Il cash games ed il bingo on line: tra ricorsi e provvedimenti
Il comparto del gioco on line in questo particolare momento storico è oggetto di analisi sia da parte del Legislatore che da parte della magistratura; il primo, con la legge n. 73/10, meglio nota come c. d. “decreto incentivi” ha cercato di dare indicazioni certe per le modalità di raccolta del gioco terrestre ben distinto da quello on line; di contro, la seconda sezione del TAR del Lazio, la sezione più esperta in tema di giochi e scommesse, con due diverse ordinanze rilevanti per gli addetti ai lavori (Amministrazione e Concessionario), ha rallentato il lavoro dello Stato e fornito alcune indicazioni che sembrerebbero correggere il tiro del Legislatore.
Sul banco degli imputati questa volta c’erano il decreto sul cash games (più specificatamente il regolamento recante la “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” del 5 febbraio 2010, pubblicato nella G. U. del 23.03.2010 n. 68), e due provvedimenti, rispettivamente del 17 marzo e del 23 aprile u. s., relativi al diniego per i concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza, di raccogliere il bingo on line attraverso più siti; con i citati provvedimenti si era messa in discussione la figura del titolare di sistema, contemplata dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006. Le due ordinanze del Tar del 9 giugno u. s. meritano di essere approfondite, considerata l’importanza dei temi che trattano. Ma andiamo per ordine. I ricorrenti avverso il regolamento sugli skill games, contestano all’Amministrazione di aver modificato in maniera sostanziale il testo inviato alla Commissione Europea rispetto a quello pubblicato in Gazzetta ufficiale, dove sarebbero state introdotte delle ulteriori verifiche sulle piattaforme di gioco, inizialmente previste solo per il sistema di generazione dei numeri casuali. Non sarebbe stata rispettata quindi la direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione preventiva per norme e regole tecniche: per l’effetto, tutti i provvedimenti in tal guisa emanati dai singoli Stati membri, anche in relazione al settore dei giochi e delle scommesse, devono essere portati preventivamente a conoscenza della stessa Comunità. Quanto al decreto sul cash il Tar afferma nel relativo provvedimento cautelare che “la P. A. ha introdotto norme tecniche diverse da quelle “notificate” alla Commissione Europea, contrastanti con il Regolamento comunitario e maggiormente onerose per la ricorrente”, e lo ha sospeso ritenendo che “.. unilaterale modifica del regime obbligatorio regolante la fattispecie contrattuale contrasti sia con la disciplina pubblicistica che con quella privatistica”. Bene ha fatto comunque l’Amministrazione (si apprende dalla stampa) nelle more di eventuali appelli, ad inviare tutto in Commissione per assolvere agli obblighi di notifica. Ci si chiede ora quali saranno gli effetti dell’ordinanza sul cash: se in autunno si seguirà sempre lo stesso modello – inclusi gli enti certificatori, si intende -, oppure se verranno apportate delle modifiche strutturali e sostanziali a quanto proposto con il decreto del 5 febbraio 2010. Nell’immediato intanto potrebbe essere rimandato a settembre anche il rilascio delle nuove concessioni c. d. comunitarie. Effetto indesiderato per quegli operatori, esteri e nostrani, che sono alla porta, se non già in coda per entrare nel mercato dell’on line, che poi è quello a cui sembrerebbe mirare il regolatore. L’altra ordinanza sempre del 9 giugno u. s relativa al bingo, affronta il tema delicato del titolare di sistema. Aams aveva escluso la possibilità che i titolari di sistema – i concessionari di scommesse con una propria “riserva” di conti gioco – potessero accedere anche al Bingo Online, diversamente da quanto accade per le scommesse e gli skill games. Nello specifico, le società che hanno proposto ricorso al Tar contestano il fatto che non si consenta il collegamento tra una società concessionaria del Bingo e altre società che non siano anch’esse titolari di concessione. Secondo il TAR né il decreto che introduce il bingo online (più specificatamente, l’art. 2, c. 3 del D. D. 21 marzo 2006, “La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a distanza può essere esercitata dai titolari di concessione per il gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29″) né tanto meno le specifiche tecniche per la gestione del gioco on line, sembrano imporre al concessionario in modo inequivoco d’avvalersi del sistema dei conti di gioco di uno ed un solo titolare di sistema. I giudici amministrativi rilevano anche che a monte della loro decisione vi è la considerazione del fatto che “in assenza di espliciti divieti, non può l’AAMS far derivare da un dato testuale non concludente un limite all’ingresso di nuovi operatori (titolari dei conti di gioco di cui il concessionario intende avvalersi) in un mercato relativo non sottoposto a concessione, ma regolato solo con autorizzazione”. Questa pronuncia è assai rilevante perché lega la figura del titolare di sistema ad un regime autorizzatorio, riconoscendone l’istituzionalità. Qui si imporrà una riflessione per i tecnici del diritto, nel momento in cui dovranno redigere le regole del nuovo provvedimento che, in sostituzione del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, potrebbe porre fine alla figura del titolare di sistema.