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La nuova rete Bersani ad un anno dal bando

L’innovativa ed ambiziosa rete (c. d. rete Bersani) di raccolta di giochi pubblici ha di fatto compiuto un anno. I tempi sono stati quasi tutti rispettati: il bando di gara indetto il 28 agosto 2006, tutte le offerte presentate ad ottobre, piuttosto rapida l’apertura delle buste.

L’esito della gara comunque soddisfacente: assegnate 158 concessioni, di cui 112 sportive e 46 ippiche, che fanno capo a 115 operatori in parte nuovi ed in parte già operanti sul mercato.
Alle 158 concessioni fanno capo:

  • 1.571 diritti per l’apertura di negozi di gioco, di cui 1.218 sportivi e 290 ippici, che si aggiungono alle agenzie ippiche e sportive attualmente esistenti;
  • 12.155 diritti per l’apertura di punti di gioco, di cui 4.340 sportivi e 7.775 ippici, che secondo quanto previsto dalla circolare di AAMS del 7 giugno 2007 “inizialmente si sovrapporranno e, a partire dal 1° luglio 2007 si sostituiranno alla rete di vendita delle circa 20.000 “ricevitorie” oggi esistenti”.

E’ fuor di dubbio che il progetto ambizioso ed importante ha dato i suoi frutti, i numeri suindicati sono interessanti. Ma a che punto siamo con l’attivazione della rete?
La realizzazione piena del progetto è in ritardo. La sostituzione lo è a tal punto che con decreto direttoriale del 26 giugno 2007 è stata concessa una proroga per la raccolta dell’ippica nazionale ai vecchi raccoglitori (si legge infatti nelle premesse del citato decreto che è stato “RITENUTO necessario dare continuità al gioco, nell’attesa che i concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo transitorio non superiore a tre mesi nel quale i punti di vendita dell’ippica nazionale attivi al 30 giugno 2007, posso continuare a raccogliere gioco fino al 30 settembre 2007, mediante i tre operatori cui sono collegati;). Sempre nelle premesse del decreto in menzione vengono date alcuni interessanti spiegazioni e motivazioni riguardo il ritardo dell’attivazione della rete. Come il fatto che i concessionari dei nuovi diritti ex art. 38, commi 2 e 3, del decreto Bersani hanno sottoscritto le relative convenzioni soltanto tra marzo e febbraio.

Ma a prescindere dall’ippica nazionale, al 30 settembre saranno attivi un numero sufficienti di punti della nuova rete di gioco tali da garantire dignitose entrate erariali?
Certo la pausa estiva non aiuta e la scadenza del 31 dicembre 2007 è già in odore di proroga. Certo gli investimenti fatti dai nuovi (e vecchi) concessionari sono stati ingenti: le varie garanzie prestate, tutte sotto forma di fideiussioni bancarie, i versamenti delle somme per i diritti dei punti di vendita di gioco, e da ultimo il pagamento del canone di concessione scaduto il 16 luglio u. s.. Anche le fasi tecnico-burocratiche come l’attendere che i vari fornitori di connettività-provider terminassero i nuovi test nella tarda primavera di quest’anno, e la verifica tecnico funzionale, e il collegamento al totalizzatore delle varie linee ISDN hanno messo a dura prova i conti econmici. E poi la vera “spada di Damocle”: la richiesta dell’art. 88 T. U.L. P.S. L’Amministrazione è stata fin troppo chiara con la circolare del 7 giugno u. s.: senza il nulla osta dal parte delle competenti questure nulla si può fare. Difatti per la licenza di cui al suindicato articolo non è sufficiente la denuncia di inizio di attività (“le attività soggette a licenza di pubblica sicurezza che, prima delle intervenute modifiche normative, potevano essere intraprese su denuncia di inizio attività da parte dell’interessato, devono essere espressamente autorizzate da parte della competente autorità di pubblica sicurezza”cfr pag. 5 circolare AAMS del 7 giugno 2007), tanto che nel caso in cui entro 90 giorni dalla richiesta dell’art. 88 T. U.L. P.S da parte dei concessionari o dei loro rappresentanti (es. il punto di vendita di gioco dato in gestione a terzi, che raccolgono in nome proprio i giochi, ma nell’interesse del concessionario aggiudicatario) questi non abbiano riscontro da parte delle questure, “il silenzio dell’Amministrazione competente su istanza privata riferita ad atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza, non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, bensì al rigetto dell’istanza”. Altre questioni burocratiche, vera fabbrica di contenziosi.

Non bisogna infine dimenticarsi che i concessionari che si sono aggiudicati il diritto alla gestione dei nuovi punti di vendita di gioco hanno obbligo di attivare detti punti vendita entro 18 mesi dalla data di stipula della stessa convezione per i punti a terra – 10 mesi per l’attivazione del gioco a distanza (ex art. 4 e 5 degli schemi-tipo di convenzione), altrimenti “il mancato esercizio dei diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco” sportivo/ippico nei termini suindicati ne comporta la decadenza, con tutte le conseguenze del caso. Il tempo è tiranno: facendo infatti calcoli approssimativi i concessionari avranno non poche difficoltà a rispettare la tempistica prevista nei predetti schemi di concessione. Per aspera ad astra dice d’altronde un famoso motto latino, e noi vogliamo provare ad adottarlo.

L’art. 88 tulps è stato modificato dal decreto legge 14 maggio 2005 n. 35, convertito con modificazioni ed integrazioni, dall’articolo 1 della legge 14 maggio 2005 n. 80, con riferimento al regime procedimentale delle denunce di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

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