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Manovra fiscale e giochi: un pacchetto contro l’illegalità

Lotta al gioco minorile come parola d’ordine. Diversi i punti chiave del testo che rivoluzioneranno il settore. Il giallo estivo dei giochi nella manovra, prima apparsi e poi scomparsi,  si è finalmente risolto, ed è partito lo studio, da parte degli addetti ai lavori, delle disposizioni contenute nell’art. 24 della Manovra Finanziaria 2011-2014 fortemente voluta dal Ministro Tremonti.

L’obiettivo dell’esecutivo in veste di legislatore sembrerebbe quello di un chiaro segnale di contrasto al gioco illegale. Si pensi ad esempio al  divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. Ed infatti nel testo inviato ieri al Quirinale per la sottoscrizione  si legge che: «Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Aams gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Aams, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L’inosservanza dell’obbligo (…) comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell’ufficio territoriale dell’Aams in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi (…) e la relativa decorrenza». Questa volta gli attori e quindi i destinatari del divieto sono le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali (di cui uno da poco diventato concessionario di gioco pubblico…) che devono bloccare i trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato senza averne titolo i servizi di raccolta di gioco. Il passaggio del decreto legge è molto interessante e si ispira ad alcune esperienze estere (si pensi ai casi eclatanti degli Stati Uniti e Norvegia) ma bisogna raccordarsi anche con altre norme in materia di TUB (testo unico bancario) e sentire anche qui gli operatori del settore bancario.

Ciò che desta preoccupazione, sempre analizzando la bozza del decreto, è l’uso delle parole “autorizzazioni” e “licenze” come apparenti antagoniste al sistema concessorio; uso che presta il fianco all’equivoco, quello di riconoscere così un sistema autorizzatorio scisso ed indipendente dall’attuale sistema concessorio. Oggi chi ha una concessione rilasciata da Aams di raccolta del gioco terrestre, deve poi ottenere una licenza ex art. 88 Tulps; viceversa, chi non ha la concessione non può essere titolare della menzionata licenza. Negli ultimi anni alcuni bookmakers d’oltralpe hanno tentato nei vari fori italiani di far riconoscere autonomia e vita propria alla licenza ex art. 88 TULPS invocando la titolarità della  concessione che gli stessi avevano acquisito nel Paese d’origine (peraltro tutta da verificare). Ora se mai passasse questo principio tramite un riconoscimento di validità al sistema autorizzatorio come antagonista a quello concessorio, a rischiare grosso sarebbero proprio le realtà sane del gioco in Italia, quelle che i protagonisti del calcio scommesse hanno accuratamente evitato, tanto per intenderci.

E proprio quando la Corte di Giustizia Europea riconosce la legittimità del sistema concessorio francese con la recentissima sentenza della scorsa settimana, il governo (inconsapevolmente, riterremmo) va controcorrente ipotizzando una convivenza incestuosa tra  sistema concessorio ed autorizzatorio. Di certo lo scopo no n sarà quello, ma sempre meglio chiarire. Altro aspetto del decreto  che merita menzione è quello relativo ai requisiti per la partecipazione a gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi. Tutti i soci dell’aspirante concessionario, sia persone fisiche che giuridiche con una partecipazione al capitale superiore al 2% devono produrre i vari documenti richiesti, antimafia, carichi pendenti, DURC e  così via. Oltre a questa verifica della filiera, legittima nell’ottica della trasparenza per la gestione del gioco pubblico, si prospetta che non possano partecipare agli appalti indetti da Aams le società rappresentate da soggetti che risulterebbero condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati o indagati per associazione a delinquere oppure per ricettazione o riciclaggio.

Anche qui lo scopo è nobile e deve essere perseguito: le società che raccolgono gioco devono essere gestite da soggetti dalla condotta irreprensibile. Non vorremmo però che tale estensione di irreprensibilità si trasformi in un virus capace di rendere vana l’intera previsione. Ipotizzare infatti di escludere una società perché qualcuno all’interno della compagine societaria sia sottoposto ad indagini per uno dei reati suindicati rischia di stravolgere il principio  della presunzione di innocenza.

E che succederebbe poi dell’indagato  già concessionario? Revoca automatica o impugnazione da parte dell’indagato escluso dalla gara? Magari – visti i tempi – diciamolo in maniera diversa, permettendo sia la pulizia che il mantenimento delle prerogative costituzionali, e vogliamo credere che sia possibile. Quanto ai bandi di gara presenti nelle bozza scomparsa, ci riserviamo uno specifico commento ad avanzamento lacopri. Il dato certo intanto, mentre si gioca a fare norme sui giochi, è che l’Amministrazione venerdì scorso ha pubblicato sul proprio sito due diversi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2011.

Il primo è il decreto interdirigenziale (Direttore dell’Amministrazione e Ragioniere Generale dello Stato) relativo alla “Determinazione dei requisiti di solidità patrimoniale, del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti di affidabilità onorabilità, professionalità e indipendenza posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse”. Il decreto prevede che i concessionari del gioco terrestre – il gioco on line non viene contemplato in questo provvedimento – trasmettano ad Aams con cadenza annuale i dati economici (valore della produzione; ricavi; costi della produzione) finanziari (ad es. passività totali, capitale fisso, investito etc.) dati tecnici (operatore di rete, ubicazione del Centro Elaborazione Dati, e il fatto che quest’ultimo sia sottoposto a disponibilità esclusiva o in condivisione con altri operatori) e dati gestionali (contratti e riferimenti, anagrafica dei titolari degli esercizi che commercializzano il gioco, sedi estere). Le variazioni a questi dati dovranno essere comunicate trimestralmente. La mancata trasmissione, o la trasmissione di dati inesatti comporta una sanzione da 500 a 1.500 euro, senza possibilità di “pagamento in misura ridotta” (ex art. 16 della legge n. 689/81). Gli artt. 4  e successivi del decreto in esame illustrano  i parametri per valutare la solidità patrimoniale delle concessionarie del gioco fisico.

Le operazioni che comportano una riduzione dell’indice dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. Le concessionarie sono tenute a riequilibrare il predetto indice entro sei mesi dall’approvazione del bilancio, pena la decadenza della concessione. L’art. 12 detta poi  i requisiti di affidabilità, onorabilità professionalità e indipendenza per le persone che ricoprono incarichi direttivi nelle compagnie concessionarie di giochi a terra.

Nel secondo provvedimento viene stabilito tra l’altro che i concessionari della rete fisica debbano trasmettere i dati di gioco all’Amministrazione con cadenza trimestrale. Oltre a questi però, i concessionari inviano all’Aams anche i dati contabili e le informazioni sulle iniziative che intendono intraprendere in materia di pubblicità di prodotto, sulla diffusione della cultura del gioco legale e responsabile e sulla tutela dei minori (art.2). I dati richiesti, che riguardano sempre la rete terrestre, saranno inviati ad Aams attraverso l’area riservata che verrà attivata e successivamente regolamentata da altro provvedimento (art.5).

Ecco dunqe una sorta di censimento dei punti di vendita terrestri a carico dei concessionari. Giusto e necessario in questo momento. Speriamo che l’effetto sia magari quello di avere a disposizione più risorse: gli ispettori degli uffici regionali potranno infatti evitare controlli presso i punti vendita dei concessionari per effettuare più accessi nei punti c.d. “illegali” , che stanno prolificando sul territorio a danno del mercato e dei consumatori.

Avvocato del Foro di Roma esperto di sportsbetting
e docente universitario
di Diritto dell’Informatica

L'articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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