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Poker on-line e sportivo terrestre

Riprenderà martedì 3 febbraio p. v. alla Commissione Politiche dell’Unione del Senato l’esame del disegno di legge n. 1078, contenente l’emendamento governativo (art. 16 bis) relativo al gioco on line. Il dibattito sul provvedimento proseguirà nella seduta della giornata successiva, mercoledì 4 febbraio. All’ordine del giorno la votazione degli emendamenti.

Una volta approvato in commissione, ricevuti i pareri in sede consultiva delle altre commissioni, il testo verrà licenziato per l’aula del Senato, iniziando ad assumere la veste di legge. L’esame in commissione del ddl – Legge Comunitaria 2008- che interviene per adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni dell’Unione Europea vigenti, dovrebbe quindi esaurirsi entro il 6 febbraio p. v.. L’emendamento riprende e sviluppa le norme sul gioco on line già stralciate dalla recente legge sui giochi n. 184 del novembre 2008, ma c’è spazio anche per il gioco c. d. “terrestre”: nel testo sono previste alcune regole per i tornei di poker dal vivo, in linea con quanto suggerito dal Ministero dell’Interno, ed in attesa che lo stesso Ministero renda noto il regolamento. Un breve estratto: l’importo massimo delle quote di partecipazione ai tornei dal vivo sarà “di modico valore” così da escludere il fine di lucro. sarà inoltre vietata la possibilità di effettuare “rebuy”, l’acquisto di altre fiches una volta esaurita la quota di partenza. gli organizzatori non potranno offrire più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

Forse con un nuovo regolamento del poker terrestre, se il progetto n. 1084 dovesse divenire legge, si porrà fine alla diatriba tra le questure ed i circoli. La contesa tiene banco da diversi anni. Già con la legge finanziaria del 2006 (articolo 93 comma I), e poi con il successivo Decreto Bersani, si è statuito che tutti i giochi di carte in forma di torneo a quota fissa non sono giochi d’azzardo ma di abilità. Il paradosso è determinato dal fatto che tale enunciato, relativo alla regolamentazione del gioco raccolto attraverso tecniche di comunicazione a distanza, viene ritenuto non estendibile al gioco dal vivo: se giochiamo a soldi sul pc, il gioco è d’abilità; se giochiamo lo stesso gioco dal vivo, con una spesa massima di 30 euro, il gioco è d’azzardo, e viene perseguito dalle disposizioni del codice penale.

Questa incertezza normativa ha generato contraddizioni tra provvedimenti presi da diverse questure sul territorio nazionale. Alcune hanno vietato la pratica del Texas Hold’em nei circoli, mentre in altre parti d’Italia (basta pensare alla situazione paradossale del Trentino dove il gioco è autorizzato, e del Friuli dove è stato appena vietato) questo è stato inserito nella tabella dei giochi consentiti. La Questura udinese sembra ignorare che il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su un caso equipollente, dando piena ragione ai ricorrenti, e non tiene conto che è già stata redatta una relazione da parte del ministero degli Interni, sottoscritta dal ministro Maroni e dal capo della polizia Manganelli, in cui il gioco “terrestre” in forma associativa viene ritenuto lecito e praticabile nel rispetto di determinati parametri, e che lo stesso Consiglio di Stato, adito in via consultiva, ha espresso parere favorevole alla citata relazione. Il male peggiore è la confusione e la mancanza di un chiaro principio di riferimento. Una norma quadro alla quale riportare le situazioni locali – ed è vero che potranno esservi difformità –, che permetta comunque di adottare provvedimenti omogenei.

Nel caos attuale, chi ci guadagna sono sempre i furbetti.

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