di giochi e scommesse, ossia quelle norme intervenute dopo le gare del ’99. E questo finchè lo fa il gentile lettore va bene, ma fatto da un giudice sorprende, quali che siano le conclusioni alle quali poi giunge. Resta difficile dimenticare che, nonostante le citate sentenze, condivisibili o meno, della Suprema Corte di Cassazione, queste riguardavano fatti antecedenti al 2006, anno di promulgazione del decreto Bersani, con il quale il legislatore, seguendo le indicazioni della Commissione Europea, ha iniziato la liberalizzazione controllata del settore dei giochi e delle scommesse. E’ pertanto difficile credere che un operatore così prestigioso non abbia potuto prendere parte alla gara. Mi vedo costretto dunque a contraddire il ns coraggioso lettore. E comunque, di un’attività che naviga continuamente nei tribunali, il dubbio che non sia esattamente così cristallina come egli afferma, è più che legittimo.

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