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Il 2009 con i suoi cambiamenti

L’emendamento sul gioco on line, già anticipato in sede di esame della legge n. 184/08 sui giochi approvata a novembre, è stato ripresentato direttamente dal Governo. Il testo è in attesa di essere discusso in sede referente presso la Commissione Politiche dell’Unione del Senato, che attende il parere in merito della Commissione Bilancio del Senato.

L’analisi del provvedimento potrebbe riprendere nelle sedute di questa settimana. Si tratta di importanti novità, i cui temi principali erano stati già prospettati (e disaminati su queste pagine) lo scorso anno. L’emendamento sembrerebbe coinvolgere il settore dei giochi e scommesse a trecentosessanta gradi (scommesse, totocalcio, ippica, skill games, poker, lotto, SuperEnalotto, lotterie e gratta e vinci). Nel testo presentato vengono inseriti anche giochi ancora non presenti nel portafoglio gestito da AAMS, come il bet exchange, “scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori”, e viene contemplata l’assegnazione di 200 nuove concessioni, sul modello gara Bersani del 2006.

Potranno partecipare a questa nuova gara i titolari delle concessioni rilasciate da AAMS e gli operatori che esercitino in uno degli Stati dello Spazio economico europeo. Tutti gli aspiranti concessionari dovranno avere realizzato un fatturato complessivo nei due anni precedenti, di 1,5 milioni di euro. Sulla opportunità di altre concessioni, dobbiamo ritenere che il legislatore abbia valutato il livello attuale di saturazione del mercato, tenuto altresì conto che nel dicembre 2011 le concessioni ippiche e sportive assegnate tra il 1999 ed il 2000 dovrebbero scadere. Ritorna poi la proposta dell’istituzione di un portale unico per i giochi a distanza, introducendo l’obbligo di offrire il gioco via internet “esclusivamente attraverso il portale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all’area operativa del predetto sito”.

Al portale di Aams andranno tutte le informazioni, in forma anonima (criptata), “relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale”.

Sempre riguardo al gioco on line, e più specificatamente nella parte che regola la stipula del contratto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, si prospetta:

  1. unicità del conto di gioco;
  2. indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate;
  3. tempestiva contabilizzazione e accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme che il giocatore intende prelevare.

In fine, lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, che presuppone l’accettazione da parte del concessionario della regolamentazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano, prevedendo che sia Italiano il foro competente per le eventuali controversie. In buona parte si tratta di previsioni che a suo tempo costitiuvano il corpus del decreto c. d. di riordino del gioco a distanza, inviato a Bruxelles la scorsa primavera e ritornato con osservazioni. Buona volontà sicuramente. Quello che si auspica è la ripresa – o la nuova definizione – di un ruolo guida del mondo dei giochi, che possa supportare decisioni e modifiche normative con studi approfonditi, adeguati e trasparenti. Il contemperare mercato e riserva di legge è esercizio complesso ma necessario.
Proprio per la sua complessità richiede un notevole dispiego di forze: di certo – visti i numeri – non dovrebbero mancare le risorse per metterle in campo.

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