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La gara del casinò

A partire da quello nuovo appena cominciato, nel corso del quale dovrebbero essere assegnate e/o riassegnate le prime concessioni del bingo, molte e fondamentali per il settore saranno le gare che si preannunciano nei prossimi anni, sperando che il sistema concessorio regga sino ad allora alle conseguenze ed alle interpretazioni maldestre delle pronunce europee.

Nel 2016, data di scadenza dei punti e delle concessioni bersani a terra ed on line, giorgetti e nuovi 2000 negozi appena assegnati, dovrà essere indetto il bando dei bandi, che interesserà tutta la rete delle raccolta terrestre delle scommesse sportive ed ippiche.
La scadenza delle concessioni online in particolare metterà alla prova questo comparto, sul quale le aspettative sembrano inversamente proporzionali all’importanza che potrà avere in futuro. Sempre nel 2016 si attende la gara del lotto (giochi numerici a quota fissa), elemento fondante della commercializzazione del gioco pubblico su base terrestre.
L’anno vecchio invece ci ha salutato con la notizia della pubblicazione del bando per l’affidamento in gestione a terzi del casinò di Venezia. Il Comune della splendida città lagunare ha infatti indetto una procedura aperta per selezionare l’operatore a cui sarà affidata per ben trenta anni la gestione della casa di gioco. Era il 30 luglio 1936 quando il Ministero dell’Interno, con decreto, autorizzava il Comune di Venezia allo svolgimento dell’attività di gioco d’azzardo presso la Casa da Gioco. Dopo quasi un secolo (segno che i tempi stanno cambiando..) lo stesso Ministro dell’Interno con decreto dell’11/12/2013 rilasciava l’autorizzazione richiesta dal Sindaco del Comune di Venezia (con lettera del 20 settembre 2013), all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 70 del 17-18 settembre 2013, con la quale il Comune deliberava di procedere all’affidamento a terzi della gestione del Servizio mediante concessione. Eccone alcuni aspetti rilevanti.
Sono ammessi a partecipare alla procedura operatori nazionali e internazionali, che abbiano acquisito esperienza nel settore del servizio di gestione di case da gioco. Più specificatamente i candidati dovranno comprovare entro e non oltre il 17 marzo 2014 alle ore 14.00(termine ultimo per la presentazione delle offerte):
a) di avere realizzato nell’ultimo triennio (2010-2011-2012), un fatturato specifico medio annuo relativo al servizio di gestione di case da gioco per un importo (IVA esclusa) non inferiore al doppio di quello conseguito dall’attuale GRUPPO nell’ultimo anno (2012) e, quindi, non inferiore ad euro 202.929.864,00 (CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA);
b) di avere maturato negli ultimi cinque anni un’esperienza minima quinquennale nel settore della gestione di case da gioco (CAPACITA’ TECNICA).
E’ consentito il ricorso all’avvalimento, come già accaduto per la gara di rete, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, ex art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici. Entro le ore 12 (ora italiana) del 4 marzo 2014 i candidati avranno la possibilità di svolgere la relativa Due Diligence .
In forza della concessione e della Convenzione, il concessionario acquisirà – assumendone il rischio – il diritto di gestire il Servizio presso le Sedi della Casa da Gioco (la sede principale, e quella secondaria), percependone i proventi.
Previo consenso del Comune, il concessionario potrà dismettere la Sede Secondaria (ma non la Sede Principale, che dovrà rimanere tale per l’intera durata della Convenzione) e svolgere il Servizio in una diversa sede (che dovrà essere comunque autorizzata dal Ministero dell’Interno). Questo è un aspetto che merita particolare attenzione e dà luogo ad un terzo genere di concessione, che ad oggi non è contemplata nel nostro ordinamento (sebbene chi scrive l’avesse ipotizzata all’epoca del bando bersani..) ma che potrebbe costituire esempio per le future gare. Il Comune dovrebbe mantenere un potere di indirizzo, di controllo e di vigilanza sul Servizio gestito dal concessionario affinché il suo svolgimento sia conforme in maniera puntuale alla legge, ad eventuali norme regolamentari applicabili, ad eventuali prescrizioni ministeriali ed alle finalità istituzionali dello stesso Comune.
Alla scadenza della Convenzione, i beni utilizzati per la gestione del Servizio, saranno devoluti al Comune (come è previsto negli altri schemi di convenzione che regolano il gioco pubblico) o trasferiti a un terzo soggetto selezionato dal Comune mediante nuova procedura a evidenza pubblica.
La scelta innovativa del Comune di Venezia fa onore a chi ha voluto vedere oltre, e procedere con l’indizione di una gara ad evidenza pubblica che oltre a poter produrre attività e reddito per lo stesso Comune, costituisce una presa di coscienza della necessità che il gioco sia gestito al passo con i tempi e da chi ne ha competenza. Anche e soprattutto a tutela di quell’aspetto pubblico – sia esso l’ordine o la socialità – che in questo periodo è stato da troppi tanto malamente sbandierato, quasi sempre per fini purtroppo non proprio confacenti.

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