La moneta elettronica
Con l’approvazione della legge n. 311/04 il legislatore ha previsto che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa adottare provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, di mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza al fine di assicurare una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale.
L’individuazione (con tutto ciò che comporta) di mezzi di pagamento specifici, all’apparenza dedicati e diversi dal denaro liquido si intende, non sarà di certo una passeggiata.
Un pò di cronistoria.
Nella circolare del 14 luglio 2003 prot. N. 2003/29910/COA/SEC, con la quale si procedeva a chiarimenti dei D. M. 15 febbraio 2001 n. 156, D. D. 30 maggio 2002 concernenti la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse, si fa menzione di schede telematiche, definite come supporti tecnici che non concretano l’attività di organizzazione delle scommesse e non ledono di conseguenza la riserva di legge a favore dello Stato. Deve intendersi dunque lecito e consentito il commercio di schede telematiche a ricarica zero, anche al di fuori dei locali dell’agenzie, anche se non previste dal contratto di scommessa, che si conclude tra concessionario e scommettitore. Del resto questo orientamento sembrava condiviso dal Ministero dell’Interno che considerava la vendita delle “card”, delle stesse ricariche e di ogni altro supporto tecnico commerciale ai clienti e la promozione dei servizi accessori al gioco, attività prettamente e squisitamente commerciali, non assoggettate alle disposizioni del T. U.L. P.S.. Successivamente, a distanza di circa un anno, sembrò esserci un “cambio di rotta”: le tanto acclamate schede diventano strumenti necessari per la stipula dei contratti per l’esercizio della raccolta in via telematica e telefonica delle scommesse. La vendita delle schede e/o carte viene considerata attività di scommessa e quindi consentita soltanto all’interno dei locali dove queste vengono effettuate.
Nella circolare dei Monopoli di Stato del 24 settembre 2004 (Prot. n. 2004/53104/COA/UDC) si legge infatti che la vendita di tessere pre-pagate per l’attivazione e/o ricarica di conto di gioco, in assenza di specifiche disposizioni che disciplinano tale materia, può essere considerata attività di scommessa, esercitabile dal concessionario solo all’interno dei locali autorizzati. Il legislatore, ben conscio dell’importanza dei mezzi di pagamento, sia per il gioco a distanza che per la possibilità di controllo che questi garantiscono, nell’ottica di una regolarizzazione definitiva dell’intero settore, con la legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ha delegato AAMS di procedere alla definizione, gestione e diffusione dei mezzi di pagamento specifici, diversi dal denaro, per la partecipazione del gioco a distanza, di tutte le modalità di gioco, persino le lotterie. I mezzi di pagamento specifici dunque estendono il raggio di azione, non riguardando più soltanto le scommesse.
Con la legge n. 284 del 2 dicembre 2005 siamo tornati sul tema: qui si statuisce che la commercializzazione dei mezzi di pagamento dovrà avvenire attraverso le attuali reti di raccolta del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, e delle scommesse a distanza, etc.., e che inoltre, ciascuna rete di raccolta del gioco dovrà commercializzare in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. Il legislatore, con la suindicata normativa, ha stabilito che i provvedimenti attuativi dovranno essere emanati entro il 30 aprile 2006. Ma che cosa sono in concreto questi fatidici mezzi di pagamento? Come saranno concepiti? Torniamo per un attimo al punto di partenza, il settore delle scommesse e la raccolta/offerta telematica. Chi naviga (ahilui!) sui siti internazionali nota come a disposizione del cliente vi siano a volte sino a 40 diversi mezzi di pagamento. Tutti conosciamo la ritrosia dei nostri connazionali ad utilizzare le carte di credito, e più ancora ad utilizzarle per acquisti on-line. E’ certamente un problema di sicurezza (le truffe sono all’ordine del giorno) ma anche di corretta informazione e di educazione dell’utente all’utilizzo della rete. Le statistiche degli operatori di on-line betting rilevano come il mezzo più gettonato sia la VISA Electron, una cosi detta carta di debito elettronica. Una valida alternativa al denaro dunque la moneta elettronica, che secondo quanto stabilito dal T.U.B. costituisce il valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente.
Ne riporto alcune caratteristiche: la moneta elettronica deve essere:
- memorizzata su un dispositivo elettronico;
- emessa dietro ricezione di fondi il cui valore deve essere non inferiore al valore monetario emesso;
- deve essere accettata come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.
L’emissione e l’utilizzazione della moneta elettronica non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico (movimentazione dei fondi in generale) ; infatti, e di questo si dovrà tenere ben conto nella redazione del regolamento, la raccolta di risparmio tra il pubblico non è consentita ai soggetti diversi dalle banche, ai sensi dell’art. 11 T.U.B. Va comunque riportato il dettato dell’art. 114-bis del T.U.B. in virtù del quale l’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche ed agli istituti di moneta elettronica. Quest’ultimi in particolare possono svolgere esclusivamente attività di emissione di moneta elettronica e sono iscritti dalla Banca d’Italia in un apposito albo.
Il regolamento, che aspettiamo nella prima metà del 2006, dovrà quindi tenere in considerazione i principi stabiliti dal testo unico in tema di raccolta di risparmio ed emissione di moneta elettronica. Sarà certo opportuna una stretta collaborazione tra i concessionari, i gestori della rete – quando non siano li stessi -, e gli istituti, banche e non solo, che emetteranno moneta elettronica, tenendo ben presenti sempre i principi comunitari e nazionali in tema di libera concorrenza. Infine la curiosa chiosa dell’ultima norma richiamata (.. che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti) che se applicata darà vita ad una guerra mediatica interessante, seppure un po contraddittoria nei presupposti: cosa intendiamo per rete? chi stabilisce quali giochi siano esclusivi di una o dell’altra rete? quando si estende la facoltà di raccolta telematica a giochi diversi, che rete si utilizza?
Forse sono domande dalle risposte per molti scontate, ma giocare un po con la fantasia (specialmente prima) non fa male a nessuno.