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Best before..: gli skill games dopo il 4 Maggio 2011

Il Decreto Direttoriale del 10 gennaio 2011 (“Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”) ha introdotto nel nostro parco giochi i cash games e i casinò games.

L’Articolo 17, del richiamato provvedimento, “Disposizioni transitorie e finali” testualmente recita: “1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale dell’AAMS 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2010, n. 68[1].2. Le autorizzazioni dei progetti di gioco già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16 entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto”. Ed ancora con la circolare[2] del 3 febbraio 2011 l’Amministrazione ha specificato che: ”Al fine di vigilare sulla corretta introduzione delle nuove modalità di gioco e gestire i necessari aggiornamenti tecnici richiesti ai concessionari per l’utilizzo del nuovo protocollo di comunicazione, l’avvio dell’esercizio delle piattaforme e dei giochi adeguati avverrà, a partire dal mese di aprile 2011, ogni primo e terzo lunedì del mese, per i procedimenti di adeguamento e di autorizzazione di nuove piattaforme e giochi conclusi entro tali termini.

È facoltà di AAMS ridefinire tali intervalli temporali, fatto salvo il limite minimo di aprile 2011, al fine di garantire l’uniforme trattazione delle istanze di autorizzazione presentate in periodi ravvicinati tra loro”. Per riassumere: gli operatori, titolari di una concessione per la raccolta del gioco a distanza e dei relativi titoli autorizzatori ex Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2007, avrebbero dovuto entro il 3 maggio  u.s. comunicare ad AAMS l’intenzione di adeguare la propria piattaforma e i propri progetti di gioco alle nuove indicazioni, che prevedono tra l’altro l’obbligo di certificazione tramite un ente (c.d. “EVA”) accreditato presso AAMS, depositando anche la documentazione descritta nella richiamata circolare del 3 febbraio 2011. Gli operatori che per motivi strategici e tecnici –mancata certificazione dei propri prodotti- non sono riusciti a presentare l’istanza di adeguamento della propria piattaforma e dei prodotti offerti entro il termine indicato dall’art. 17 del decreto direttoriale del 10 gennaio 2011, hanno perso i titoli autorizzatori che l’Amministrazione aveva precedentemente loro rilasciato, ma non sono stati oscurati né tantomeno hanno perso la loro concessione. Si legge nei vari blog, che impazzano nella rete che i siti sono stati “oscurati”! Il che, per dovere di cronaca, non corrisponde al vero, in quanto l’Amministrazione si è solo attenuta a quanto previsto dal regolamento, e tutti avrebbero potuto sapere a cosa andavano incontro. Gli operatori che ad oggi non hanno presentato l’istanza, dovranno perciò limitarsi a presentarla con tanto di certificazione rilasciata dall’EVA, null’altro. Peraltro non vi sono termini perentori, resta solo da vedere se il mercato aspetta. Il termine importante, di contro è quello del 7 luglio p.v.; entro questa data il concessionario deve adeguare tutti i propri sistemi ai sensi di quanto previsto dalla procedura di adeguamento delle concessioni preesistenti (ex art. 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 9 marzo 2011 2. Sono adottati e resi disponibili lo schema di domanda per la procedura di integrazione o completamento della raccolta del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e i connessi atti, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”). Inutili dunque i pianti greci e le manie di persecuzione di questi giorni: spesso basta semplicemente essere operativi e rispettare termini e decadenze.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”


[1] L’art. 17 del Decreto Direttoriale del 5 febbraio 2010 “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” prevede che   “Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione, in luogo di quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2007, n. 186, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. La disciplina del decreto in menzione abroga di fatto le disposizioni del decreto direttoriale del 17 settembre 2007 che sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto Bersani aveva disciplinato per la prima volta i  giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

[2] Modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, previste dal decreto direttoriale 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011

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