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Skill games

Lo si è aspettato tanto, sin dallo scorso anno, il decreto che disciplina i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, ed ecco che si presenta assieme al protocollo di comunicazione (in bozza) come regalo del Natale 2007; Lo scorso 6 novembre a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 17 settembre u. s. è entrato in vigore.

I protagonisti della norma in parola sono tre: AAMS, i concessionari (art. 1, comma 2 lett. f) “: (….) il soggetto titolare della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, autorizzato all’esercizio dei giochi di abilità ai sensi del presente decreto. “) ed i giocatori (art. 1, comma 2, lett. i: “ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco” ), che potranno cimentarsi in questa nuova avventura tramite internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile.

Vediamone in breve alcuni aspetti. Il consumatore-giocatore non avrà solo come antagonista il banco, ma si confronterà anche con i propri “colleghi”. Infatti l’art. 6, comma 1 lett. b, individua come modalità di gioco il torneo, “al quale partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti”. Il prezzo del biglietto virtuale potrà assumere valori compresi tra gli importi multipli di euro 0,50, fino all’importo massimo di euro 100,00 (art. 5, comma 1), e l’importo della vincita “…è superiore al prezzo del diritto di partecipazione” (art. 5, comma 2). E’ previsto poi che AAMS possa definire i vincoli da rispettare per la determinazione delle vincite (art. 5, comma 3), previsione di primaria importanza posta a tutela del consumatore, che potrà utilizzare anche uno pseudonimo, e partecipare pagando con moneta elettronica. Qui, nonostante la norma (art. 7) andrà ben compreso se è applicabile la disciplina sui conti di gioco del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, oppure se si debba attendere un altro provvedimento ad hoc.

I compiti più difficili sono a carico dei concessionari, che devono creare il sistema: gioco e piattaforma. Il concessionario abilitato alla raccolta degli skill-games, dovrà presentare ad AAMS un proprio progetto di gioco di abilità indicando tra le altre cose la denominazione, la quota della raccolta destinata al montepremi del gioco, ed “il meccanismo” dello stesso “ivi inclusi i tempi (….) le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati” (art. 14, comma 1 lett. c). Il progetto quindi, dovrà essere sottoposto all’esame di AAMS, che emanerà per ciascuno il relativo decreto di autorizzazione.
Ma cosa succede se il progetto di gioco non supera la verifica tecnica dell’Amministrazione? E soprattutto, che tempi ha AAMS per dare il via libera?

Assieme ai progetti, i concessionari dovranno costruire anche le relative piattaforme (art. 3), creando quindi le fondamenta tecniche su cui far girare i vari giochi. Il decreto sui giochi di abilità a distanza con vincita in denaro costituisce un ulteriore importante passaggio verso la creazione di quel mercato di cui si è tanto parlato, nuovo, concorrenziale ed in linea (o quasi) con quello internazionale. Un mercato dell’offerta di gioco di più settori, che per la prima volta (UK esclusa) si troverebbe inserito in un contesto di regole dettate dallo Stato rivolte in primis ai propri cittadini, ma aperto ad operatori professionali di ogni paese.
Attenzione però ai tempi di applicazione e ad uno sviluppo coerente, altrimenti si corre il rischio di tornare indietro.

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