flag-it

Dettagli

La grande famiglia degli skill games

Mentre è in atto la consueta battaglia degli emendamenti d’autunno, che vede ippica e sport ora amici ed ora no, l’altro fronte in pieno fermento è quello del poker sportivo, antagonista e alleato dei neo arrivati skill games. Lasciando ad un momento diverso le valutazioni di opportunità, proviamo avedere cosa succede. Le diverse federazioni che promuovono il Poker Sportivo devono districarsi tra amministrazioni confliggenti ed una normativa complessa in costante evoluzione.

La Provincia Autonoma di Trento è stata la prima amministrazione locale italiana ad aver preso una posizione chiara nei confronti del poker sportivo: non classificandolo come gioco d’azzardo, ha modificato la propria Tabella dei Giochi Proibiti. Con decreto del Presidente della Provincia n. 9 di data 11 febbraio 2008 (pubblicato sul B. U.R. n. 8 di data 19 febbraio 2008) e’ stata infatti approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (T. U.L. P.S.), dell’art. 13, comma 3, della L. P. 14 luglio 2000, n. 9 e dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione emanato con D. P.G. P. 21-72/Leg. dd. 14 giugno 2001, la nuova tabella dei giochi proibiti.

Viene quindi ivi consentita l’organizzazione di “tornei di poker sportivo” alle seguenti condizioni, determinate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (verbale di riunione dell’11 settembre 2007):

  • la quota di iscrizione predeterminata non deve essere superiore a 50,00 euro;
  • la quota di partecipazione alle spese non deve essere superiore al 10% della quota di iscrizione;
  • i proventi del gioco devono essere prestabiliti, costituiti solo dalle quote di iscrizione e destinati esclusivamente all’acquisto di premi;
  • il montepremi deve essere costituito dalle quote di iscrizione; sono vietati premi in denaro;
  • è vietato incrementare la raccolta del denaro, ad esempio con acquisto di ulteriori fiches
  • la perdita non deve essere aleatoria, nel senso che ciascun socio-giocatore deve preventivamente conoscere con esattezza cosa può vincere o perdere.

Altre province invece hanno avversato l’organizzazione dei tornei di poker sportivo. Lo scorso martedì (21 ottobre) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Poker One, Associazione di Campobasso di Poker Sportivo per l’annullamento dell’ordinanza del TAR MOLISE che proibiva i tornei live di poker Texas Hold’em nella regione. Ricorso accolto in quanto il provvedimento impugnato risultava affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l’impegno dell’appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rendeva il torneo oggetto del giudizio del tutto analogo ad altri tornei che erano invece stati autorizzati da altre Questure (si pensi alla questura di Bari). “…pertanto, in assenza di una determinazione di carattere generale da parte del Ministero, tale disparità di trattamento, non sorretta da adeguata motivazione, evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris”(cfr Ordinanza del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2008). La decisione non risolve il problema, che di certo verrà dibattuto molte altre volte in varie sedi giudiziali.

Forse però grazie a questo giudizio avremo finalmente contezza di quella circolare annunciata del Ministero dell’Interno, da indirizzare alle varie questure per uniformare il gioco del Texas Hold’em live in tutta Italia.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli