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Il futuro del telematico dopo le riforme introdotte con la legge n. 88/09

L’intero comparto del gioco telematico si è sviluppato in Italia sin dai primi anni del 2000, quando a seguito di circolari dell’Amministrazione alcuni operatori iniziarono a commercializzare il gioco on line utilizzando la rete terrestre.

Già all’epoca però l’Amministrazione, con una circolare del 24 novembre 2005, aveva iniziato ad interloquire con i concessionari che lavoravano attraverso delle reti dei c. d. punti remoti, dando indicazioni riguardo le modalità di gestione; con la menzionata nota la stessa Amministrazione motivava i provvedimenti di intimazione alla risoluzione dei contratti di affiliazione, sulla base delle seguenti valutazioni:

  • il regime concessorio in vigore, nel settore della raccolta delle scommesse sportive conseguiva ad una scelta politica codificata, in forza della quale “l’Amministrazione è chiamata svolgere tra le altre le funzioni istituzionali volte alla tutela del gioco lecito ed alla prevenzione e repressione di qualsiasi forma di raccolta delle scommesse non consentita dalla normativa vigente;
  • ai c. d. “punti remoti” non era consentito di intervenire nell’attività di apertura e movimentazione di gioco, ossia non era loro consentito:
    – ricevere dallo scommettitore che voleva aprire conti personali di scommesse, somme di danaro a fronte dell’accredito contestuale sul conto corrente personale dello scommettitore;
    – ricevere dallo scommettitore, identificato tramite ritiro di documento di identità e codice fiscale, documenti sottoscritti dallo stesso su moduli predisposti dal concessionario, comprovanti la stipulazione di contratti di apertura del conto di scommessa (i contratti sono conformi a quelli approvati da Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato);
    – trasmettere materialmente al concessionario / gestore di scommesse i documenti sottoscritti dallo scommettitore con la fotocopia dei documenti d’identità.

Dopo circa sei mesi veniva pubblicato il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, con il quale per la prima volta veniva regolamentato il gioco a distanza. In particolare l’art. 9 del menzionato decreto individuava le caratteristiche dei punti di commercializzazione. L’attività di commercializzazione poteva essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei prescritti requisiti (assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso d’ attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto ed assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti dell’Amministrazione). Nel menzionato decreto direttoriale restava fermo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. Era altresi’ vietata la liquidazione di importi di credito di gioco. Il decreto direttoriale venne modificato, come è noto, dal decreto direttoriale del 25 giugno 2007, che stabilva “regole” più rigide per i punti di commercializzazione. Fin qui la storia. Ora tutto il modello PDC (totem compresi) sta per essere mandato in pensione, in quanto ai sensi dell’art. 4 della bozza del decreto direttoriale inviato in Commissione Europea (“A decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 (…), come modificato dal decreto direttoriale del 25 giugno 2007 (…) “) i precedenti decreti direttoriali cesseranno di produrre i loro effetti su tutta la rete. Avremo un altro provvedimento di analoga portata, oppure le regole saranno quelle individuate già nei cinque atti inviati a Bruxelles il 14 luglio 2010 (n. not. 2010/494/I)? La risposta è complessa, anche perché la legge n. 88/09 (c. d. legge comunitaria) ha preannunciato che il concessionario avrebbe dovuto scegliere il canale con il quale proporre il proprio servizio-business: canale terrestre o canale telematico. Scelta dunque decisiva, e l’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: una netta separazione tra le due reti. A valle della summa divisio tra il terrestre e l’on line (sulla quale ci riserviamo di trattare approfonditamente a parte), nello sviluppo attuale la concessione telematica sarà una sola, senza più distinzione tra ippica e sport, e chi sottoscriverà una nuova concessione, oppure gli atti integrativi, potrà raccogliere tutti i giochi legalizzati del portafoglio AAMS. I nuovi concessionari, nell’ottica della separazione del canale di raccolta (art. 5 “obblighi generali del concessionario”, comma 2, lett. f, g) “svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto”) saranno comunque chiamati ad “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”; in caso di inadempimento si rischia la decadenza della concessione (art. 21 “revoca, sospensione e decadenza”, comma 2, lett. f) “il concessionario effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori od autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco telematico in sedi fisiche”). Le regole ed il nuovo contratto di conto di gioco, che definitivamente smaterializzato potrà essere concluso in via telematica (art. 3- modalità di conclusione del contratto del contratto di conto di gioco “4. Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005″), sono votate a dare impulso al settore, ed aprono nuovi fronti di riflessione. Abbiamo raccolto alcuni spunti che, sebbene possano apparire prematuri, forse e’ bene riportare, food for thoughts, dicono gli inglesi:

  • il connubio tra la rete terreste e la rete on line non può essere oggetto di un divorzio così definitivo e netto, anche perché per piu di una parte dei diretti interessati – operatori e giocatori consumatori – le due reti sono ancora oggi inscindibili per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
  • la presenza sul territorio degli operatori titolari di una licenza rilasciata dallo Stato Italiano che svolgono l’attività di sponsorizzazione, garantisce la canalizzazione della raccolta del gioco in circuiti leciti e controllabili, impedendo per quanto possibile il prolificarsi degli operatori illegali;
  • l’eccesso di regolamentazione puo produrre un effetto contrario, con costi di attività di controllo conseguente non sostenibili.

Di argomenti interessanti ce ne sono. Sta di fatto che in Italia in questi anni abbiamo sviluppato un grado di competenza sia nel mercato che nel regolatore assai rilevante. Forse non riscontrabile in alcun altro paese. Questo patrimonio di certo non andra’ disperso, e siamo convinti che e’ chiaro a tutti – nonostante le apparenze – che da una parte o dall’altra la corda si tira ma non si spezza.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”

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