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Il primo bilancio del 2013: la necessità di regolamentazione

Alla vigilia del nuovo anno il settore regolamentato dei giochi e delle scommesse si trova ancora ad affrontare i temi triti e ritriti dei rapporti tra la rete legale e la rete illegale, e di come sia possibile che dopo tanti anni le due reti possano ancora coesistere. C’è necessità di regole certe, ma sopratutto applicabili, che siano rispettate da tutti gli addetti ai lavori: lo Stato, per il tramite dell’Amministrazione, e i concessionari.

Nell’ipotizzare un bilancio del 2013 le voci in attivo pro concessionari potrebbero essere individuate nella gara appena conclusa, nel lancio di nuove tipologie di gioco (scommesse virtuali finalmente partite) e del palinsesto complementare.

Si potrebbero menzionare, tra le voci in attivo, anche i successi che lo Stato ha ottenuto innanzi le vari Commissioni Tributarie di Cagliari, Brescia e Napoli, che per la prima volta hanno ritenuto in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 66, lettera a) Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (id est Legge di Stabilità per 2011) che l’imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504/98 sia dovuta ancorché la raccolta del gioco (terrestre ed on line si intende) avvenga in assenza della concessione rilasciata da ADM; in virtù delle menzionate sentenze delle Commissioni Tributarie i CTD devono procedere con il pagamento dell’imposta unica. Ma v’è di più la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sez. II, con la sentenza n. 201/02/13 ha rilevato tra le altre cose che: “può essere ravvisata l’esigenza di tutela della lealtà della concorrenza e della par condicio tra gli operatori economici del comparto, attraverso una presa d’atto da parte del legislatore dell’esistenza di un’unica filiera –nella quale sono avvinti operatori legali, illegali ed irregolari in permanente concorrenza tra loro-, la quale abbisogna di uniformità di disciplina, ancorché ai soli “fini tributari”, al fine di evitare la creazione di sacche di “immunità fiscale””. Il passaggio merita particolare attenzione perché per la prima volta un Giudice ha parlato espressamente di concorrenza sleale e di immunità fiscale. Infatti, sebbene i CTD, con manifestazioni pubbliche, accampino pretese e diritti, e’ necessario che inizino a prendere atto che in un Stato di diritto le regole vanno rispettate.

Le regole vanno però prima individuate, altrimenti si rischia che si creino altre reti parallele, con tutte le conseguenze del caso.

Come nel caso del poker sportivo nell’attesa della gara, le questioni sulla legittimità dell’organizzazione dei tornei sportivi vengono oramai affrontate nelle aule dei Tribunali amministrativi e penali.

A tal proposito si segnala che il Tar Lombardia, sez. di Brescia, sez. II, con la sentenza n. 964 del 13 novembre 2013 ha ritenuto legittima in questa c.d. “fase interinale” l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte dei circoli associativi, fino a quando la regolamentazione dei giochi leciti non sarà definita in dettaglio, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria circa i ristretti limiti di ammissibilità di un monopolio statale sui giochi leciti (v. C.Giust. Sez. IV 15 settembre 2011 C-347/09, Dickinger, punti 63-69).

Nel corpo della sentenza viene descritta quella che è la situazione attuale in Italia riguardante il poker sportivo. Innanzitutto si specifica che il poker nella modalità torneo non è giudicato gioco d’azzardo allor quando il torneo preveda un iscrizione unica. Viene dato rilievo al fatto che il poker live nel nostro paese è ancora in attesa del bando di gara per l’acquisizione delle 1.000 licenze per il gioco live con un costo già definito in €100.000 e che prevede una tassazione al 3% della raccolta. Ciò posto, nelle more dell’emanando bando, che sembra per il momento essere in stallo, non si può vietare ai circoli di offrire i tornei di poker sportivo. Quindi l’organizzazione dei tornei di poker sportivo è permessa – secondo la menzionata pronuncia del Tar Lombardia Sez. Distaccata di Brescia – fino a quando non sarà data attuazione alla norma. In questo momento vi è un’evidente vacatio legis ed i giudici si sono sostituiti al legislatore. Le vacatio legis e le consequenziali sostituzioni comportano danni che nel lungo periodo, se non monitorati per tempo, possono essere irreparabili. Si rischia anche nel poker live di essere censurati dall’Europa e dalla Corte di Giustizia, che oramai si occupa in prima persona del nostro sistema così complesso ed articolato.

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