flag-it

Dettagli

Il 30 giugno 2016: nuova rete e nuovo sistema concessorio

Con ordinanza del 5 marzo u.s. il TAR Lazio, sez. II, sospendeva il giudizio che un noto bookmaker aveva instaurato per acclarare l’illegittimità del silenzio serbato da ADM sull’istanza del 1 giugno 2012, con la quale lo stesso bookmaker aveva richiesto all’Amministrazione: a) di disapplicare la disciplina posta dall’art. 10, commi 9-octies e 9-novies del decreto legge n. 16/12 convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge n. 44/12, b) di indire, senza ritardo, una nuova gara basata su principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, aperta a tutti gli operatori di settore dei Paesi SEE previa revoca (rectius, annullamento d’ufficio ex art 21-nonies della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni), in via di autotutela, di tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse sportive mediante rete fisica rilasciate ad esito delle c.d. “gare CONI” del 1999 e delle c.d. “gare Bersani” del 2006.

Sembrava che le richieste della ricorrente costituissero l’ennesimo passaggio di un piano strategico atto a demolire il sistema concessorio italiano, e quindi potessero essere ritenute infondate da parte di un TAR che in passato aveva comunque confermato la legittimità del nostro sistema concessorio. Ed invece con l’ordinanza richiamata dello scorso 5 marzo, il collegio della seconda sezione ha sospeso il giudizio, ritenendo necessario attendere la pronuncia della Corte di Giustizia Europea sul quesito postogli la scorsa estate dal Consiglio di Stato. La sospensione del giudizio veniva disposta alla luce delle seguenti considerazioni:

“A) secondo l’art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” e, allo stato, sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità necessaria tra le questioni rimesse dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia e la presente controversia;

B) risulta, quindi, evidente il suddetto rapporto di pregiudizialità perché – pur avendo questa Sezione (nella sentenza n. 1884 del 2013) e la quarta Sezione Consiglio di Stato (nella sentenza n. 4199 del 2013) già chiaramente smentito la società ricorrente quando afferma che lo Stato italiano per conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone avrebbe dovuto procedere alla revoca di tutte le concessioni precedentemente rilasciate per poi affidarle sulla base di una nuova procedura – resta comunque il fatto che la società ricorrente lamenta altresì che la prevista durata di tre anni e mezzo delle nuove concessioni “si tradurrà inevitabilmente in una discriminazione in danno dei nuovi entranti, i quali, in un lasso di tempo molto breve, non saranno posti in grado di ammortizzare i costi e gli investimenti sostenuti per l’ingresso in un mercato già saturo, dove gli altri competitors hanno già acquisito le migliori posizioni”.

Merita particolare attenzione quest’ultimo passaggio dell’ordinanza in esame, con il quale si evidenzia come la durata breve (tre anni) delle concessioni – messe a bando ex dell’art. 10, commi 9-octies e 9-novies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge n. 44/12 – sembrerebbe costituire un vulnus per la legittimità di quella rete che ancora non è stata del tutto avviata. Difatti la durata di tre anni potrebbe essere considerata dalla Corte di Giustizia come troppo breve e non sufficiente ai nuovi operatori per ammortizzare le spese ed avviare la propria rete. Il noto bookmaker aveva già una rete, e dunque non potrebbe lamentare la breve durata delle concessioni da ultimo assegnate.A meno che non reputi più conveniente le condizione di concessionario, cosa che ha sempre negato. I CTD e/o i CED preesistenti al bando per i 2000 negozi ed addirittura al bando c.d. Bersani (2006) non dovrebbero poter invocare la durata minima del bando richiamato: non sono stati affatto discriminati dal nuovo bando, anzi. Le loro reti operano in Italia da quasi un decennio in regime di immunità fiscale (come alcune Commissioni Tributarie illuminate hanno rilevato), non avendo mai provveduto a corrispondere allo Stato italiano l’imposta unica, che la rete legale invece corrisponde mensilmente e con sanzioni importanti (fin troppo) in caso di ritardo. Semmai ci sia stata discriminazione nel nuovo bando, la potrebbero invocare solo i nuovi bookmaker, che nell’ottica di un investimento nella raccolta del gioco lecito potrebbero lamentare il poco lasso di tempo per avviare il proprio business in un mercato saturo tra rete legale ed rete illegale. Ad ogni buon conto, probabilmente l’ennesima pronuncia della Corte di Giustizia – qui contro il bando di gara per i 2000 negozi – arriverà quando oramai tutte le concessioni saranno scadute o comunque in prossimità della scadenza. Gli effetti quindi, anche nel caso la Corte di Giustizia dovesse accogliere le censure del boomaker, non potranno essere così devastanti, almeno si spera. Nelle more, si dovrebbe far tesoro piuttosto dei rilievi e dei principi individuati dal Consiglio di Stato e dal Tar.

Per il 30 giugno 2016 si dovrà disegnare una nuova rete, aperta e competitiva, sotto il controllo di ADM e con un ruolo per i Comuni,. E’ infatti necessario, per rendere il sistema più veloce senza rinunciare al controllo dell’ordine pubblico e della sicurezza, abolire quei passaggi che rallentano e costituiscono una duplicazione di quanto già controllato e visionato dalla stessa ADM. A tal proposito, per inciso si osserva che la rete legale subisce anche l’attacco da parte degli enti territoriali, le cui leggi regionali, nell’ambito di una battaglia che ha perso la sua ragion d’essere ma che impazza incontrollata, non fanno aprire più punti di gioco legale, mentre non hanno alcuna potestà sulla rete illegale, che gode oltre che dell’immunità fiscale anche della mancanza di controllo da parte delle Prefetture, intimorite dalle pronunce dei Tribunali penali che oramai disapplicano a prescindere la legge n. 401/89. Il caso della Puglia è illuminante. Alcune Prefetture pugliesi non rilasciano più le licenze ai punti legali, a beneficio di quelli illegali che possono aprire indisturbati senza preoccuparsi di averle. Per garantire i ns consumatori e l’ordine pubblico è necessario pensare già da domani (se non è gia tardi) ad una nuova rete.

Sperando che gli interessi dei singoli trovino una direzione comune e che quello della comunità acquisti finalmente una logica.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli