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I primi effetti

La legge finanziaria ed il relativo decreto d’attuazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 7 febbraio 2006, che come è noto aveva disposto l’interruzione dell’allacciamento alla rete internet dei siti gestiti da bookmaker, che operano “sine titulo” sono cioè privi di concessione, ha già prodotto i suoi effetti: l’ordinanza del Tar dell’Aquila del 29 marzo 2006 e la successiva ordinanza del Tribunale di Roma del 10 aprile 2006.

I due provvedimenti menzionati sono in palese contrasto tra di loro; con provvedimento del 29 marzo u. s. il giudice amministrativo abruzzese ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo che allo stato il ricorso risulta di dubbia ammissibilità e che non risulta provato il danno grave ed irreparabile. A pochi giorni di distanza il tribunale civile di Roma al contrario ha ritenuto che il decreto del 7 febbraio 2006 creava seri danni ai suoi destinatari –leggi bookmakers- e nell’accogliere il ricorso di una nota società, che opera da tempo nel settore del gaming, ordinava all ‘Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato “l’immediato ripristino dell’allacciamento alla rete internet del sito www.astrabet.com.
A tal fine la parte resistente dovrà provvedere alla rimozione di tutti le misure disposte ed adottate al fine di inibire l’accesso al sito della ricorrente”.

Una prima riflessione ci troviamo di fronte –utilizzando un termine calcistico- ad un pareggio: 1 a 1. Ma siamo alla fine del primo tempo, ci sono ancora quarantacinque minuti da giocare, e forse si andrà ai supplementari! In realtà poco importa chi sarà il vincitore, e quindi il risultato finale, dovranno invece essere monitorati ed analizzati gli effetti delle varie pronunce favorevoli alla politica condotta dai bookmaker comunitari che potrebbero “riorganizzare” con una rivoluzione indolore il mercato del gaming transfrontaliero. La giurisprudenza romana anche meno recente (si pensi alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 4241/05 pubblicata in data 21 febbraio 2005, Coni/Ladbrokes) ha già evidenziato il problema: internet e la sua globalità. Non sussiste infatti, ad avviso del tribunale di merito, illiceità nel gestire la raccolta di scommesse via internet se si è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa del paese di origine, a patto naturalmente che vengano rispettate le eventuali normative “interne” degli altri Paesi Membri. Si riconosce quindi la liceità del mezzo telematico utilizzato dalla Società concorrente sul mercato delle scommesse e i limiti spaziali dell’efficacia della legge statale italiana. A tal proposito nella più recente ordinanza del 10 aprile 2006 sempre del Tribunale civile di Roma è stato evidenziato che: “in definita difetta, nella specie, l’elemento costitutivo dell’illecito rappresentato dalla caratterizzazione territoriale di una stabile organizzazione diretta a favorire la raccolta o accettazione delle scommesse (…) non essendo l’organizzazione di un sito Web gestito da società estera per la raccolta di scommesse per definizione riconducibile ad un ambito spaziale predefinito dovendo configurarsi la “rete” come area della comunicazione globale e dovendo escludersi che possa rientrare in una attività organizzata la creazione delle condizioni di accesso al sito internet attraverso il collegamento telematico (…)”.

Quindi, posto che il contratto aleatorio della scommessa tra lo scommettitore italiano ed il bookmaker comunitario si conclude nel paese in cui la società ha il centro delle sue attività, la possibilità, offerta dai vari bookmaker, allo scommettitore-consumatore italiano di effettuare le scommesse in via telematica non può essere vietata in quanto diverge dalla fattispecie criminosa prevista dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/89, nella quale si esplicita che l’attività, illecita di raccolta delle scommesse da parte di operatori privi di concessione, deve essere svolta necessariamente in Italia. Quindi se l’orientamento del tribunale civile di Roma dovesse essere condiviso anche da altri fori nazionali ed europei le disposizioni previste dalla legge finanziaria del 2006 (art. 1, commi 535 e ss Legge n. 266/05) ed il decreto di AAMS del 6 febbraio u. s. corrono il rischio di avere “una vita” molto breve.

In realtà il veto da parte dei Giudici in relazione a queste norme potrebbe rappresentare il punto di svolta e l’input per riorganizzare l’intero sistema concessorio in un’ottica moderna da terzo millennio e ispirandosi ai principi europei.

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