La pubblicità del gioco on line
Una recente sentenza dell’Alta Corte di Oldenburg ha statuito che la Toto-Lotto Niedersachsen GmbH – concessionaria statale tedesca della Bassa Sassonia per i servizi della lotteria – non potrà più pubblicizzare la sua attività via Internet.
La Corte ha ritenuto che il messaggio pubblicitario sul sito della Società concessionaria potesse essere un illegittimo invito a partecipare ad un gioco aleatorio, contravvenendo in tal modo all’articolo 5 del Trattato sul Gambling che proibisce il marketing di gioco d’azzardo via TV, Internet e cellulare. Infatti, con legge federale del 29 dicembre 2007, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, la Germania ha disposto il divieto di raccogliere il gioco on line all’interno dei propri lander.
La legge in menzione prevede:
- Il divieto di intermediazione di gioco d’azzardo on line
- Il divieto di effettuare scommesse on line da parte di privati, indipendentemente dal luogo in cui la società fornitrice del gioco d’azzardo si trova
- Il divieto di qualsiasi pubblicità di gioco d’azzardo on line
L’obbligo dei fornitori di servizi Internet:
- Di oscurare tutti i siti di gioco d’azzardo on line (sul modello del decreto di oscuramento del 21 gennaio 2007 di AAMS)
- Di bloccare tutte le transazioni in denaro con questi siti
La legge, comunemente detta “il Trattato”, è oggetto di numerose impugnative da parte di operatori internazionali, nonché di procedura di infrazione da parte della stessa UE. La novità della citata sentenza è che colpisce un soggetto pubblico (la concessionaria del Lander della Bassa Sassonia) che effettua raccolta di lotterie Proprio le Lotterie tedesche hanno dato origine al Trattato, che ora sembra ritorcesi contro. O che quanto meno dimostra la sua inadeguatezza, dando prova che un proibizionismo cieco non porta alcun beneficio. E la pubblicità è certo una componente essenziale per questa attività, sia essa di derivazione pubblica che privata. Peraltro, anche il nostro sistema seppur assai distante da quello tedesco, ha mantenuto il punto di contatto tra gioco lecito e pubblicità.
A tal proposito ricordiamo la pronuncia n. 75/2008 del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che ha imposto lo stop alle pubblicità (piuttosto eclatanti) di un noto operatore estero di poker on line. Secondo il Giurì, “la denominazione Pokerstars vale ad identificare un gioco telematico al quale si può partecipare sia con soldi virtuali che con soldi veri mediante, in quest’ultimo caso, il collegamento sul sito HYPERLINK “http://www.pokerstars.com” www.pokerstars.com, che in Italia è stato bandito con provvedimento 21/1/2007 dell’AAMS perché gestito da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi on line.” La pubblicità avrebbe omesso di evidenziare che in Italia è vietata la partecipazione al gioco telematico con soldi veri offerto da Pokerstars “inducendo così l’utente in errore circa la possibilità di fruire del gioco senza rischi di perdite (o vincite) di denaro”, in contrasto con gli articoli 1 e 2 del Codice di Autodisciplina del Giuri (“Lealtà della comunicazione commerciale” e “Comunicazione commerciale ingannevole”). Dichiarava lo IAP che: “la pubblicità contestata è in contrasto con gli artt. 1 e 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione”. Una chiara applicazione derivata del secondo decreto di oscuramento.
E’ d’uopo sottolineare che il provvedimento in esame censura però l’attività di un operatore privo di licenza nel nostro Paese, diversamente dal legislatore tedesco che, senza fare alcuna distinzione, censura a prescindere la pubblicità dei giochi on line contraddicendo se stesso – in quanto gestore monopolista degli stessi -, e in spregio delle disposizioni del Trattato UE, senza nemmeno prendersi la briga di valutare se i famosi cinque principi richiamati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Palcanica (proporzionalità, non discriminazione, necessità, equivalenza ed effettività) a giustifica di normative nazionali in deroga, fossero stati rispettati. Il che ci rende il merito ancora una volta in questo settore di essere uno Stato virtuoso.