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Verso la stabilizzazione nel settore dei giochi

In un momento piuttosto depresso della vita economica e istituzionale del nostro paese viene approvata la manovra che, a detta di tutti, favorevoli o meno alle sue misure, potrebbe salvarci da una retrocessione, garantendo si spera la stabilità dei conti dello Stato e nei prossimi tre anni il pareggio di bilancio. Nel corpo della manovra non potevano mancare provvedimenti sui giochi pubblici, sia obbligati che innovativi.

E non potevano mancare gli strali di chi è contro a prescindere, usufruendo comunque di una comunicazione negativa facile e di impatto. Difficile infatti è il contrario, cercare di spiegare, di entrare nel dettaglio ma anche nella logica dell’organizzazione del gioco pubblico. Ci sta, fa parte del gioco. Quello che reputiamo interessante valutare è se il successo, la diffusione, l’espansione, del mondo del gioco (su questo abbiamo scritto peraltro) non sia anche effetto della sua struttura credibile ed attenta, della dedizione delle istituzioni di riferimento e degli operatori, in altre parole della credibilità che in questi tempi bui altri settori non hanno. Credibilità si intenda anche fatta di quella facilità di partecipazione che giustamente viene vista come pericolo, e altrettanto giustamente viene attenzionata da chi di dovere. In altre parole, se ci si dedicasse ad altri settori della vita pubblica ed economica del paese così professionalmente come si è fatto con il gioco, forse il gioco stesso assumerebbe meno rilevanza scandalistica, e fruiremmo di innovazioni e riforme diffuse.

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 164 del 16 luglio è stata pubblicata la legge n. 111/11 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria’. È dunque in vigore da domenica 17 la Manovra economica che prevede all’articolo 14 la trasformazione dell’Unire in Assi e un articolo 24, interamente dedicato a disposizioni in materia di gioco. La scorsa settimana la manovra è stata sottoposta all’esame delle Camere, e con effetto lampo – caso raro per la ns. repubblica che ci ha sempre abituato a dialoghi lunghi ed in alcuni casi costruttivi – ecco che in quindici giorni il settore dei giochi, la cui industria strutturata garantisce entrare cospicue ed il cui modello concessorio continua ad essere emulato (si pensi al recente caso inglese), subisce una piccola rivoluzione. Di seguito alcuni passaggi dell’art. 24 della legge n. 111/11: a) commi 19-22(Divieto di gioco per minori). I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori. E’ vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni. Viene altresì evidenziato il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro. Il successivo comma 21 dispone un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dalla legge di stabilità. In particolare il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (precedentemente da 500 a 1.000 euro), nonché con la chiusura dell’esercizio da dieci fino a trenta giorni (prima era fino a quindici giorni).

Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Si prevede l’obbligo per il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni sono applicate dall’ufficio territoriale di AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.

Commi 24-27 (Requisiti per le società partecipanti a gare nel settore dei giochi)

Il comma 24, modificando l’articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”) estende l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici.

Il successivo comma 25 non consente la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

A tal fine il comma 26 stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento; in caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale  dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo. Infine il comma 27 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 per le gare indette successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame. Passaggio fondamentale che prevede un diverso trattamento per coloro che presenteranno la propria richiesta di acquisizione della concessione c.d. comunitaria entro il 30 dicembre 2011. 

Commi 29-31 (Obblighi di segnalazioni per operatori finanziari)

Il comma 29, impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente ad AAMS, i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione. Le misure sanzionatorie di tipo pecuniario potranno variare da 300.000 a 1.300.000 (!) euro per le società emittenti e per gli operatori inadempienti. Le istruzioni per applicare questa ulteriore misura cautelativa, una sorta di oscuramento per i fornitori di mezzi di pagamento, saranno individuate con appositi regolamenti ministeriali. Ci si aspetta che anche queste disposizioni costituiscano un misura efficace nei confronti degli operatori che operano senza CONCESSIONE nel territorio italiano, a ribadire che autorizzazioni o licenze, siano ex art. 88 TULPS o altro, sono naturale conseguenza del titolo necessario per operare in Italia come operatore di gioco, e cioè la concessione.

Comma 34 (Tornei non a distanza di poker sportivo)

L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 27, aveva previsto che con regolamento interministeriale (MEF di concerto con il Ministero degli Interni) fossero disciplinati i “tornei non a distanza di poker sportivo”; con il medesimo regolamento sarebbero stati altresì determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località. Il Legislatore, per riportare  alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano nel Paese, garantendo che l’esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili,  ha previsto con la novella n. 111/11 che:

a) con provvedimento del direttore generale dell’AAMS, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano altresì determinati l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta (come per gli skill games previsti dal decreto bersani).

b) È prevista l’aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base considerevole di 100.000 euro.

Commi 35 e 36  (Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT)

Entro il 30 settembre 2011 AAMS  dovrebbe avviare, dopo due anni d’attesa e due rinvii, le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito. E’ contemplato l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti da parte dell’Amministrazione; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali (da un minimo del 7 per cento fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale VLT (videolotteries). Viene altresì previsto un contributo una tantum nella misura di 100 euro, una fee d’accesso, per ogni apparecchio installato a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi (c.d. “AWP”) per il gioco lecito che consentono vincite in denaro ex art. 110, co. 6 a) del T.U.L.P.S..

Commi 37 e 36 (gare per i punti di vendita di gioco pubblico terrestre)

La terza ed ultima gara è contemplata nei commi 36 e 37 del decreto legge n. 98 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n.111/11.

L’obiettivo che il Legislatore intende realizzare con queste procedure è “la sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva” e “la più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di distribuzione”. L’integrazione tra ippica e sport potrebbe essere d’ausilio ai giochi dedicati alle corse dei cavalli, la cui raccolta è in crisi da anni; mentre per il presidio sul territorio (id est capillarità della rete distributiva) potrebbe fungere da contrasto agli operatori che privi di concessione raccolgono gioco, visto e considerato che alcuni TAR continuano ad emettere provvedimenti a loro favorevoli. La gara e/o gare, indette entro il 30 ottobre 2011, avranno ad oggetto: “la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.”, e più specificamente:

1) 5.000 corner per la raccolta del gioco pubblico su base ippica e sportiva, la cui base d’asta non può essere inferiore ai 25.000 euro. La gara è riservata ai quei soggetti italiani e/o di altri Stati dello Spazio economico europeo che a far data dal 17 luglio siano in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti agli operatori titolari delle concessioni bersani ippiche e/o sportive. Ai soggetti che sono già titolari delle concessioni c.d. terrestri, verranno revocati i diritti che già posseggono (una sorta di c.d. rottamazione come è accaduto per l’ultima gara ippica terrestre – c.d. gara Giorgietti). In compenso gli stessi potranno corrispondere un prezzo di aggiudicazione ridotto del 7% per ogni anno mancante alla fine della vigente concessione rispetto a quanto indicato nell’offerta. Gli operatori bersani trarranno  beneficio di questo sconto,  considerato che le loro concessioni scadranno il 30 giugno 2016;

2) 2000 negozi su base ippica e sportiva, la cui base d’asta non può essere inferiore ai 40.000 euro. La gara è riservata agli operatori (italiani oppure che hanno la sede negli altri Stati dello Spazio economico europeo)40.000i ano in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito le concessioni bersani ippiche e sportive. Per i negozi non sembrerebbero essere previsti sconti e rottamazioni.

Autunno caldo dunque, per gli operatori di gioco con ben tre gare in tre mesi.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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