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La gara del 2013. Il Poker Live

Si appena conclusa una gara – quella per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici – che già si parla della prossima, tanto attesa in quanto latrice di novità assolute, nel regolamentare per la prima volta i tornei di poker sportivo in Italia. Della gara in questione se ne parla dal 2009.

Con la legge n. 88/09 (c.d. Legge comunitaria per il 2008) si era stabilito che un regolamento avrebbe dovuto disciplinare i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento si sarebbero dovuti determinare l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la detta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco era stabilita con la menzionata legge, in una misura pari al 3 per cento della raccolta. Sono trascorsi circa tre anni, e la gara è stata più volte rimandata. Prevista inizialmente per il 30 novembre 2011, poi entro il 30 giugno 2012, accorpata a quella dei 2000 negozi; anche questa scadenza – per una somma di circostanze impeditive non di pronta soluzione -, con il decreto legge n. 16/12, convertito nella legge n. 44/12, veniva rinviata “Al comma 34 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013»”. Quest’ultima scadenza è oramai prossima. Le concessioni in parola dovrebbero avere durata di nove anni, ed essere in numero non superiore a 1.000. Potranno partecipare soggetti già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu’ giochi autorizzati dall’Amministrazione. A tal proposito sarà interessante verificare se la gara sarà aperta anche agli operatori di gioco (sulla scorta della gara per i 2000 negozi) in senso lato e non solo concessionari in senso stretto. I punti di esercizio saranno aggiudicati fino a loro esaurimento ai soggetti che presenteranno le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 100.000, ed opereranno a seguito dell’avvenuto rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Dai commenti del mercato emergono principalmente due considerazioni: la base d’asta non sembrerebbe economica, anche in considerazione della molteplicità di offerta presente e dell’investimento necessario, mentre il rilascio dell’art. 88 TULPS, considerata qui la annosa diatriba giudiziaria innescata dai c.d. CTD, se non specificamente inquadrato rischierebbe di diventare un boomerang per l’intero sistema. Il punto merita una adeguata trattazione, considerato peraltro che sul tema si esprimerà ancora una volta la Corte di Giustizia, che non comprende la complessità del nostro sistema, fondato su una concessione ed anche su una licenza.

Il termine ultimo quindi sarà quello del 30 gennaio 2013, almeno si spera; non tanto come esigenza di mercato (visti i commenti degli operatori ed i tempi magri, se ne potrebbe fare anche a meno) ma al fine di regolamentare questo settore per evitare un espansione del rischio di nuovi imbarazzi giurisprudenziali, con conseguenti situazioni nebulose atte a mettere a repentaglio il costrutto concessorio; i citati CTD ad esempio, che ancora oggi tentano di mantenere viva la confusione con le impugnative proposte contro il bando conclusosi il 19 ottobre u.s.. Nelle more della pubblicazione del bando per il poker live, il Tar Lazio, oramai competente in maniera esclusiva e funzionale in tema di giochi e scommesse, è stato recentemente chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento della Questura di Roma emesso il 2 luglio 2012 di cessazione immediata dell’attività di un circolo privato romano, in quanto secondo il questore lo scopo dell’associazione altro non era che quello di “organizzare tornei di poker tra soci, tornei nei quali sono ben determinate le modalità di esecuzione, gli importi d’iscrizione, le quote spettanti all’associazione, ai vincitori, ed il guadagno dei dealer o mazzieri; (……)……; che il locale” era “strutturato come un vero esercizio pubblico, con tavoli attrezzati per il texas hold’em, dove l’accesso” era“consentito a chiunque;…..che sotto la parvenza di associazione sportiva dilettantistica” veniva “di fatto gestito un esercizio avente una struttura con caratteristiche tali da essere impiegata in un’attività di natura palesemente imprenditoriale;….che l’attività di cui trattasi” costituiva “grave pregiudizio per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini e pertanto si rende necessario impedire il protrarsi di tale situazione”. Con sentenza del 12 settembre u.s. i giudici di Via Flaminia hanno ritenuto di dover riaffermare il loro orientamento in materia (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 39593/2010) “secondo cui quando per la partecipazione a giochi di abilità sia richiesto il pagamento “di una posta in denaro” e sia prevista la corresponsione ai vincitori di “una ricompensa di qualsiasi natura”, l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi “sono riservati allo Stato” (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n. 496), e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell’art. 4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito con L. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare”, e che quindi la “mancanza della titolarità di concessione per l’organizzazione e l’esercizio del gioco in questione, e della conseguente autorizzazione di polizia prescritta dall’art. 86 del testo unico, comporta la reiezione del ricorso”.

Il Tar Lazio ha ben ritenuto quindi di NON dover censurare il provvedimento del Questore, ma ha preso atto di una realtà che – già attiva prima delle indicazioni contenute nella legge n. 88/09, come nel caso citato – in assenza di regole tende ad organizzarsi in modo autonomo. Da qui la necessità che il regolamento si faccia a stretto giro, speriamo peraltro senza alcun clamore mediatico che non potrebbe che essere controproducente.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”.

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