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Prime interpretazioni sulla legge di stabilità

Alla fine della scorsa settimana è stata pubblicata sul sito dell’Amministrazione una circolare avente ad oggetto: “Legge di stabilità 2011 – chiarimenti”, focalizzata su alcune delle problematiche connesse al Decreto Interdirigenziale 28 giugno 2011, concernente la “Determinazione dei requisiti oggettivi delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti soggettivi posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse”.

La stessa AAMS infatti scrive che “vengono fornite le prime indicazioni interpretative di massima, con la riserva di ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia, per quanto riguarda la specifica composizione degli indicatori di solidità patrimoniale” e non solo (NDS). Il tema è assai delicato, e il merito di questa circolare è quello di evidenziare i “buchi neri” della legge di stabilità, 2011 che non può non essere letta e rivista anche alla luce della decreto legge n. 98/11, convertito con integrazioni e modificazioni nella legge n. 111/11.

In prima battuta l’Amministrazione ritiene che lo scopo del legislatore sia stato quello di uniformare le concessioni c. d. “terrestri” alle concessioni c. d. “on line” (“il legislatore ha inteso uniformare, per quanto possibile, la disciplina, anche pattizia, del gioco “non a distanza” o attraverso “rete fisica”, a quella in materia di esercizio e di raccolta “a distanza” contenuta nei commi da 11 a 26 dell’art. 24 legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) “). Sicuramente il fine è nobile ma il legislatore avrebbe dovuto tener conto delle diverse tipologie di concessioni (pluriconcessionari e monoconcessonario), nonchè delle vicende giudiziarie in corso al Tar del Lazio, che rischiano di mettere in crisi le concessioni on line di cui alla legge n. 88/09. Nonostante la circolare, non sembra che il legislatore sia stato sensibile alle tematiche del settore denunciate dagli operatori, specie nel complicare ulteriormente il settore con nuove regole, non certo di facile e pronta applicazione. Chi opera sa bene come l’universo mondo del gioco pubblico in Italia spazi da realtà minime fino a multinazionali, alle quali ultime forse possono applicarsi i dettami della Stabilità come specificati dalla Circolare. Di buoni propositi ve ne sono stati tanti, dall’ipotesi di Testo Unico fino ai riordini per comparto, ma non si può omogeneizzare il settore in modo forzato, e la stessa AAMS, come verrà evidenziato in seguito, ne è conscia.

Secondo l’Amministrazione “L’art. 1, comma 77, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ” – non contiene un elenco dei singoli prodotti di gioco pubblico “non a distanza” e/o attraverso “rete fisica” ai quali si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi 78 e 79 e, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che queste ultime debbano riguardare qualsiasi gioco pubblico praticato per il tramite di tali modalità”. Quindi tutti gli operatori, compresi quelli che parteciperanno alle nuove gare previste dall’art. 24 dal decreto legge n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11, che commercializzano il gioco terrestre, devono sottostare ai nuovi obblighi (l’obbligo di comunicare ad AAMS “ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera o/'; – al n. 4), il “mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze” (……) la “sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, fermo l’obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio”) ed avere alcuni requisiti (“possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze”; la “previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Secondo AAMS il decreto interdirigenziale dello scorso giugno è stato emanato in relazione alle succitate disposizioni “in un ottica di semplificazione ed economicità”, e “ferma restando l’applicazione delle singole norme alle diverse platee di soggetti sopra specificate”; si riconosce quindi che le diverse tipologie di gioco, ciascuna con la propria storia, non possono essere – ad oggi – accomunate in un unico macrosistema; è necessario suddividere le concessioni in sottoinsiemi qualificabili per tipologia di giochi.

Nel prosieguo della circolare vengono poi analizzati: 

  1. l’indice di solidità patrimoniale;
  2. i soggetti IAS ADOPTER;
  3. il rapporto di indebitamento.

Riguardo il primo punto (indice di solidità patrimoniale) AAMS evidenzia, tra le altre cose “la necessità che l’Amministrazione, ai fini del giudizio di congruità, valuti l’insieme degli indici previsti dal Decreto interdirigenziale dello scorso giugno”( id est: 1) indice di elasticità dell’attivo; 2) indice di elasticità del passivo; 3) indice di copertura delle immobilizzazioni; 4) indice di autonomia finanziaria; 5) rapporto di indebitamento; 6) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante, “secondo un giudizio ponderato che tenga conto sia della diversa tipologia degli indici stessi sia della struttura societaria del soggetto interessato, sia, infine, della tipologia di gioco (business) e del momento in cui la valutazione viene effettuata, ovvero se la stessa si colloca nella fase di avvio di operatività della concessione o nella fase intermedia, ovvero nella fase a regime”. Quindi una valutazione d’insieme che determina in capo all’Amministrazione ampia discrezionalità ma nella logica del procedimento amministrativo ed nel pieno rispetto dei dettami normativi.

In relazione poi ai “soggetti IAS adopter”: l ‘art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale prevede che: b) “i termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di stato patrimoniale previsto” dall’art. 2424 c. c. (“contenuto dello stato patrimoniale”delle Società). A tal proposito evidenzia l’Amministrazione che sebbene la previsione della norma faccia espresso riferimento al codice civile “resta fermo che per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 38/2005″ (Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali) “e, per derivazione, le norme contabili fissate dagli IAS” e cioè gli International Accounting Standards (in forma di acronimo: IAS) principi contabili internazionali.

“Ad esempio, lo IAS n. 7) considera disponibilità liquide equivalenti (cfr. art. 1, comma 1, n. 1) ” del Decreto interdirigenziale “quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d’acquisto”. Per quanto detto più sopra, tale definizione è applicabile ai soggetti IAS adopter. ”

Questo passaggio in cui si interpreta in maniera estensiva un punto del decreto interdirigenziale, meriterebbe approfondimenti ulteriori, che imporrebbero agli interpreti di rivedere anche lo stesso decreto interdirigenziale, e magari il riferimento all’art. 2424 c. c..

Da ultimo, l’Amministrazione analizza quanto previsto dall’art. 9 del decreto interdirigenziale: il rapporto di indebitamento, inteso quale rapporto tra la posizione finanziaria netta (intesa quale differenza tra: a) debiti finanziari (debiti verso banche, obbigazioni, ecc.) ; b) disponibilità liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).) e il patrimonio netto. Il Decreto interdirigenziale sancisce che il rapporto di indebitamento deve assumere valori non superiori a 4.

Secondo l’Amministrazione “la composizione del rapporto sia il valore dello stesso (non superiore a 4) ricalcano quanto già richiesto, come requisito, alle società concessionarie nell’ambito delle concessioni in corso”, e quindi nessuna modifica ed integrazione dovrebbe essere apportata a riguardo negli attuali schemi di convenzione accessivi alle concessioni. Ed ancora – altro passaggio fondamentale della circolare – “l’importo della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla società titolare della concessione nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari è valutata quale voce del patrimonio netto”. Infine, per quanto concerne i rapporti di conto corrente tra società del gruppo, secondo la modalità del c. d. cash pooling (che consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, al fine di ottenere la miglior gestione della tesoriera aziendale con relazione ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito), secondo l’Amministrazione “le relative posizioni di debito/credito non incidono ai fini del rapporto di indebitamento”.

Sicuramente quanto evidenziato nella circolare pubblicata la scorsa settimana denota una volontà da parte dell’Amministrazione al dialogo ed al confronto per elaborare in piena trasparenza e nel rispetto del contraddittorio quelli che dovrebbero essere i principi ispiratori dei nuovi schemi di convenzione accessivi alle concessioni. Attenzione però a tener conto delle differenze tra i diversi operatori cercando di rispettare i principi del mercato e della sana concorrenza: se gli oneri diventano gravosi la media e piccola impresa, il vero polmone di questo settore, rischia di entrare definitivamente in crisi.

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