flag-it

Dettagli

Due sistemi a confronto: rapporto tra i pdc e ctd

Ci ritroviamo ancora a parlare di raccolta di gioco autorizzato e pubblico e di come il nostro sistema sia ad un punto di volta: quello del tentativo di scindere in maniera definitiva la raccolta terrestre dalla raccolta on line. Il fine sembrerebbe quello di consolidare la funzionalità del gioco terrestre, ed al contempo tentare di risolvere altre problematiche, sempre caratterizzate dal collegamento terrestre/ telematico, quali ad esempio quelle dei CTD.

Ma gli ostacoli non sono da poco. All’inizio di questo mese il Tribunale di Savona è stato chiamato a decidere sulla validità di una misura cautelare emessa nei confronti del gestore di un punto collegato ad un noto bookmaker estero privo di concessione. Il Tribunale ligure, richiamando il principio espresso da una parte della (fluttuante) giurisprudenza di legittimità (sentenze della III sez. penale della Corte di Cassazione n. 1130/07, n. 1151/07 e 1213/08) sulla “non conformità alla normativa comunitaria del regime concessorio italiano“, ha statuito che “il sequestro operato dalla P.G., tra l’altro non solo sulle apparecchiature ma, in modo del tutto ingiustificato, sull’intero locale, non può essere convalidato“. Ed ancora come “…in questa situazione normativa altamente fluttuante, anche qualora si volesse ritenere l’elemento oggettivo sussistente, mai si potrebbe provare l’elemento soggettivo del reato (…)“. Ora, sebbene alle paturnie dei giudici nazionali siamo abituati, in questo caso non si comprende quale possa essere la normativa fluttuante, visto e considerato che anche con la legge n. 73/10 (conversione del decreto c.d. incentivi) è stata ribadita e confermata  la legittimità  del sistema concessorio, legato inequivocabilmente al rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS (l’art. 2ter della menzionata legge a tal proposito statuisce che “L’articolo 88  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e’ da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi  di  apposita  concessione  per  l’esercizio  e  la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e  delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.”).

L’unica cosa che fluttua in questo momento è la nostra giurisprudenza, che però lo fa per definizione, altrimenti si direbbe poi che non viviamo in uno Stato di diritto. A riprova infatti di questa fluttuazione, e del fatto che non tutti i giudici ritengono che la nostra normativa in tema di giochi e scommesse non sia così lineare, merita di essere citata una recente pronuncia (8 maggio 2010) del Tar di Calabria, che pedissequamente recita:

  • con il nuovo testo dell’art. 88 TULPS la concessione non è più l’eccezione ad un divieto generalizzato, ma la modalità normale di esercizio dell’attività di raccolta di scommesse”;
  • la concessione si fonda sulla riserva originaria dello Stato, non scalfita dalla riforma, di qualsiasi attività di organizzazione di scommesse, sia riservata al CONI o all’UNIRE, sia non riservata a questi enti” (….);
  • l’esercizio di pubbliche scommesse su competizioni sportive è sempre oggetto di autorizzazione di polizia, anche se l’attività esercitata consiste in una intermediazione tra clientela e soggetto indiretto delle scommesse e pagatore delle vincite”;
  • nel sistema attuale, sono necessarie sia la concessione, sia l’autorizzazione di polizia che non può essere rilasciata a chi non risulti concessionario, ma i due provvedimenti svolgono funzioni diverse”.

Non si può non condividere quanto statuito dal Tar calabrese, che ha colto in pieno lo spirito del legislatore e la portata dell’art. 88 tulps, così come interpretata dalla citata legge n. 73/01. Del resto anche l’estremo consesso Amministrativo, il Consiglio di Stato, con una recentissima ordinanza dello scorso 8 giugno, ha ribadito che: “il quadro regolatorio, che subordina lo svolgimento delle attività nel settore dei giochi e delle scommesse al duplice titolo della concessione, nei limiti di prestabiliti contingenti, e dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza, non recede a fronte dei profili di potenziale illegittimità delle procedure indette nel 2006”.

A tutela della fede pubblica e dell’ordine pubblico ed a garanzia dei consumatori-giocatori, se si vuole raccogliere gioco pubblico in Italia bisogna canalizzarlo in circuiti leciti, caratterizzati dalla concessione che ne costituisce il biglietto di entrata, mentre l’obliterazione è data dall’autorizzazione di polizia. Naturalmente parliamo di rete a terra, ma il concetto – nello spirito del legislatore, seppure criptico – potrebbe essere riferibile anche a quelle attività aperte al pubblico dove giocare è comunque possibile, quale che sia lo strumento utilizzato.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli