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Tra norme e bandi

Il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” (c.d. decreto Balduzzi) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre u.s., è entrato in vigore in data 14 settembre u.s.

Due settimane fa la bozza in discussione al Consiglio dei Ministri aveva infiammato il settore con le previsioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili per le sale da gioco, prospettando scenari apocalittici per tutti gli operatori del settore. In sede di approvazione, pur rispettando gli obiettivi dello sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute, è stato corretto il tiro.

Il testo del decreto ad oggi in vigore suona così “(…) Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. Sono altresi’ vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche’ via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi

della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.” (art. 7, comma 4, del decreto legge n. 158/12).

6. Il committente del messaggio pubblicitario (……) e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e’ diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’ principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni e’ competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (…..)

Le disposizioni in tema di pubblicità hanno efficacia dal 1 gennaio 2013.” Si è compreso l’effetto che avrebbero avuto le disposizioni sulle distanze – creando diseguaglianze tra operatori, fughe repentine verso l’illegalità, impiego di forze troppo costoso per gli organi di controllo, contenziosi a pioggia, etc etc – e che invece concentrandosi sulla pubblicità sarebbe stato possibile ottenere anche migliori risultati. Peraltro liberando risorse che nel prossimo anno si potranno destinare a progetti coordinati, si spera, con lo spirito del decreto legge. Le sanzioni previste per chi non si adeguerà alle disposizioni del decreto non sono certo irrisorie, partendo da una base considerevole pari ad euro 100.000,00 (centomila/00). Altro tema rilevante del decreto, che dovrà essere convertito in legge entro la metà del prossimo novembre, sono i controlli sulle sale dove si commercializza il gioco pubblico (dagli apparecchi da intrattenimento alle scommesse ippiche e sportive, e tutti gli altri giochi pubblici). Ed infatti ai sensi dell’art. 7, comma 9 “L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (……..) di intesa con la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita’ di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita’ di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto (…..)”, ed ancora “

(….) L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzion della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando”.

Orbene, posto che i controlli dovranno abbracciare tutti i punti di gioco, e quindi soprattutto quelli illegali ai sensi della attuale normativa, va richiamato sia il legislatore che il regolatore alla attuazione di norme stringenti cum grano salis. E ciò proprio per gli stessi motivi che hanno portato a rivedere la prima stesura del decreto c.d. Balduzzi: se si stringono al collo gli operatori legittimati alla raccolta di gioco pubblico, l’effetto sarà solo negativo per tutti, Stato, cittadini, erario, sicurezza e via dicendo. Controlli seri e costanti quindi si certo, ma fiducia e possibilità di fare impresa a coloro che lo Stato stesso ha individuato – tramite la concessione – come adeguati a svolgere le sue proprie funzioni. Da un punto di vista tecnico poi, questo passaggio della norma merita di essere approfondito. Sembrerebbe infatti che la ricollocazione riguardi solo i luoghi che ospitano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 a TULPS e non gli altri. Per questi (sale VLT, negozio di gioco ect. ect., dove i minori non possono entrare) sarà l’Amministrazione a decidere se la vicinanza dei punti dove si commercializza il gioco pubblico ai c.d. luoghi sensibili, possa costituire una minaccia per le fasce più deboli. Si riconosce dunque il ruolo di AAMS, come chi scrive aveva auspicato, essendo questa l’unica e dedicata amministrazione che conosce il settore, che ha gli strumenti per proporre dei piani che non contrastino con diritti e doveri degli operatori, che contemperi in somma gli interessi pubblici con quella che oggi possiamo ben definire l’industria del gaming.

Il ruolo di AAMS peraltro è stato ben descritto dal neodirettore della Amministrazione nel corso della recente audizione presso la Commissione Finanze della Camera. Il Direttore ha evidenziato gli aspetti positivi del decreto c.d. Balduzzi dichiarando che verranno potenziati i controlli per contrastare il gioco illegale. Nel tracciare poi uno scenario dei prossimi mesi, ha auspicato l’ingresso, grazie al bando di gara pubblicato lo scorso 31 luglio, nel mercato degli operatori c.d. irregolari, con i quali si dovrebbe puntare a rafforzare il comparto ed a creare coesione. C’è la volontà dunque, posto che i dettami della sentenza Costa Cifone della Corte di Giustizia debbano avere un fondamento di verità, di costruire un nuovo sistema concessorio ispirato a principi europei, quale cornice pubblica (nell’interesse di tutti) di un mercato libero. Ponendo attenzione a che non venga viziato da nuovi concorrenti che cercano di sfruttare alcune zone ancora grigie del comparto. I principi che hanno ispirato la nuova gara dovrebbero rappresentare il passaggio tra il vecchio sistema concessorio ed il nuovo, che verrà definitivamente individuato entro il 30 giugno 2016 (data in cui scadranno TUTTE le concessioni terrestri). Se poi il bando emanato dovesse essere oggetto di valutazione davanti al TAR Lazio (alcuni operatori di varia provenienza hanno paventato l’impugnativa), questo costituirà un momento di confronto per organizzare al meglio il modello concessorio del 2016. Non vanno sottovalutati invece i giudizi pendenti davanti la Corte di Giustizia, che vedono sul banco degli imputati il rapporto tra la concessione e la licenza ex art. 88 TULPS, ai quali i nostri addetti ai lavori devono prestare particolare attenzione, per comprendere la tenuta di questa dicotomia alla luce della norma comunitaria, e sempre al fine di ottimizzare il prototipo delle nuove concessioni.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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