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La Finanziaria contro i bookmaker

Nella tanto discussa e “chiacchierata” legge finanziaria i commi 11, 12 e seguenti dell’art 66, quello dedicato al settore giochi e scommesse, prevedono che i fornitori di connettività alla rete di Internet, o i gestori di altri reti telematiche o di telecomunicazioni o gli altri operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione della rete alle società, che senza la prevista concessione statale, offrono attraverso internet servizi di raccolta di giochi e scommesse.

La norma richiamata merita alcune riflessioni. Il Legislatore, in primis, dovrebbe indicare con più precisione quelli che sono i destinatari di questo “ULTIMATUM”. Se dovesse infatti passare il suindicato testo del comma 11 dell’art. 66 sarebbe difficile individuare il vero responsabile. L’obbligo di denuncia in capo a chi sorge?

Al fornitore di connettività oppure al gestore, oppure ancora agli altri operatori, la cui individuazione e collocazione peraltro non è di pronta soluzione. Ed inoltre si riferisce ad operatori soltanto nostrani oppure anche agli operatori comunitari? Al di là delle questioni meramente e squisitamente tecniche credo che nel redigere detta norma si sarebbero dovuti tenere in considerazione alcuni principi basilari. In primo luogo l’a-territorialità di internet. La Commissione europea nella sua comunicazione recante “Linee direttrici sulle restrizioni verticali” (2000/C 291/01) ha infatti sostenuto che “l’uso di internet non è in generale considerato come una forma di vendita attiva nei territori o ai gruppi suddetti, trattandosi di un modo ragionevole per raggiungere tutti i clienti. Il fatto che ciò possa produrre effetti al di fuori del proprio territorio o gruppo di clienti è una conseguenza della tecnologia, che consente un facile accesso da qualsiasi luogo”. Questo principio peraltro è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito (Coni c/Ladbrokers E-Gaming Ltd, Tribunale civile di Roma, sez. II, sentenza pubblicata in data 18 aprile 2005) che configura la rete “come area della comunicazione globale”. Ritengo infatti che non si possa introdurre una norma, che appare anacronistica e non tenga nella debita considerazione una delle caratteristiche precipue ed essenziali di internet: la globalità. Non credo inoltre che imporre delle sanzioni agli operatori telematici possa essere la soluzione per canalizzare il settore gioco e scommesse all’interno di un “circuito più sicuro”, anzi il rischio serio che si corre, ancora una volta, è quello di creare mercati paralleli, dove non ci sono regole. Del resto, le attività di raccolta telematiche delle scommesse poste in essere dai bookmaker sono state recentemente ritenute lecite da parte della già richiamata giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Roma ha infatti ritenuto che la Ladbrokers E-Gaming Ltd nell’accettare le scommesse da parte di scommettitori italiani non violi la legge n. 401/89. Ed inoltre il Giudice Unico ha anche rilevato che non sussiste, anzi non sussisteva alcuna violazione da parte del suindicato bookmaker della privativa riservata al CONI dalla legge statale avuto riguardo sia ai limiti spaziali della efficacia della legge statale italiana sia alla liceità del mezzo telematico utilizzato dalla Società concorrente sul mercato delle scommesse.

Ritengo infine che se la norma in esame, dovesse passare, sicuramente sarà sottoposta all’esame dei giudici nazionali e della commissione europea. Certo la questione non verrà risolta immediatamente i tempi e le lungaggini dell’amministrazioni giudiziarie, sicuramente potranno favorire il sorgere di situazioni ibride, che non possono e non potranno costituire un valido supporto al progetto, che personalmente ritengo valido, di canalizzazione del gioco lecito e responsabile. E’ inutile infatti affidare la costruzione di un progetto a norme che in un futuro potranno essere dichiarate incostituzionali e contrarie alle disposizioni del trattato della Comunità Europea.

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