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Il gioco a distanza

La regolamentazione del gioco a distanza è oggetto di molte interpretazioni da parte degli addetti ai lavori, che hanno tentato e tentano di dare definitività alla normativa. Il principio cardine, che porrei a fondamento, previsto anche nella legge finanziaria 2006, è quello del divieto di ogni ipotesi di intermediazione (art. 7 del D. M. n. 174 del 1998) nelle attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quindi quello del rapporto diretto tra concessionario e scommettitore/cliente.

Ciò posto, è interessante andare ad analizzare quelle che sono invece le attività “lecite” e non.
La possibilità di poter raccogliere le scommesse all’interno dei punti remoti è stata chiarita dalla circolare del 14 luglio 2003 dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, secondo la quale la trasmissione dei dati relativi alle scommesse telefoniche e telematiche può avvenire, oltre che tramite apparati telematici ubicati in abitazioni private, anche tramite apparecchiature poste in esercizi commerciali o comunque in luoghi aperti al pubblico e preferibilmente negli esercizi già autorizzati alla raccolta di altri giochi riservati all’Amministrazione finanziaria. In detta circolare viene inoltre ben evidenziato che nelle raccolta delle scommesse a distanza non può essere applicato il divieto contenuto nell’art. 7 del D. M. 2 giugno 1998 n. 174 (“Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall’Autorità di pubblica sicurezza”), perché ad avviso dell’Amministrazione la norma in questione sarebbe riferibile alle modalità di accettazione e raccolta diverse da quelle telefoniche. La circolare del 14 luglio 2003 rappresenta, è evidente, un primo tentativo da parte di AAMS di dare un’interpretazione alle troppe, lacune normative (cit. test. circolare del 14 luglio 2003 “Nel silenzio della norma”).

Con la successiva circolare n. 2005/19585/COA/UDC dell’11 aprile 2005 AAMS ha cercato di “inquadrare” la raccolta delle scommesse a distanza, tentando di organizzare i punti remoti. Nel testo si precisa infatti che il concessionario deve rendere disponibili ad AAMS i dati relativi all’ubicazione, e gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco i c. d. punti remoti, dove comunque si possono distribuire i contratti di gioco e offrire i servizi di accredito sui conti di gioco. In queste locations devono essere ben visibili il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni e tutte le comunicazioni predisposte da AAMS a tutela dello scommettitore. Nulla viene previsto nella circolare dell’ 11 aprile 2005 riguardo la effettiva raccolta delle scommesse in locali diversi dall’agenzia. Nel silenzio si potrebbe dedurre che ciò allo stato è permesso ma tenendo in conto il principio cardine del divieto di intermediazione e nel rispetto delle regole ben evidenziate nella suindicata circolare. Gli addetti ai lavori sono ben consci di questa “vacatio” ed infatti il comma 29 dell’art. 66 del testo della legge finanziaria 2006 (che ancora deve essere approvato) prevede la possibilità di attivazione da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentano al giocatore in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse. Volendo dare chiarezza potremmo riassumere in questo modo: all’interno dei punti remoti autorizzati è possibile aprire conti di gioco con sottoscrizione dei relativi contratti ed usufruire dei servizi di accredito sui conti di gioco; all’interno dei punti remoti non si possono effettuare giocate su conti non propri, e non si possono pagare le vincite; ed infine come da ogni postazione remota (casa, ufficio ecc. ecc.) così dagli internet point autorizzati un cliente avrà diritto di accedere al proprio conto per effettuarvi la giocata. Sarà a mio parere fatto salvo il costo di utilizzo della postazione, che il gestore dello stesso internet point potrà richiedere al cliente.

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