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I giudici di Piazza Cavour ed il "sistema Stanley"

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia (cause riunite C-72/10 e C-77/10) del 16 febbraio u.s. la terza sez. penale della Corte di Cassazione, a distanza di qualche mese si pronuncia (con la sentenza n. 28413/12 del 10 luglio 2012) sul caso c.d. Cifone che sua sponte aveva inviato ai colleghi europei.

I Supremi Giudici di p.zza Cavour in via preliminare affermano che: “la presente decisione ha per oggetto il contenuto del provvedimento cautelare impugnato con riferimento alla disciplina esistente al momento in cui il provvedimento fu emesso e con riferimento al momento in cui fu effettuata la gara per l’aggiudicazioni delle concessioni indetta con bando del 28 agosto 2006, successivo al c.d. “Decreto Bersani” convertito in legge n. 248 del 2006. Non possono perciò essere opposte al ricorrente eventuali modifiche normative intervenute in epoca successiva che non siano favorevoli alla sua posizione giuridica (…)”. La Corte dunque esamina e giudica facendo specifico riferimento alla normativa in vigore all’epoca del bando c.d. Bersani. La “fotografia” fissa le norme in vigore al 2006, e l’Estremo Consesso non può giudicare il fatto (se il Cifone abbia commesso o no il reato ascrittogli) alla luce della nuova normativa (id est il decreto legge n. 16/2012 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 44/12). Questo passaggio costituisce la chiave di lettura dell’intera sentenza in esame e la rende immune da inutili strumentalizzazioni, spesso utilizzate per “infangare” il nostro sistema concessorio che, pur con qualche ombra, è stato comunque ritenuto LEGITTIMO sia dalla Corte di Giustizia che dalla Corte di Cassazione.

Conclusa questa breve ma necessaria premessa, andiamo ad analizzare quelle che sono le considerazioni dei Giudici di p.zza Cavour. Nella pronuncia, piuttosto precisa e puntuale, alcuni passaggi meritano particolare attenzione. La terza Sezione penale della Cassazione nel ripercorrere le conclusioni della sentenza c.d. Placanica ritiene che: “la disciplina in tema di distanza” oggetto di censura dai Giudici europei “fra esercizi, non risponde a effettive esigenze di “canalizzazione” del gioco e sia frutto di valutazioni che rispondono a logiche commerciali discendenti dalla concreta operatività degli esercizi stessi. Si tratta di conclusione che trova conferma logica nella successiva decisione di sopprimere questo profilo della disciplina in esame”: quindi ben fece il legislatore a contemplare l’abrogazione dei vincoli di distanza tra i punti di vendita in capo alle concessione c.d. 2000 e i punti Bersani con la legge che diete vita alla gara c.d. Giorgetti (articolo 1 bis del decreto legge 25 settembre 2008 n. 149 convertito con medicazioni dalla legge n. 184/08 e successive modifiche ed integrazioni). Ed ancora, la Cassazione ritiene che passibili di censura e contrari ai principi ispiratori del Trattato della Comunità Europea sono altresì:

  1. le “disposizioni dello schema di convenzione in tema di decadenza che, nonostante le espresse richieste di spiegazioni inoltrate dalla Società Stanley all’AAMS, non chiarivano al momento della gara pubblica se e in quale misura le attività transfrontaliere di commercializzazione di giochi d’azzardo siano compatibili con la qualità di concessionario”;
  2. le ipotesi di decadenza che concernono l’esistenza di condanne penali e di procedimenti penali a carico dei legali rappresentati della società concessionaria, limitatamente alla previsione che lega la decadenza a ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS (…). Si tratta (…) di ipotesi (…) che deve essere valutata come non sufficientemente determinata nei presupposti e tale da attribuire all’AAMS un margine di valutazione discrezionale non ancorato a parametri suscettibili di agevole e coerente controllo in sede giudiziale.

Le suindicate censure risultano state superate dallo ius superveniens, partendo dalla legge n. 88/09 (c.d. legge comunitaria per il 2008) grazie alla quale il noto bookmakers ha aderito alla procedura di ottenimento della concessione on line, con le legge n. 220/10 (la legge di stabilità per il 2011), ed il decreto legge n. 98/11 convertito con integrazioni e modificazioni nella legge n. 111/11, sino ad arrivare al decreto legge n. 16/12 convertito con integrazioni e modificazioni nella legge n. 44/12. Grazie alle suindicate leggi tutte le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni sono ora determinate, ed il loro esame non dovrebbe più essere soggetto alla mera discrezionalità dell’Amministrazione. Del resto l’ultimo bando di gara per l’affidamento e conduzione della rete telematica connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ex art. 110 TULPS, comma 6 a) e b), è la riprova che i nuovi principi normativi siano validi e non in contrasto con i principi del Trattato Europeo. Dopo le censure che i Giudici della Cassazione muovono all’organizzazione del bando c.d. bersani, sono poi gli stessi Giudici a non ravvisare “gli estremi di una reale incertezza, che renderebbero la disciplina non conforme ai principi del Trattato, nella previsione delle ipotesi di decadenza che àncora la sanzione a procedimenti o condanne per reati di maggiore gravità riconducibili al disposto della legge 19 marzo 1990 n.55” (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”). Alla luce di queste considerazioni, sono due le conseguenze che trae la Corte di Cassazione, quale giudice chiamato a fornire interpretazioni del nostro diritto vigente, e più specificatamente:

  1. “la prima conseguenza si sostanzia nella potenziale discrasia fra la disciplina penale e quella amministrativa, posto che la disapplicazione della norma penale interna comporta l’esclusione della illiceità delle condotte di gestione dei centri di trasmissioni dati, che operano come punti di commercializzazioni distribuiti sul territorio, ancorchè in assenza dei provvedimenti concessori e autorizzatori; e ciò mentre nella vigenza dell’attuale formulazione dell’art. 88 TULPS per il gestore del centro di trasmissione permarrebbero la non concedibilità dell’autorizzazione e la conseguente situazione di contrasto con l’ordinamento”;
  2. “la seconda conseguenza è costituita dal verificarsi di una situazione di ingiustificato privilegio commerciale e giuridico per la società Stanley e per i gestori dei relativi centri di commercializzazione sul territorio” o meglio “a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciale; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell’autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione”.

Si plaude alle considerazioni della Corte di Cassazione rispetto al c.d “sistema Stanley”. Finalmente i Giudici di P.zza Cavour hanno avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di rilevare come il menzionato bookmaker abbia potuto per anni operare in una situazione di ingiustificato privilegio rispetto agli operatori che erano e sono assoggettati ai vincoli del sistema concessorio, che di fatto hanno operato per anni in una situazione di ingiustificato svantaggio competitivo.

La soluzione auspicata, visto e considerato che il momento di particolare crisi economica imporrebbe una sorta di pax augustea, è quello di vedere una nutrita partecipazione al nuovo bando di gara, per costruire insieme senza polemiche un rinnovato sistema concessorio ed autorizzatorio improntato ai principi comunitari: in definitiva la costruzione delle fondamenta di un sistema concessorio europeo.

Articolo pubblicato sul bisettimanale TS

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