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Il nuovo gioco on line: breve disamina dei nuovi provvedimenti

E’ durata un anno (dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge n. 88/09) ma alla fine l’attesa non è stata vana: con i cinque provvedimenti inviati a Bruxelles la settimana scorsa (dove resteranno sino al 15 ottobre – data in cui terminerà il periodo minimo di stand still) inizia una nuova era del gioco telematico.

Telematico, o che viene raccolto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Internet; – Telefonia fissa (IVR, Call center) ; – Telefonia mobile (SMS, WAP, GPRS, UMTS e future evoluzioni) ; – TV interattiva (digitale terrestre o satellitare; – Futuri canali di gioco a distanza selezionati da AAMS), comunque acquista una sua identità. All’inizio degli anni 2000 gli operatori potevano raccogliere il gioco on line in via sperimentale: questa fase è terminata con il decreto direttoriale del 21 marzo 2006 a cui ha fatto seguito la concessione bersani on line, finalmente disgiunta dalle licenze terrestri. Nello sviluppo attuale la concessione sarà una sola, senza più distinzione tra ippica e sportiva, e chi sottoscriverà la nuova, oppure gli atti integrativi, potrà raccogliere tutti i giochi legalizzati del portafoglio AAMS.

Ed infatti la concessione (art. 2 “oggetto della concessione” dello schema di atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera A) della legge 7 luglio 2009 n. 88) ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio, tramite raccolta a distanza, di uno o più dei seguenti giochi pubblici, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza:

giochi già in esercizio: 

  • scommesse sportive;
  • scommesse ippiche;
  • concorsi a pronostici sportivi ed ippici;
  • giochi di ippica nazionale;
  • giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo;
  • bingo.

giochi in via di regolamentazione ed attivazione: 

  • scommesse su eventi simulati;
  • giochi di sorte a quota fissa;
  • giochi di carte in modalità diversa dal torneo;
  • scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
  • ulteriori formule di gioco del bingo.

I nuovi concessionari, nell’ottica della separazione del canale di raccolta (art. 5 “obblighi generali del concessionario”, comma 2, lett. f) “svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto”) sono chiamati ad “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica” (art. 5 “obblighi generali del concessionario”, comma 2, lett. g) ; in caso di inadempimento si rischia la decadenza della concessione (art. 21 “revoca, sospensione e decadenza”, comma 2, lett. f) “il concessionario effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori od autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco telematico in sedi fisiche”).
Le regole ed il nuovo contratto di conto di gioco, che, definitivamente smaterializzaziato, può essere concluso in via telematica (art. 3- modalità di conclusione del contratto del contratto di conto di gioco “4. Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005″), sono votate a dare impulso al settore, ed aprono nuovi fronti di riflessione, anche se per adesso ogni commento potrebbe essere prematuro, considerato che le norme non sono ancora entrate ancora in vigore. Bisognerà infatti attendere che termini la fase di stand still, e poi la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Ma la vera novità della documentazione inviata a Bruxelles è la Carta dei Servizi (“la Carta dei Servizi è un patto di qualità che consente la giocatore di conoscere per poter esercitare consapevolmente i propri diritti, gli impegni che AAMS e i concessionari sono obbligati a rispettare ed è uno strumento per valutare e migliorare nel tempo, l’operatore dei concessionari, anche grazie all’introduzione di un canale di comunicazione privilegiato tra AAMS e giocatori”), con la quale Aams si impegna attraverso i concessionari ad inserire su tutti i canali che offrono gioco a distanza, un’area dedicata alla tutela del giocatore, al fine di sensibilizzarlo a una condotta di gioco responsabile, a comprendere i potenziali rischi del gioco d’azzardo, a conoscere le misure di autotutela e le informazioni pratiche sul gioco.

L’impegno si estende poi:

  1. ad inserire un’area di sensibilizzazione sulla tutela dei minori;
  2. ad offrire sessioni di gioco gratuite di apprendimento;
  3. ad introdurre il divieto di accettare richieste di apertura di un Conto gioco da parte di minori di 18 anni;
  4. ad inserire i test autovalutativi sulla predisposizione del giocatore ad un gioco responsabile.

Tutto questo perché si tenga ben presente che il ruolo di AAMS, per il tramite dei concessionari di gioco pubblico, è quello di dotare il settore di soluzioni tecnologiche e informatiche avanzate, che consentano standard elevati di sicurezza e permettano controlli efficaci atti a garantire la massima trasparenza e regolarità, e soprattutto possano garantire un dinamico e razionale sviluppo del mercato.

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